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Sentenza

Sentenza n. 1488/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso orale emesso dal Questore di Vibo Valentia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale adottato dal Questore, deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. In secondo luogo, ha denunciato eccesso di potere, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che gli elementi posti a fondamento della misura — una condanna per il reato di cui all'art. 636 c.p., un decreto di citazione diretta a giudizio per i reati di cui agli artt. 633, 639-bis e 110 c.p. e sei controlli effettuati tra il 2017 e il 2023 in compagnia di soggetti gravati da precedenti penali o di polizia — non fossero idonei a dimostrare l'attualità della pericolosità sociale. Il ricorrente ha inoltre invocato il ne bis in idem in relazione alla vicenda oggetto della condanna, ha ricondotto alcuni fatti alle proprie condizioni economiche e ha qualificato come occasionali gli incontri con persone pregiudicate.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura procedimentale, poiché l'avviso orale ha natura urgente e monitoria e tale carattere giustifica la deroga all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento previsto dall'art. 7 della l. 241/1990. Nel merito, il Collegio ha richiamato l'art. 3, comma 1, del d.lgs. 159/2011, secondo cui il Questore può avvisare oralmente i soggetti indicati dall'art. 1 quando sussistano indizi a loro carico, indicando i motivi dell'avviso. La misura ha finalità preventiva e non richiede l'accertamento di una responsabilità penale né la prova di fatti costituenti reato, potendo fondarsi su elementi circostanziati anche indiziari e su una valutazione complessiva della personalità. L'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale e il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Nel caso concreto, la condanna, il procedimento penale e la reiterata frequentazione di soggetti gravati da precedenti sono stati ritenuti elementi sufficienti e non irragionevolmente valorizzati, tali da escludere la natura meramente occasionale degli incontri. Le vicende processuali, le condizioni economiche del ricorrente e gli ulteriori elementi dedotti in giudizio sono stati considerati sopravvenuti e quindi inidonei a incidere sulla legittimità originaria dell'atto, secondo il principio tempus regit actum; essi potranno eventualmente essere valutati dall'Amministrazione in sede di revisione della misura. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La previa comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'avviso orale, poiché la natura urgente e monitoria della misura giustifica la deroga alle garanzie partecipative.

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

    L'avviso orale può essere adottato sulla base di indizi e di una valutazione preventiva della pericolosità sociale, senza necessità di un accertamento penale definitivo.

  • art. 1 d.lgs. 159/2011

    I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

    Le categorie soggettive di pericolosità possono essere individuate sulla base di elementi di fatto e di un modello comportamentale complessivo, anche di natura indiziaria.

  • art. 649 c.p.p.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il richiamo al ne bis in idem, riferito dal ricorrente alle vicende penali, non incide sulla legittimità dell'avviso orale, poiché la misura preventiva può fondarsi sulla valutazione complessiva degli elementi disponibili e non costituisce una nuova sanzione penale per il medesimo fatto.

  • art. 3 l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La motivazione dell'avviso orale deve indicare gli elementi posti a fondamento della valutazione di pericolosità; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La norma è stata richiamata per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La norma è stata richiamata, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'avviso orale previsto dall'art. 3 del d.lgs. 159/2011 è una misura monitoria e preventiva, fondata su un giudizio prognostico di pericolosità sociale; per la sua adozione non è necessario che sia stata accertata la responsabilità penale dell'interessato o che siano stati definitivamente accertati fatti costituenti reato.
  • La valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'avviso orale può fondarsi su elementi circostanziati e indiziari, nonché sul modello comportamentale complessivo del destinatario; non occorre dimostrare in modo pieno e autonomo che egli viva di proventi delittuosi, sia dedito a traffici illeciti o si associ stabilmente con pregiudicati.
  • In ragione della natura urgente e monitoria dell'avviso orale, l'Amministrazione può omettere la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 della l. 241/1990.
  • Nella valutazione della pericolosità sociale l'Amministrazione esercita un'ampia discrezionalità; il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla verifica della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico e della motivazione.
  • La legittimità dell'avviso orale deve essere valutata con riferimento agli elementi disponibili al momento della sua adozione; fatti e pronunce favorevoli sopravvenuti non determinano l'illegittimità originaria dell'atto, ferma la possibilità di una rivalutazione amministrativa su richiesta dell'interessato.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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