Sentenza n. 43/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento - della nota prot. 194295 del 7 dicembre 2023, con cui l’Assessorato agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea della Regione Siciliana ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla società ricorrente; - del DDS 6656 dell’11 dicembre 2023, con cui l’IPA di Siracusa ha disposto la revoca del decreto di concessione n. 2964 del 3 agosto 2021; - della nota prot. 518 del 15 gennaio 2024, di notifica del predetto DDS e di richiesta di restituzione dell’anticipazione ricevuta; - del provvedimento implicito di rigetto delle istanze di variante e proroga formulate in data 21 e 25 luglio 2023; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e non comunicato, ivi compreso il rapporto motivato prot. 17650 del 21 novembre 2023 fornito dall’IPA di Siracusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto del ricorso gerarchico, revoca del contributo agricolo, richiesta di restituzione dell’anticipazione e rigetto implicito delle istanze di variante e proroga
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ottenuto un contributo nell’ambito del programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per un progetto comprendente la ristrutturazione, con parziale demolizione e ricostruzione, di una cantina esistente situata su una determinata particella catastale. A seguito di indagini geologiche, aveva invece realizzato o avviato la realizzazione di un manufatto ex novo, con volumetrie, superfici e funzioni asseritamente analoghe, ma su particelle diverse e a circa cento metri dal sito originario. La società ha dedotto violazione della disciplina europea e nazionale sui contributi al settore vitivinicolo, del bando e delle istruzioni AGEA, nonché eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che la modifica fosse una variante ordinaria ammissibile, tempestivamente richiesta anche alla luce delle proroghe del termine di conclusione dei lavori, che l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare le istanze successive e che non fosse necessaria un’autorizzazione preventiva per l’avvio dei lavori. Ha inoltre contestato la revoca, fondata sulla mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo, e la richiesta di restituzione dell’anticipazione. In udienza il TAR ha prospettato l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, delle censure relative alla revoca, trattandosi di una controversia attinente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, nonché l’inammissibilità del primo motivo nella parte riferita a fatti successivi al provvedimento impugnato in sede gerarchica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione le censure relative alla revoca del contributo, ritenendo che essa si fondasse sull’inadempimento del beneficiario rispetto agli obblighi connessi all’erogazione dell’aiuto e che la relativa controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha precisato che il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Nel merito, il TAR ha rigettato le censure concernenti il diniego della variante. Il passaggio da una ristrutturazione di un edificio esistente alla costruzione ex novo di un manufatto su particelle diverse non costituisce un mero spostamento, ma una trasformazione radicale incidente sulla natura dell’opera finanziata. Le attività realizzate e le spese rendicontate devono essere conformi al progetto previamente approvato; le varianti devono essere preventivamente richieste e autorizzate e non possono stravolgere l’impianto originario del progetto. La conservazione delle volumetrie, delle superfici e della funzione economica non rende ammissibile una modifica che sostituisca l’intervento edilizio finanziato con un’opera diversa, poiché ciò impedirebbe il controllo amministrativo e vanificherebbe l’istruttoria iniziale. Le ulteriori censure sulla tempestività delle istanze, sulle proroghe e sull’istruttoria sono state assorbite, essendo sufficiente la legittimità della ragione relativa alla radicale difformità del nuovo progetto. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato, con condanna della società alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza
Consente la riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione della domanda proposta davanti al giudice amministrativo, entro il termine indicato.
art. 50 regolamento (UE) n. 1308/2013
Richiamato quale base normativa del programma di sostegno al settore vitivinicolo e del finanziamento oggetto di controversia.
art. 53 regolamento delegato (UE) n. 2016/1149
Richiamato quale disciplina delle modifiche e varianti ai progetti finanziati; secondo il TAR non consente una modifica sostanziale che trasformi l’opera finanziata in un progetto completamente diverso.
art. 7 dell’allegato A al bando pubblico
Le varianti eventualmente proposte non dovranno stravolgere l’impianto originario del progetto.
Impone che le varianti non alterino radicalmente il progetto originario; la costruzione ex novo su particelle diverse, in luogo della ristrutturazione di un edificio esistente, costituisce stravolgimento dell’impianto progettuale.
art. 13 del bando pubblico
Richiamato in relazione all’obbligo di presentazione della domanda di pagamento a saldo e alla revoca del contributo per l’inadempimento, questione devoluta al giudice ordinario.
artt. 17 e 25 delle istruzioni operative AGEA n. 53/2020
Richiamati in relazione alla domanda di pagamento a saldo e agli obblighi esecutivi del beneficiario.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a contributi pubblici, quando la revoca dell’aiuto è fondata sull’inadempimento del beneficiario rispetto agli obblighi assunti nella fase di esecuzione del rapporto di sovvenzione, la controversia attiene alla fase esecutiva e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
- Le attività realizzate e le spese rendicontate nell’ambito di un contributo pubblico devono essere conformi al progetto preventivamente approvato dall’amministrazione concedente; non possono essere finanziate opere prive di correlazione con il titolo amministrativo di ammissione al contributo.
- Il passaggio da un intervento di ristrutturazione di un edificio esistente alla costruzione ex novo di un manufatto su particelle catastali diverse costituisce una modifica radicale della natura dell’opera e non un mero spostamento, anche quando restino invariati volumetria, superficie e funzione economica.
- Le varianti ai progetti finanziati devono essere preventivamente richieste e autorizzate e non possono stravolgere l’impianto originario del progetto; la conservazione della finalità generale dell’iniziativa non rende ammissibile una modifica che impedisca il controllo dell’amministrazione sulla concreta realizzazione dell’intervento.
- Quando un provvedimento è sorretto da più ragioni giustificatrici autonome, è sufficiente la fondatezza di una sola di esse per mantenerne la legittimità, con assorbimento delle censure relative alle ulteriori ragioni.
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