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Sentenza

Sentenza del 21/05/2018 n. 6060 - Comm. Trib. Prov. Catania

Omessa notifica cartella di pagamento "Sequenza atti processuali - Diritto di difesa - Omessa notifica dell'atto presupposto - nullità atto consequenziale"

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata notifica dell’atto presupposto determina la nullità dell’atto consequenziale notificato, ossia della cartella di pagamento, poiché il contribuente non è stato posto in condizione di conoscere tempestivamente la pretesa e di difendersi. Il principio è conforme alla sentenza della Corte di cassazione n. 24407/2016.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata l’omessa notifica dell’atto presupposto rispetto alla cartella di pagamento. Il procedimento tributario deve rispettare una sequenza normativa di atti e notificazioni, finalizzata a portare la pretesa tributaria a conoscenza del contribuente e a consentirgli un effettivo esercizio del diritto di difesa. La mancata notificazione dell’atto presupposto costituisce un vizio della procedura.

Norme richiamate

  • Art. 145 c.p.c.

    La disposizione è richiamata nell’ambito della disciplina delle notificazioni. La validità della notificazione deve essere valutata in modo da garantire che l’atto sia portato effettivamente o legalmente a conoscenza del destinatario, così da salvaguardarne il diritto di difesa.

  • Corte di cassazione, sentenza n. 24407/2016

    La Corte ha affermato che l’omessa notifica dell’atto presupposto comporta la nullità dell’atto consequenziale, quando tale omissione impedisce al contribuente di conoscere la pretesa e di esercitare tempestivamente le proprie difese.

Massime di principio

  • Gli atti della riscossione e del procedimento tributario devono essere notificati secondo una sequenza prevista dalla legge; non è sufficiente notificare soltanto l’atto finale.
  • Se l’atto presupposto non è stato notificato, l’atto successivo può essere impugnato per vizio procedurale e può essere dichiarato nullo.
  • La contestazione deve indicare specificamente quale atto presupposto non è stato notificato e spiegare come l’omissione abbia limitato il diritto di difesa.
  • L’amministrazione o l’agente della riscossione può evitare la nullità dimostrando la regolare notifica dell’atto presupposto o, nei casi ammessi, producendo la prova della sua conoscenza legale da parte del contribuente.
  • La nullità dell’atto consequenziale non implica necessariamente l’inesistenza della pretesa tributaria, ma incide sulla validità della procedura e sulla possibilità di procedere alla riscossione sulla base dell’atto viziato.

Testo integrale

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