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Sentenza

Sentenza n. 789/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: foglio di via obbligatorio con ordine di lasciare il Comune di Brescia e divieto di ritorno per quattro anni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario foglio di via)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile adottato ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. c), e 2 d.lgs. 159/2011, contestando l’assenza dei presupposti della misura, il difetto e la contraddittorietà della motivazione, il travisamento dei fatti e la sproporzione della durata. L’Amministrazione aveva fondato il giudizio di pericolosità sulla partecipazione del ricorrente, indicato come co-organizzatore, a una manifestazione di protesta non preavvisata organizzata da ultras, nonché su una condanna risalente per rissa e resistenza a pubblico ufficiale, su un precedente foglio di via e su un DASPO. Il ricorrente ha sostenuto che la manifestazione si era svolta pacificamente, senza minacce, violenze, aggressioni o condotte concretamente pericolose, e che fotografie e videoregistrazioni smentivano la ricostruzione contenuta nel provvedimento. Ha inoltre dedotto che i precedenti penali e di polizia non dimostravano né la sua dedizione alla commissione di reati offensivi della sicurezza o tranquillità pubblica né una pericolosità attuale, e che il divieto nella durata massima di quattro anni era immotivato e sproporzionato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il foglio di via. Ha chiarito che l’appartenenza a una categoria astratta di pericolosità è condizione necessaria ma non sufficiente: occorrono una pericolosità effettiva e attuale e un giudizio prognostico fondato su circostanze concrete, provate, significative e individualizzate. La videoregistrazione prodotta in giudizio ha mostrato che la manifestazione, pur non preavvisata e caratterizzata da cori, striscioni, volantini e accensione controllata di fumogeni, non aveva fatto registrare condotte minacciose o violente, né comportamenti prodromici ad aggressioni. Il comportamento del ricorrente, che aveva aderito alla richiesta della Digos di allontanarsi dall’ingresso del palazzo comunale, risultava incompatibile con la ricostruzione di un tentativo di irruzione o aggressione. Il provvedimento era inoltre contraddetto dall’annotazione di polizia giudiziaria e non riportava il contenuto dei cori asseritamente minacciosi o istigatori. La sola partecipazione a una manifestazione non preavvisata non è, di per sé, indicativa di un pericolo per la sicurezza pubblica. La condanna del 2007 era troppo risalente e non era stato dimostrato il suo collegamento con i fatti recenti; le ulteriori misure di polizia erano richiamate genericamente, senza indicazione della loro concreta attitudine offensiva rispetto ai beni tutelati. Infine, la durata quadriennale, pari al massimo previsto, era sproporzionata e priva di adeguata motivazione. Il TAR ha fatto salva la facoltà dell’Amministrazione di rinnovare l’esercizio del potere, previa nuova valutazione dei fatti e motivazione conforme ai criteri indicati. Le Amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011

    coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica

    La riconducibilità del soggetto alla categoria richiede elementi di fatto concreti, provati e significativi, idonei a dimostrare una dedizione alla commissione di reati con precisa attitudine offensiva verso i beni indicati dalla norma.

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni

    Il foglio di via presuppone, oltre all’appartenenza a una categoria di pericolosità, un pericolo concreto e attuale per la sicurezza pubblica, accertato mediante motivazione specifica e individualizzata; la durata deve essere proporzionata e adeguatamente motivata.

  • art. 18 r.d. 773/1931 (TULPS)

    La partecipazione a una manifestazione non preavvisata, considerata isolatamente, non dimostra automaticamente un pericolo concreto per la sicurezza pubblica né giustifica il foglio di via.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei soggetti interessati.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La norma è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il foglio di via obbligatorio richiede non solo la riconducibilità del destinatario a una categoria prevista dall’art. 1 d.lgs. 159/2011, ma anche una pericolosità effettiva e attuale per la sicurezza pubblica, desunta da un giudizio prognostico fondato su circostanze concrete, provate, significative e individualizzate.
  • Ai fini dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011 devono essere dimostrati sia il profilo soggettivo della dedizione del destinatario alla commissione di reati sia il profilo oggettivo della specifica attitudine offensiva delle condotte rispetto alla sicurezza o alla tranquillità pubblica.
  • La sola partecipazione a una manifestazione non preavvisata non è di per sé sufficiente a fondare un foglio di via obbligatorio, se non risultano condotte minacciose, violente o concretamente prodromiche alla violenza.
  • La motivazione del foglio di via deve confrontarsi con gli elementi probatori rilevanti e indicare in modo specifico le circostanze dalle quali derivano la pericolosità attuale e il collegamento tra i precedenti del destinatario e i fatti recenti; precedenti penali risalenti o misure di polizia genericamente richiamate non sono sufficienti.
  • La durata del divieto di ritorno deve rispettare il principio di proporzionalità e, soprattutto quando è fissata nel massimo edittale, deve essere sorretta da un’adeguata motivazione riferita alla concreta situazione del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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