Sentenza del 21/05/2018 n. 6060 - Comm. Trib. Prov. Catania
Omessa notifica cartella di pagamento "Sequenza atti processuali - Diritto di difesa - Omessa notifica dell'atto presupposto - nullità atto consequenziale"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata notifica dell’atto presupposto determina la nullità dell’atto consequenziale notificato, ossia della cartella di pagamento, poiché il contribuente non è stato posto in condizione di conoscere tempestivamente la pretesa e di difendersi. Il principio è conforme alla sentenza della Corte di cassazione n. 24407/2016.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata l’omessa notifica dell’atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento. Il procedimento tributario deve rispettare una sequenza normativa di atti e notificazioni, finalizzata a portare la pretesa tributaria a conoscenza del contribuente e a consentirgli un effettivo esercizio del diritto di difesa. La mancata notificazione dell’atto presupposto costituisce un vizio della procedura.
Norme richiamate
Art. 145 c.p.c.
La disposizione è richiamata nell’ambito della disciplina delle notificazioni. La validità della notificazione deve essere valutata in modo da garantire che l’atto sia portato effettivamente o legalmente a conoscenza del destinatario, così da salvaguardarne il diritto di difesa.
Corte di cassazione, sentenza n. 24407/2016
La Corte ha affermato che l’omessa notifica dell’atto presupposto comporta la nullità dell’atto consequenziale, quando tale omissione impedisce al contribuente di conoscere la pretesa e di esercitare tempestivamente le proprie difese.
Massime di principio
- Gli atti della riscossione e del procedimento tributario devono essere notificati secondo una sequenza prevista dalla legge; non è sufficiente notificare soltanto l’atto finale.
- Se l’atto presupposto non è stato notificato, l’atto successivo può essere impugnato per vizio procedurale e può essere dichiarato nullo.
- La contestazione deve indicare specificamente quale atto presupposto non è stato notificato e spiegare come l’omissione abbia limitato il diritto di difesa.
- L’amministrazione o l’agente della riscossione può evitare la nullità dimostrando la regolare notifica dell’atto presupposto o, nei casi ammessi, producendo la prova della sua conoscenza legale da parte del contribuente.
- La nullità dell’atto consequenziale non implica necessariamente l’inesistenza della pretesa tributaria, ma incide sulla validità della procedura e sulla possibilità di procedere alla riscossione sulla base dell’atto viziato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 mag 2018Sentenza del 21/05/2018 n. 10 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 21 mag 2018Sentenza del 21/05/2018 n. 294 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 21 mag 2018Sentenza del 21/05/2018 n. 1148 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 21 mag 2018Sentenza del 21/05/2018 n. 2077 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 21 mag 2018Sentenza del 21/05/2018 n. 2101 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 21 mag 2018Sentenza del 21/05/2018 n. 2102 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →