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Ordinanza

Ordinanza n. 923/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto recante n. -OMISSIS- emesso in data 29 aprile 2026 e notificato, mediante PEC e area riservata dal Portale Servizi ALI al ricorrente, in data 30 aprile 2026, recante la revoca del nulla osta rilasciato in data 21.08.2025; - nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non;

Giustizia amministrativa202602457

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto recante la revoca del nulla osta rilasciato il 21 agosto 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 29 aprile 2026, notificato il 30 aprile 2026, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta precedentemente rilasciato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non risultano specificamente articolati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il ricorrente ha sostenuto, in particolare, di essere provvisto di alloggio idoneo e di domicilio. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio che il ricorso era stato depositato come documento informatico nativo digitale sottoscritto con firma CADES anziché PADES, in violazione delle specifiche tecniche del processo amministrativo telematico.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la sottoscrizione digitale CADES, anziché PADES, integri una mera irregolarità sanabile e ha assegnato al ricorrente termine perentorio sino al 15 settembre 2026 per regolarizzare il ricorso, avvertendo implicitamente che la mancata regolarizzazione comporterà l'irricevibilità. Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto insussistente il fumus boni juris: le plurime verifiche anagrafiche effettuate sull'interessato avevano avuto esito negativo e rendevano non sostenibile la tesi della disponibilità di un alloggio idoneo e di un domicilio. La sospensione è stata pertanto respinta senza necessità di ulteriore valutazione favorevole del periculum. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la limitata attività difensiva svolta.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; la misura è stata respinta per insussistenza del fumus boni juris.

  • art. 44, comma 2, c.p.a.

    fissa un termine perentorio entro il quale la parte onerata è tenuta a provvedere alla regolarizzazione dell'atto nelle forme di legge

    La sottoscrizione con firma CADES anziché PADES è stata qualificata come irregolarità sanabile; il mancato adempimento nel termine assegnato determina l'irricevibilità del ricorso.

  • art. 12 dell'Allegato 2 al d.P.C.S. n. 134 del 22 maggio 2020

    Richiede, secondo quanto rilevato dal TAR, la sottoscrizione digitale dell'atto processuale nella forma tecnica prescritta; il ricorso era stato invece sottoscritto con firma CADES anziché PADES.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un atto processuale amministrativo con firma CADES anziché PADES costituisce una mera irregolarità sanabile, non un vizio insanabile dell'atto; il giudice deve assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., con conseguente irricevibilità soltanto in caso di mancato adempimento.
  • In sede cautelare, la contestazione della revoca di un nulla osta non può essere assistita dal fumus boni juris quando le verifiche anagrafiche sull'interessato risultino plurime e tutte negative e rendano non sostenibile la disponibilità di un alloggio idoneo e di un domicilio.
  • L'assenza del fumus boni juris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza che occorra riconoscere la sussistenza del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareProcesso amministrativo telematico
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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