Sentenza n. 77/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Crotone n. 1459 del 28 novembre 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione, da parte della Provincia di Crotone, della sentenza civile passata in giudicato che la condannava al pagamento di somme di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori privati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Crotone n. 1459 del 28 novembre 2018, confermata integralmente dalla Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza n. 931 del 10 agosto 2022, passata in giudicato. Le pronunce erano state notificate alla Provincia, condannata al pagamento di somme in favore dei singoli creditori, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e spese di lite. Prima del ricorso le parti avevano concluso una transazione sulle modalità di pagamento, con rateizzazione in tre rate, ma la Provincia non aveva rispettato i termini per il pagamento della prima rata. Nel corso della camera di consiglio è stato rappresentato che erano intervenuti pagamenti parziali, pur permanendo l’inadempimento rispetto alle tempistiche concordate. I ricorrenti hanno chiesto anche il pagamento degli interessi e il rimborso delle spese di registrazione dei due provvedimenti. La Provincia, ritualmente evocata, non si è costituita. Il giudice ha rilevato che l’amministrazione non aveva provato né l’integrale esecuzione del giudicato né la natura novativa della transazione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, dichiarando l’obbligo della Provincia di Crotone di dare integrale esecuzione al giudicato, detraendo le somme già corrisposte. Ha assegnato all’amministrazione 60 giorni dalla notificazione della sentenza per provvedere al pagamento delle somme dovute, comprensive degli interessi nella misura prevista dal titolo giudiziale. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del relativo ufficio, incaricandolo di provvedere entro i successivi 90 giorni dalla richiesta dei ricorrenti. Il compenso del Commissario sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il rimborso delle spese di registrazione dei provvedimenti non è stato riconosciuto, poiché non ne era stato dimostrato l’avvenuto pagamento. La Provincia è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 4.906,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione del giudicato; il giudice può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione, fissare un termine e nominare un Commissario ad acta in caso di inerzia.
Massime di principio
- L’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione a una decisione giurisdizionale passata in giudicato, anche quando abbia effettuato pagamenti parziali; l’obbligo permane per la parte residua, da determinarsi detraendo quanto già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione, ove intenda opporla all’esecuzione del titolo, l’onere di dimostrare l’effettivo adempimento del giudicato o la natura novativa dell’accordo transattivo eventualmente intervenuto con il creditore.
- Gli interessi spettanti in sede di ottemperanza devono essere corrisposti nella misura e secondo la decorrenza stabilite dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un Commissario ad acta, incaricato dell’esecuzione sostitutiva in caso di persistente inerzia.
- Il rimborso di spese accessorie richiesto nel giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto in assenza della prova del loro effettivo pagamento.
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