Cassazione Civile, Ordinanza n. 05785/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società, deducendo di avere eseguito lavori di ristrutturazione su incarico di una società committente per un immobile di proprietà di una terza persona, aveva introdotto un giudizio per ottenere il pagamento di una fattura di euro 5.965,80. La convenuta originaria aveva contestato il rapporto contrattuale e la propria legittimazione passiva, sostenendo che l'incarico di direttore dei lavori fosse stato conferito direttamente dalla proprietaria dell'immobile. L'attrice aveva quindi chiesto di chiamare in causa la proprietaria e il direttore dei lavori, estendendo nei loro confronti la domanda di condanna solidale. La proprietaria, costituitasi, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale adito invocando il foro del consumatore. Il tribunale aveva poi dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli e liquidato le spese. Con il regolamento di competenza la società attrice ha dedotto, in sintesi: 1) che la domanda originaria riguardava solo la società convenuta e che, al momento della proposizione, nessun consumatore era parte del giudizio, con richiamo alla giurisprudenza sul terzo chiamato che non può eccepire l'incompetenza quando il convenuto non l'abbia tempestivamente eccepita; 2) che la condanna alle spese sarebbe stata erronea e sproporzionata, sia perché la competenza era stata correttamente incardinata all'origine, sia perché alcuni chiamati non avevano eccepito l'incompetenza, sia perché la liquidazione avrebbe dovuto escludere o ridurre alcune fasi.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la proprietaria dell'immobile, unica parte che aveva eccepito l'incompetenza territoriale in base al foro del consumatore, era stata chiamata in causa dall'originaria attrice, la quale aveva esteso nei suoi confronti la domanda iniziale; in tale situazione la tutela del consumatore e il foro a lui favorevole si estendono anche alle cause cumulate o connesse introdotte insieme alla causa di consumo. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che, una volta accolta l'eccezione di incompetenza, il giudice deve provvedere sulle spese; la mancata compensazione non era censurabile in questa sede e la liquidazione era corretta perché, oltre alle fasi di studio e introduttiva, andava conteggiata anche la fase decisionale, svoltasi con trattazione scritta. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata, poiché le intimate non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
è stata la forma del ricorso introduttivo del giudizio davanti al tribunale
art. 33 cod. consumo
è richiamato come norma che attribuisce al consumatore un foro di protezione con prevalenza anche sul piano processuale
D.M. n. 55/2014
è il parametro per la liquidazione dei compensi professionali; la Corte rileva che occorre considerare anche la fase decisionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per individuare la base del contributo unificato da raddoppiare
Massime di principio
- Quando in una controversia cumulate o connesse sia presente una domanda soggetta al foro del consumatore, tale foro speciale può attrarre anche le altre domande proposte cumulativamente nei confronti di parti diverse, se la trattazione simultanea è imposta dalla connessione o subordinazione tra le cause.
- Il terzo chiamato in causa ad istanza dell'attore non può fondare l'eccezione di incompetenza sulla sola circostanza che la domanda originaria fosse stata proposta contro un diverso convenuto, quando l'estensione della domanda al terzo ha reso operativo un foro speciale di protezione.
- In sede di liquidazione delle spese, la fase decisionale va considerata anche se la causa è stata trattata in tempi contenuti o senza istruttoria, quando vi sia stata comunque una decisione resa all'esito di trattazione scritta.
- L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale non esonera il giudice dal provvedere sulle spese del procedimento, restando la relativa regolazione sindacabile solo nei limiti propri del giudizio di legittimità.
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