Cassazione Penale, Sentenza n. 17711/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava tre profili: 1) carenza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' della motivazione in relazione al reato di ricettazione, lamentando che la Corte di appello non aveva valutato l'ipotesi alternativa della autoproduzione dei supporti (masterizzazione) e si era limitata a ritenere contraffatti i supporti; 2) violazione di legge sulla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (art. 53 L. 689/1981, art. 135 c.p.), poiche' la Corte aveva calcolato la conversione applicando il criterio di euro 250 per ogni giorno di reclusione, mentre la Corte costituzionale (sent. n. 28/2022) ha dichiarato illegittima la previsione che fissi di fatto quel minimo e ha indicato il minimo applicabile di euro 75 per giorno; 3) illogicita' della motivazione per non aver revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena nell'ipotesi di conversione in pena pecuniaria, ritenendo la difesa che la valutazione fatta dalla Corte d'appello fosse inadeguata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati i motivi relativi alla contestazione della motivazione sul fatto (ricettazione) e alla richiesta di revoca della sospensione condizionale, confermando che la ricostruzione dei fatti (possesso di 522 CD e 294 DVD privi del marchio SIAE, detenuti nello zaino) e la mancata produzione di prove sulla legittimita' del possesso sono accertamenti di merito insindacabili in Cassazione. Ha invece accolto il motivo relativo all'illegale determinazione della somma per la conversione della pena detentiva in pecuniaria: avendo la Corte costituzionale dichiarato incostituzionale la soglia applicata (europei 250), la Cassazione ha annullato senza rinvio il punto della sentenza relativo alla conversione e ha determinato, in applicazione della declaratoria costituzionale, il criterio minimo di euro 75 per ogni giorno di detenzione sostituita, calcolando la pena convertita in euro 9.100,00 oltre euro 300,00 di multa (la decisione testualmente indica un totale di euro 9.300,00 di multa). Pertanto la sentenza impugnata e' annullata senza rinvio per il profilo della conversione della pena; il resto del provvedimento e' stato confermato o dichiarato non impugnabile.
Norme richiamate
art. 171-ter, secondo comma, lett. A, Legge n. 633/1941
Norma richiamata nell'imputazione originaria (contrasto alla riproduzione e commercializzazione di opere protette); la Corte di merito aveva assolto l'imputato da quel capo.
art. 648, secondo comma, cod. pen.
Prevede il reato di ricettazione e la relativa misura edittale; la condanna per il reato residuo e' stata confermata in capo all'imputato.
art. 53, L. n. 689/1981
Testo censurato nella parte in cui si fissava un valore giornaliero minimo collegato all'art. 135 c.p. (interpretabile come il minimo di euro 250 indicato dall'art. 135 c.p.)
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte che impediva di fissare un valore minimo di euro 75; la Cassazione ha applicato il criterio sostitutivo indicato dalla Corte costituzionale (minimo euro 75 per giorno) per la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.
art. 135 cod. pen.
Norma che fissa i parametri per la quantificazione delle pene pecuniarie e che era stata collegata alla disciplina della conversione; la declaratoria costituzionale ha inciso sui limiti pratici derivanti da tale riferimento.
art. 459 cod. proc. pen. (comma 1-bis richiamato)
Richiamato nella motivazione della Corte costituzionale come riferimento utile per individuare il minimo sostitutivo di euro 75; la Cassazione ha ritenuto applicabile il criterio del minimo indicato per evitare un vuoto normativo.
Sentenza Corte costituzionale n. 28/2022
La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 53, comma 2, L. n. 689/1981 nella parte in cui prevedeva un valore minimo collegato all'art. 135 c.p., e ha ritenuto necessario sostituire quel minimo con euro 75 per giorno, fermo il limite massimo.
Tale pronuncia ha reso illegittima la determinazione operata dalla Corte d'appello (euro 250/giorno) e ha imposto alla Cassazione di applicare il criterio sostitutivo minimo di euro 75/giorno nella determinazione della pena pecuniaria sostitutiva, ove possibile.
Disp. att. art. 173, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti posti alla deduzione dei motivi in ricorso per cassazione; richiamato per motivare l'ammissibilita' e i limiti del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non puo' rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito se sono adeguatamente motivati: deduzioni meramente ipotetiche o congetturali (es. "i supporti potrebbero essere stati autoprodotti") prive di riferimenti probatori processuali sono inammissibili in cassazione.
- Se la normativa utilizzata per quantificare la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e' stata dichiarata incostituzionale, la Corte di Cassazione puo' annullare la decisione relativa alla conversione e, ove possibile e motivatamente, applicare il criterio sostitutivo indicato dalla Corte costituzionale (ad es. il minimo di euro 75/giorno), annullando senza rinvio la parte colpita dall'illegittimita'.
- La prova della legittimita' del possesso di cose provenienti da reato (es. supporti audiovisivi duplicati) grava sull'imputato: la mancata giustificazione del possesso costituisce presunzione della conoscenza della provenienza illecita ai fini della ricettazione.
- Per ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena il ricorrente deve indicare un interesse giuridicamente apprezzabile e specifico collegato alla funzione della sospensione; richieste generiche o di mera opportunita' non sono idonee.
- Le doglianze sulla motivazione in cassazione sono ammissibili solo se si riferiscono a carenza, contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione su punti essenziali che possano comportare diversa decisione: critiche di persuasivita' o diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
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