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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04969/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto intercorrente tra un ente locale e un soggetto avviato a un progetto denominato di cantiere scuola e lavoro, finanziato dalla Regione Lazio. Il lavoratore ha dedotto di aver svolto, per un lungo periodo, mansioni diverse da quelle formalmente previste dal progetto, con orario stabile di 36 ore settimanali e con attività tipiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune; per questo ha chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto, la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e la condanna dell'ente al pagamento di differenze retributive. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d'appello, pur negando la costituzione del rapporto a tempo indeterminato, aveva ritenuto che la prestazione fosse stata resa fuori dallo schema del progetto e quindi aveva applicato l'art. 2126 c.c., condannando il Comune al pagamento di una somma a titolo di compenso/differenze. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione della normativa regionale e statale sui cantieri scuola e lavoro, sostenendo che la natura assistenziale/previdenziale del rapporto escludeva comunque la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato di fatto e, quindi, anche dei diritti conseguenziali; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2126 c.c. e vizio motivazionale, assumendo che non fossero integrate le condizioni per l'applicazione della norma, poiché il lavoratore aveva operato nel rispetto del progetto, senza vincolo di subordinazione e senza compenso; con il terzo ha censurato la valutazione delle risultanze di causa ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina dei cantieri scuola e lavoro, letta alla luce della normativa regionale e dei precedenti in materia di cantieri-scuola per disoccupati, non impedisce l'applicazione dell'art. 2126 c.c. quando il giudice di merito accerti che la prestazione sia stata svolta in modo difforme rispetto alla veste formale del rapporto e secondo canoni propri del lavoro subordinato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non aveva trascritto nei passaggi rilevanti il progetto su cui fondava la censura, con conseguente violazione dell'art. 366 c.p.c., e perché pretendeva una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, ricordando che il vizio motivazionale oggi denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è solo l'omesso esame di un fatto decisivo e che non era ravvisabile alcuna delle anomalie motivazionali estreme. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del Comune alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    È applicabile quando la prestazione sia stata resa di fatto secondo i canoni del lavoro subordinato, pur in assenza di un valido rapporto costituito, e nel caso di rapporto con ente pubblico consente il riconoscimento dei diritti patrimoniali senza trasformare il rapporto in un rapporto a tempo indeterminato in violazione del pubblico concorso.

  • L. Regione Lazio n. 29 del 1996, art. 15

    La disciplina dei cantieri scuola e lavoro va letta unitariamente: il finanziamento regionale è finalizzato all'utilizzo di disoccupati in opere o servizi di pubblica utilità; l'attività deve restare nell'alveo del progetto e delle finalità formative/occupazionali previste.

  • d.l. n. 299 del 1994, art. 14, conv. in L. n. 451 del 1994

    Richiamato dal ricorrente come parte della disciplina di riferimento, senza che la Corte ne ricavi una preclusione all'applicazione dell'art. 2126 c.c.

  • d.lgs. n. 468 del 1997, artt. 1, 2 e 10

    Normativa evocata come parametro analogico per i lavori socialmente utili; la Corte la richiama per inquadrare il contesto, ma afferma che, quando la prestazione esorbita dallo schema formale, opera la disciplina del lavoro subordinato di fatto.

  • d.lgs. n. 81 del 2000, artt. 2 e 3

    Richiamato dal ricorrente in chiave analogica; non esclude la tutela ex art. 2126 c.c. in presenza di svolgimento di attività difforme dal progetto.

  • art. 36 Cost.

    Evocato dal ricorrente come norma non applicabile al rapporto assistenziale; la Corte non fonda la decisione su di esso, ma sul fatto che la prestazione è stata resa fuori dallo schema formale del progetto.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura previdenziale/assistenziale del rapporto; la Corte osserva che tale qualificazione non impedisce l'applicazione dell'art. 2126 c.c. se il rapporto si è concretamente svolto come lavoro subordinato.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo che non trascrive le clausole o i passaggi rilevanti degli atti/progetto viola l'onere di specificità del ricorso per cassazione ed è inammissibile.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione di legge nei primi due motivi, ma la Corte esclude la fondatezza del primo e l'ammissibilità del secondo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo e non la rivalutazione del merito o della sufficienza della motivazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    È il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei rapporti di cantiere scuola e lavoro o analoghi interventi a finalità formativa/assistenziale, se il giudice di merito accerta che la prestazione è stata concretamente svolta al di fuori dello schema formale del progetto e con caratteristiche proprie del lavoro subordinato, può trovare applicazione l'art. 2126 c.c. per il riconoscimento dei diritti patrimoniali.
  • La natura pubblicistica, assistenziale o previdenziale del programma di avviamento al lavoro non esclude automaticamente la tutela del prestatore quando l'attività effettivamente espletata diverga in modo significativo da quella progettata.
  • In sede di legittimità la censura di violazione di legge non può tradursi in una diversa lettura delle prove o in una richiesta di rivalutazione del fatto; il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e con gli atti richiamati.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, restando estranee al sindacato di cassazione la mera insufficienza o non persuasività della motivazione e la diversa apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Chi impugna in cassazione deve trascrivere o comunque riportare in modo specifico i passaggi degli atti o dei documenti su cui fonda il motivo, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImmagini
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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