Sentenza del 14/01/2016 n. 365 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Indagini bancarie - Versamenti non giustificati - Presunzione della natura reddituale - Prova contraria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'utilizzo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei versamenti bancari non adeguatamente giustificati come elementi presuntivi di maggiori compensi o redditi non dichiarati. Sosteneva che le causali generiche dei versamenti fossero sufficienti a dimostrarne la natura non reddituale o comunque la riconducibilità a operazioni già dichiarate.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, i versamenti risultanti dai conti bancari possono essere presunti compensi o ricavi non dichiarati. Per superare tale presunzione, il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica, riferita a ogni singola movimentazione, dimostrando che essa è già compresa nelle operazioni dichiarate oppure che è estranea all'attività professionale. Una descrizione generica delle causali non è sufficiente.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Presunzione relativa ai dati e agli elementi risultanti dai conti bancari, inclusi i versamenti, quali componenti reddituali non dichiarati, salvo prova contraria.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di presumere la natura reddituale dei versamenti bancari non adeguatamente giustificati. La prova contraria deve essere specifica, analitica e riferita a ciascuna movimentazione, mediante dimostrazione della sua inclusione tra le operazioni dichiarate o della sua estraneità all'attività professionale.
Massime di principio
- In presenza di indagini bancarie, ogni versamento non giustificato può concorrere alla determinazione di maggiori redditi o compensi.
- Il contribuente non può limitarsi a indicare causali generiche o a fornire spiegazioni complessive: deve collegare ogni singola movimentazione a documenti, operazioni dichiarate o fatti estranei all'attività.
- È opportuno conservare una tracciabilità completa dei movimenti bancari, con documentazione idonea a dimostrarne origine, destinatario, causale effettiva e trattamento fiscale.
- La prova contraria deve essere concreta e verificabile; mere affermazioni, ricostruzioni astratte o giustificazioni non documentate normalmente non superano la presunzione prevista dalla legge.
- La regola opera soprattutto quando il conto è utilizzato nell'ambito dell'attività professionale o d'impresa, ma la rilevanza di ciascun movimento deve essere valutata sulla base della sua effettiva riferibilità all'attività e della documentazione disponibile.
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