Sentenza n. 2564/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio, deducendo: violazione di legge e motivazione apparente, poiché la Prefettura avrebbe recepito la proposta dei Carabinieri senza spiegare le ragioni concrete del giudizio di inaffidabilità; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, assumendo che i precedenti penali fossero risalenti e non indicativi di pericolosità; carenza di istruttoria e insussistenza, nonché non attualità, del pericolo di abuso delle armi; violazione di legge e motivazione carente, in quanto la Prefettura avrebbe sostanzialmente delegato la valutazione all’organo di polizia. Il provvedimento era stato adottato dopo la comunicazione di avvio del procedimento, sulla base di plurimi deferimenti all’autorità giudiziaria e di una condanna per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e violazione degli obblighi di assistenza familiare, con riferimento all’omesso pagamento del mantenimento all’ex coniuge e ai figli minori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di motivazione, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi. In materia di armi non esiste un diritto assoluto al rilascio o alla detenzione, e l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel formulare un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sul rischio di abuso; tale discrezionalità, tuttavia, deve essere esercitata mediante un’istruttoria adeguata e una motivazione coerente, logica e specifica. La condanna riportata dal ricorrente non rientrava tra le tipologie di reato tassativamente rilevanti ai sensi degli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S. per la mancanza di buona condotta. Pertanto, il divieto avrebbe potuto fondarsi soltanto sul concreto venir meno dell’affidamento circa il buon uso delle armi. Il provvedimento, però, non spiegava in che modo l’omesso pagamento del mantenimento familiare fosse indicativo di un concreto rischio di cattivo uso o abuso delle armi, né svolgeva una valutazione autonoma della personalità del ricorrente e dell’attualità del pericolo. La Prefettura si era limitata a richiamare la proposta dei Carabinieri e la relativa conferma dell’organo di polizia, senza esplicitare una propria valutazione. Il provvedimento è stato quindi annullato, salva la possibilità per l’amministrazione di rieditare il potere e adottare anche un nuovo provvedimento negativo, purché fondato su ragioni concrete, attuali e congruamente motivate, eventualmente riferite anche al rapporto con l’ex coniuge. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 11 e 39 T.U.L.P.S.
Consentono all’autorità di pubblica sicurezza di negare autorizzazioni di polizia o vietare la detenzione di armi in presenza di determinate condanne, per difetto di buona condotta o quando sussista un rischio concreto di abuso delle armi. La condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare non rientra automaticamente nelle tipologie di reato richiamate e, in assenza di tale automatismo, l’amministrazione deve motivare il concreto rischio di abuso.
art. 699 c.p.
È richiamato quale disposizione fondativa del generale divieto in materia di armi, rispetto al quale il rilascio dei titoli costituisce un’eccezione.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110
È richiamato quale fonte del generale divieto in materia di armi e del carattere non assoluto del diritto alla detenzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi è una misura preventiva, finalizzata a scongiurare il rischio di abuso, e non costituisce una pena accessoria rispetto alla condanna penale; di conseguenza, non può essere motivato come automatica conseguenza della condanna stessa.
- Quando il precedente penale non rientra tra le fattispecie normativamente tipizzate come ostative ai sensi degli artt. 11 e 39 T.U.L.P.S., il divieto di detenzione di armi deve fondarsi su una specifica valutazione del concreto rischio di abuso e del venir meno dell’affidamento sull’uso corretto delle armi.
- L’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non esonera l’amministrazione dall’obbligo di svolgere un’adeguata istruttoria e di motivare in modo puntuale, logico e ragionevole le ragioni per cui gli elementi acquisiti rendono il soggetto inaffidabile.
- La motivazione del divieto di detenzione di armi deve spiegare il nesso concreto tra i fatti contestati e il rischio di cattivo uso o abuso delle armi, considerando sia il singolo episodio sia la personalità complessiva dell’interessato e l’attualità del pericolo.
- La Prefettura non può limitarsi a recepire la proposta o le valutazioni dell’organo di polizia senza esprimere una propria autonoma valutazione decisoria; il richiamo a tali atti non sostituisce la motivazione sul concreto rischio di abuso delle armi.
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