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Sentenza

Sentenza n. 4664/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202511680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato nel 2017 un'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, lettera f), della legge n. 91/1992. La Prefettura aveva dichiarato l'istanza inammissibile, ma il relativo provvedimento era stato annullato dal TAR Lombardia con sentenza pubblicata il 10 novembre 2022. Secondo il ricorrente, la pratica era stata riaperta il 15 novembre 2022, con parere favorevole della Prefettura e inserimento nel portale CIVES, senza che il Ministero adottasse il provvedimento finale nonostante la notifica della sentenza e reiterati solleciti. È stato quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il termine per la conclusione del procedimento fosse iniziato nuovamente a decorrere dopo il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento e che non fosse ancora scaduto, tenuto conto del termine applicabile e della relativa proroga. Il Ministero ha inoltre rappresentato l'imminente adozione del decreto di cittadinanza.

La decisione

Nelle more del giudizio, il Ministero ha emanato e notificato al ricorrente il decreto di conferimento della cittadinanza italiana. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere, chiedendo però la rifusione delle spese. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'Amministrazione ha soddisfatto integralmente l'interesse sostanziale mediante l'adozione del provvedimento favorevole. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti. Il giudice ha ritenuto che il dies a quo del termine procedimentale dovesse essere individuato nella data di pubblicazione della sentenza di annullamento, il 10 novembre 2022, in quanto immediatamente esecutiva. Ha inoltre rilevato che il Ministero non aveva documentato la richiesta di proroga del termine da ventiquattro a trentasei mesi ai sensi dell'art. 9-ter della legge n. 241/1990, nella formulazione vigente alla data di decorrenza del nuovo termine.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell'amministrazione; il giudizio è divenuto privo di oggetto per l'adozione del provvedimento richiesto.

  • art. 9, lettera f), legge n. 91/1992

    Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana proposta dal ricorrente.

  • art. 9-ter l. n. 241/1990

    La proroga del termine di conclusione del procedimento da ventiquattro a trentasei mesi doveva essere richiesta e documentata dall'Amministrazione; in mancanza, non poteva essere valorizzata ai fini della soccombenza virtuale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati come fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta e notifica il provvedimento richiesto, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, qualora l'interesse sostanziale del ricorrente sia stato integralmente soddisfatto.
  • Ai fini della soccombenza virtuale in un giudizio avverso il silenzio, il termine per la conclusione del procedimento riavviato in conseguenza dell'annullamento giudiziale di un precedente diniego o provvedimento ostativo decorre dalla pubblicazione della sentenza di annullamento, se questa è immediatamente esecutiva.
  • La proroga del termine di conclusione del procedimento prevista dall'art. 9-ter della legge n. 241/1990 deve essere richiesta e documentata dall'amministrazione; in mancanza di tale prova, la proroga non può essere opposta per escludere l'illegittimità del silenzio ai fini della regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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