Cassazione Penale, Sentenza n. 9664/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Purificato ritenendolo fondato e ha esteso l'effetto anche a Mota Santos (nonostante la rinuncia di quest'ultimo all'impugnazione), poiché il motivo era comune e attinente a un accordo negoziale condiviso. La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per violazione di legge (artt. 599-bis e 602 c.p.p.), con riferimento alla mancata pronuncia sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Tale beneficio era stato posto come condizione per l'accoglimento dell'accordo tra parti; la Corte territoriale, pur avendo modificato l'accordo, ha applicato la pena nella misura concordata senza statuire sulla sospensione condizionale, frazionando così l'accordo negoziale.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola il procedimento di decisione sulla richiesta concordata in appello; la Corte ha ritenuto che la sospensione condizionale, se posta come condizione dell'accordo, costituisca elemento costitutivo della piattaforma negoziale e debba essere integralmente recepita o respinta
art. 602 cod. proc. pen.
Norma processuale relativa ai motivi di ricorso per cassazione invocata per censurare la violazione di legge da parte della corte territoriale
art. 110 cod. pen.
Rinvio alla partecipazione nel concorso di reati; norma sostanziale richiamata nel capo d'imputazione
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale inerente la detenzione di stupefacenti, integrativa del reato contestato
decreto-legge 28/10/2020 n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (conv. L. 18/12/2020 n.176)
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020
Disposizioni procedurali straordinarie applicate alla trattazione del procedimento in udienza camerale (misure emergenziali procedurali)
decreto-legge 23/07/2021 n. 105, art. 7 (conv. L. 16/09/2021 n.126)
art. 7, d.l. 105/2021 conv. L. 126/2021
Proroga degli effetti delle disposizioni procedurali emergenziali richiamate
decreto-legge 30/12/2021 n. 228, art. 16
Ulteriore riferimento normativo alla proroga/estensione delle misure procedurali menzionate
Giurisprudenza consolidata (Sez. 3, n. 25994 del 06/03/2019, Ziparo)
Sez. 3, n. 25994 del 06/03/2019 (Ziparo)
Principio secondo cui il giudice d'appello non può applicare la pena concordata omettendo di pronunciarsi sul beneficio della sospensione condizionale quando questo costituisce condizione essenziale dell'accordo; l'accordo va recepito integralmente o disatteso
Massime di principio
- Se l'accordo tra parti (concordato) è subordinato alla concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena), il giudice d'appello deve pronunciarsi espressamente sul beneficio: non è consentito applicare solo la misura della pena omettendo la decisione sul beneficio
- La sospensione condizionale, quando posta come condizione dell'accordo, è parte integrante della piattaforma negoziale e ne determina la validità; la mancata pronuncia su di essa configura violazione di legge
- L'annullamento per cassazione dell'accordo parzialmente recepito produce effetti anche nei confronti dei coimputati che hanno condiviso lo stesso accordo, anche se questi ultimi hanno rinunciato all'impugnazione
- In presenza di un accordo modificato dai giudici, se la modifica incide su elementi essenziali dell'accordo (come benefici penalmente rilevanti), la decisione deve essere rimessa al procedimento ordinario o il collegio d'appello deve rigettare l'accordo nella sua interezza
- In casi analoghi, la rimessione ad altra sezione della Corte d'appello è la conseguenza ordinaria quando la Corte di cassazione annulla la decisione per vizi nella valutazione o nella gestione dell'accordo negoziale
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