Cassazione Penale, Sentenza n. 43943/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti). Lamenta carenza di motivazione nella parte in cui la Corte ha escluso la riqualificazione nella "fattispecie lieve" di cui al comma 5 dell'art. 73, sostenendo che la condotta fosse isolata, posta in essere con mezzi rudimentali e riguardante un quantitativo modesto (circa 100 grammi lordi di hashish, stimati in circa 517 dosi), dunque idoneo a integrare la lieve entità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata e non censurabile la motivazione della Corte d'appello, che aveva valutato complessivamente gli indici indicati dal comma 5 dell'art. 73 e aveva dato rilievo al dato ponderale oggettivamente non minimo (circa 100 g, circa 517 dosi), desumendo l'inserimento dell'imputato in circuiti delinquenziali più ampi. La Cassazione ha inoltre disposto la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo manifesta l'assenza di pregio degli argomenti proposti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 4 e 5
Il comma 4 punisce la detenzione a fini di cessione; il comma 5 prevede la riduzione per la "fattispecie lieve" quando la condotta presenti minima offensività, valutabile su base qualitativa e quantitativa e secondo altri parametri (mezzi, modalità, circostanze). La Corte interpreta la norma imponendo una valutazione complessiva degli indici: non è sufficiente un solo elemento favorevole per riconoscere la lieve entità, né è richiesto che tutti gli indici siano simultaneamente favorevoli.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del proponente alle spese e la possibilità di imporre una somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile. La somma può essere determinata anche in considerazione della manifesta mancanza di pregio degli argomenti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., pronunce citate: Primavera, Rico, Murolo)
La giurisprudenza di legittimità stabilisce che la valutazione degli indici del comma 5 deve essere globale e bilanciata: gli indici non sono utilizzabili in modo alternativo e la presenza di un indicatore negativo può assorbire gli altri. Occorre pertanto una valutazione complessiva che accerti la minima offensività della condotta.
Massime di principio
- Per ottenere la qualifica di "fattispecie lieve" ex art. 73, comma 5, occorre dimostrare una minima offensività complessiva: non basta invocare un solo elemento (es. modalità rudimentali o presunta condotta isolata).
- Il dato quantitativo (peso e numero di dosi ricavabili) ha forte rilievo: quantità non trascurabili orientano verso l'esclusione della lieve entità.
- Nella valutazione bisogna considerare insieme qualità della sostanza, modalità, mezzi, contesti e circostanze; un elemento sfavorevole può assorbire altri elementi potenzialmente attenuanti.
- In Cassazione i motivi devono avere adeguato pregio giuridico e argomentativo: ricorsi manifestamente infondati o basati su rivalutazioni di merito rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese e a sanzioni (Cassa delle ammende).
- La difesa deve portare elementi probatori concreti che possano invertire la valutazione complessiva (es. prova dell'uso personale esclusivo, assenza di contatti con mercati delittuosi) per sperare nella riqualificazione in lieve entità.
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