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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10922/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva rigettato l'appello proposto ai soli fini del trattamento sanzionatorio. L'imputato era stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato, a mesi quattro di arresto per violazione dell'ordine di allontanamento (foglio di via) emesso dal Questore che proibiva il ritorno nel Comune di Firenze (fatto del 2 maggio 2017). Il ricorso deduceva: 1) nullità dell'ordine di rimpatrio per assenza dell'ordine di far rientro nel luogo di residenza; 2) eccessività della pena e carenza di motivazione rispetto all'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; 3) difetto di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche (si richiamavano incensuratezza, giovane età, riparazione/riscossione, remissione delle querele per i reati di truffa collegati); 4) difetto di motivazione nella mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha accertato che l'ordine del Questore conteneva sia la prescrizione di allontanamento da Firenze sia l'ordine di far rientro nel luogo di residenza, dunque nessuna nullità strutturale. Sui restanti motivi la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la gravità concreta della condotta, inserita in un contesto di commissione di truffe, ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale e la motivazione delle corti non era mera formula ma esercizio di valutazione discrezionale non sindacabile in cassazione. La Corte d'Appello aveva inoltre rideterminato la pena a tre mesi applicando la diminutiva per il rito abbreviato nella misura della metà, essendo reato contravvenzionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, art.76, comma 3

    Norma richiamata per inquadrare la fattispecie: si tratta della violazione dell'ordine di allontanamento/foglio di via; la Corte ha ritenuto che il fatto contestato rientrasse nella previsione normativa.

  • codice penale, art.133

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha valutato la gravità concreta della condotta ai sensi di tale articolo e ha motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base di questa valutazione discrezionale.

  • regime della diminuzione per il rito abbreviato (giurisprudenza e prassi applicativa)

    Per le contravvenzioni la diminuzione della pena prevista per il rito abbreviato si applica nella misura della metà (e non di un terzo); la Corte d'appello ha rideterminato la pena in tale misura.

  • norme sul foglio di via/ordine di allontanamento

    La normativa e la prassi richiedono che l'ordine di allontanamento contenga anche la prescrizione di far rientro nel luogo di residenza; la Corte ha verificato la presenza di tale elemento e quindi ha escluso la nullità dedotta dal ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità sindaca principalmente la correttezza dell'applicazione del diritto e non la valutazione della gravità concreta della condotta, salvo vizio motivazionale palese; le scelte discrezionali sulle attenuanti e sulla sospensione condizionale sono difficilmente riformabili in cassazione se adeguatamente motivate.
  • La nullità di un provvedimento amministrativo (es. ordine di allontanamento) è rilevabile solo se manca effettivamente un elemento essenziale; un'attenta verifica formale del contenuto può far cadere le censure basate su una presunta incompletezza.
  • La remissione di querela da parte delle persone offese non determina automaticamente un alleggerimento del trattamento sanzionatorio deciso dall'autorità pubblica quando il reato sia perseguito d'ufficio o quando la gravità della condotta impone comunque una risposta punitiva.
  • Nelle contravvenzioni il trattamento sanzionatorio per il rito abbreviato può prevedere una diminuzione della pena nella misura della metà; è opportuno verificare la corretta quantificazione della diminuzione quando si impugna la sentenza.
  • Le censure generiche sulla mancata concessione delle attenuanti o della sospensione condizionale devono dimostrare concretamente l'insufficienza della motivazione: formule generiche o richiami di circostanze personali non sempre bastano a superare la presunzione di correttezza dell'apprezzamento del giudice di merito.
  • Il rigetto del ricorso per inammissibilità comporta spesso l'onere per il ricorrente di pagare le spese processuali e le sanzioni pecuniarie previste, anche a titolo di Cassa delle ammende.

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