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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26139/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta contro un precetto fondato su un assegno bancario di traenza per circa 23.823,96 euro. L'opponente sosteneva inizialmente che il titolo non fosse riferibile a lei personalmente, perché emesso da una società di capitali di cui era rappresentante insieme ad altro soggetto; in corso di causa contestava poi la genuinità della propria sottoscrizione sul titolo, e il Tribunale disponeva una CTU grafica che ne accertava l'apocrifia, accogliendo l'opposizione. In appello, la creditrice proponeva impugnazione incidentale tardiva deducendo la tardività del disconoscimento della firma; la Corte d'appello la accoglieva, ritenendo tardivo il disconoscimento ex art. 215 c.p.c. e non esaminando la diversa ragione di opposizione concernente la non riferibilità del debito alla persona fisica perché non riproposta ex art. 346 c.p.c. La ricorrente per cassazione articolava sette motivi: errore motivazionale sulla qualificazione del titolo come "suo assegno"; violazione dell'art. 346 c.p.c. per avere ritenuto rinunciata la questione della riferibilità del debito alla società; violazione dell'art. 2462 c.c. per l'asserita soggettiva imputazione del debito alla società; vizi motivazionali su alterità soggettiva, tardività del disconoscimento e spese; violazione degli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. per l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto dalla creditrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sull'appello incidentale tardivo, affermando che l'art. 334 c.p.c. consente l'impugnazione incidentale tardiva della parte appellata anche su un capo autonomo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, quando l'impugnazione principale altera l'assetto di interessi accettato dalla parte soccombente; nel caso concreto, dunque, l'appello incidentale della creditrice era ammissibile e la Corte territoriale lo aveva correttamente esaminato. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati: irrilevanti gli errori materiali sulla descrizione del titolo; infondata la censura sull'art. 346 c.p.c. perché l'opposizione all'esecuzione e le sue causae petendi sono distinte e la questione della riferibilità del debito alla società non era stata ritualmente riproposta; il motivo sull'art. 2462 c.c. è stato assorbito, essendo coperto da giudicato l'accertamento sulla firma apocrifa; i motivi motivazionali sono stati dichiarati inammissibili perché formulati secondo il vecchio testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque non coglievano la ratio decidendi; infine, le censure sulle spese non superavano il rilievo che, caduta la vittoria di primo grado, il relativo capo era incompatibile con l'esito di appello.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 1, c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione è l'azione con cui si contesta l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata; le ragioni a sostegno possono essere diverse e costituiscono causae petendi distinte.

  • art. 215 c.p.c.

    Il disconoscimento della sottoscrizione deve essere tempestivo; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tardivo il disconoscimento della firma apposta sull'assegno.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande o questioni non accolte o non esaminate devono essere riproposte in appello; se non riproposte, si intendono rinunciate.

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva della parte appellata è ammissibile anche su capi autonomi della sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, quando l'impugnazione principale altera l'assetto di interessi derivante dalla decisione.

  • art. 343 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 334 c.p.c. per la disciplina dell'appello incidentale.

  • art. 371 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 334 c.p.c. per la disciplina dell'impugnazione incidentale nel giudizio di legittimità.

  • art. 2462 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'alterità soggettiva del debito rispetto alla persona fisica, ma la Corte non vi fonda una specifica decisione di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza d'appello, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non decisiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza d'appello, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non decisiva.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per affermare che il vizio motivazionale oggi è denunciabile solo nei limiti della mancanza assoluta di motivazione o del minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il mancato rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato per il termine lungo di impugnazione, decorso il quale l'appello incidentale della creditrice era stato proposto tardivamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. è ammissibile, in linea generale, anche quando investe un capo autonomo della sentenza diverso da quello oggetto dell'impugnazione principale, purché l'iniziativa della controparte alteri l'assetto di interessi che la parte aveva accettato con acquiescenza o mancata impugnazione.
  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'azione ex art. 615 c.p.c. e le singole ragioni poste a suo fondamento sono piani distinti: il mancato mantenimento in appello di una specifica causa petendi non comporta automaticamente la permanenza delle altre, che devono essere ritualmente riproposte se non accolte.
  • Il disconoscimento della sottoscrizione deve essere tempestivo; se la parte fonda l'opposizione su una diversa ragione e solo successivamente contesta la firma, la tardività del disconoscimento può essere valorizzata dal giudice.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure motivate come insufficienza o contraddittorietà della motivazione sono inammissibili se formulate secondo il vecchio paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; oggi è deducibile solo il vizio che integri la mancanza del minimo costituzionale di motivazione.
  • Una censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, anche quando la parte riproponga questioni di merito astrattamente rilevanti.
  • Il capo sulle spese di primo grado diviene incompatibile con la soccombenza riconosciuta in appello sul merito, sicché la relativa impugnazione non può prescindere dall'esito complessivo della causa.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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