Cassazione Penale, Sentenza n. 32504/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione all'espulsione disposta dal Magistrato di Sorveglianza. Il ricorrente ha dedotto erronea applicazione del Testo Unico sull'immigrazione, contestando che non sia stato adeguatamente valutato il suo presunto radicamento in Italia (presenza di una sorella disponibile ad ospitarlo, lavoro svolto in carcere, assenza di rapporti concreti con il Marocco) e sostenendo che la conferma dell'espulsione comprometterebbe il suo diritto di difesa rispetto a un procedimento penale pendente (difficoltà di ottenere in tempo l'autorizzazione al rientro e mancanza di risorse economiche).
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione degli artt. 16, 19 e 17 del d.lgs. n. 286/1998 operata dal Tribunale di Sorveglianza: non è stato dimostrato un effettivo radicamento in Italia (assenza di fissa dimora, mancanza di lavoro stabile, famiglia prevalentemente in altro Paese) e la mera presenza di una sorella non costituisce di per sé causa ostativa all'espulsione in mancanza di coabitazione effettiva. Quanto al procedimento penale pendente, la previsione dell'art. 17 consente di ottenere autorizzazione al rientro per la difesa e tale procedura è sostanzialmente formale e ottenibile anche per tramite di rappresentanza diplomatica/consolare; le ragioni addotte sul presunto impossibile ottenimento per ragioni di tempo o risorse economiche non sono idonee a impedire l'esecuzione dell'espulsione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. n. 286/1998
Valuta limiti e condizioni dell'espulsione: la convivenza con parenti in Italia costituisce ostativo all'espulsione solo se sussiste una coabitazione effettiva e attestabile mediante indici di apprezzabilità esterna.
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
Norma collegata alla valutazione dei legami familiari e del radicamento ai fini dell'adozione di misure alternative o dell'esecuzione di espulsioni; va interpretata insieme all'art. 16 per accertare l'effettività delle relazioni familiari.
art. 17 d.lgs. n. 286/1998
Prevede la possibilità per lo straniero espulso di ottenere un'autorizzazione al rientro in Italia per il tempo strettamente necessario alla partecipazione al giudizio e alla difesa; la richiesta è essenzialmente formale, può essere istruita dal questore anche tramite rappresentanza diplomatica/consolare e non giustifica, di per sé, il differimento dell'espulsione.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma processuale penale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; nel caso è stato invocato per denuncia di erronea applicazione della normativa sull'immigrazione.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese a carico del ricorrente per ricorso infondato; applicata qui in relazione al rigetto del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 15114 del 26/2/2021 (Kinani, Rv. 280904 - 01)
Richiamata per il principio secondo cui la causa ostativa fondata sulla convivenza sussiste solo in presenza di coabitazione effettiva derivante dal vincolo di parentela e accertabile con indici esterni.
Massime di principio
- La mera presenza di un parente in Italia non è sufficiente a impedire l'espulsione: va provata la coabitazione effettiva e il radicamento con indici esterni e stabili.
- L'assenza di fissa dimora, la mancanza di lavoro e condotte delinquenziali sono elementi che indeboliscono la pretesa di radicamento e legittimano l'espulsione per motivi di ordine pubblico e sicurezza.
- Il diritto di difesa connesso a procedimenti pendenti non preclude automaticamente l'espulsione: l'art. 17 prevede un canale formale per ottenere l'autorizzazione al rientro per partecipare al processo, anche tramite consolati, e l'assenza di risorse economiche o di tempo non costituisce di per sé un ostacolo rilevante.
- In sede di riesame, le allegazioni basate su fatti che il giudice di merito ha già valutato e ritenuto non sussistenti trovano difficile accoglimento se non accompagnate da nuovi elementi probatori concreti.
- Nel bilanciamento fra esigenze di ordine pubblico/sicurezza e salvaguardia della vita privata/familiare prevalgono ragioni di prevenzione quando risulti una pericolosità sociale concreta e il radicamento non sia provato.
- Le impugnazioni per presunta erronea applicazione di norme di immigrazione richiedono dimostrazione puntuale dell'errore interpretativo o della valutazione omissiva da parte del giudice di merito; contestazioni meramente fattuali possono essere dichiarate inammissibili o infondate.
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