Sentenza n. 499/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento emesso dal Questore di Grosseto in data 4 novembre 2025, recante rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal sig. -OMISSIS- in data 30 luglio 2024, notificato in data 6 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e diniego del rinnovo del titolo ordinario, fondati sulla falsità dell'attestazione di conoscenza della lingua italiana
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro subordinato, producendo un'attestazione di conoscenza della lingua italiana di livello A2. Il Questore aveva accertato, mediante verifica presso il CPIA competente, che il richiedente non aveva conseguito alcun titolo e che il numero di attestato indicato corrispondeva a un documento intestato a persona diversa; erano inoltre emerse difformità nella firma e nei caratteri dell'attestazione. Il ricorrente deduceva, anzitutto, la violazione della partecipazione procedimentale, per non essere stato coinvolto nell'accertamento della falsità. Sosteneva inoltre che l'Amministrazione avrebbe dovuto limitarsi a respingere la domanda di permesso UE, rilasciando il permesso ordinario, e invocava il principio di non colpevolezza.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto dimostrata la falsità della documentazione sulla base dell'istruttoria svolta dalla Questura e della documentazione acquisita presso l'istituto scolastico; il ricorrente, peraltro, non aveva contestato tale presupposto. La presentazione di documentazione falsa a sostegno della domanda di soggiorno rende l'istanza inammissibile e impone il diniego del titolo in modo vincolato, secondo il principio desunto dall'art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998, applicabile anche alle domande di permesso di soggiorno, in combinazione con gli artt. 5, commi 5 e 8-bis, e 9, comma 7, dello stesso decreto, nonché con l'art. 75 d.P.R. 445/2000. Ne consegue che non era necessario un autonomo giudizio sull'interesse pubblico né una motivazione rafforzata. La violazione delle garanzie partecipative, compreso l'art. 10-bis l. 241/1990, non avrebbe comunque potuto condurre a un esito diverso, trovando applicazione l'art. 21-octies l. 241/1990. Il Tribunale ha escluso anche la necessità di una sentenza penale definitiva: la falsità rileva come fatto storico, autonomamente accertabile dall'Amministrazione, indipendentemente dal dolo o dalla colpa e dall'eventuale responsabilità penale. Ha inoltre escluso che, una volta accertata la falsità, dovesse essere rilasciato un permesso ordinario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda.
Il principio di inammissibilità per documentazione falsa, previsto letteralmente per la domanda di visto, si applica anche alle domande di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, quale principio generale di correttezza nei rapporti con l'Amministrazione.
art. 5, commi 5 e 8-bis, d.lgs. 286/1998
La produzione di documentazione falsa costituisce motivo ostativo e impone il diniego o la revoca del titolo di soggiorno, senza necessità di una specifica valutazione dell'interesse pubblico o di una motivazione rafforzata.
art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998
La documentazione fraudolenta finalizzata all'ottenimento del titolo è ostativa anche al rilascio e alla conservazione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 75 d.P.R. 445/2000
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La norma esprime il principio generale per cui non possono essere conseguiti o conservati benefici amministrativi sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, indipendentemente dall'elemento soggettivo del dichiarante.
art. 10-bis l. 241/1990
L'eventuale violazione del preavviso di rigetto non incide sulla legittimità del diniego quando il contenuto del provvedimento era vincolato e non avrebbe potuto essere diverso.
art. 21-octies l. 241/1990
I vizi formali e procedimentali non determinano l'annullamento dell'atto quando, per la natura vincolata del potere, risulta dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 64 c.p.a.
La mancata contestazione del presupposto fattuale della falsità è stata valorizzata dal giudice, unitamente alla prova documentale, ai fini della dimostrazione del fatto.
Massime di principio
- La produzione di documentazione falsa o contraffatta a sostegno di una domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno rende l'istanza inammissibile e impone il diniego del titolo, anche quando la disposizione normativa richiama letteralmente la sola domanda di visto, poiché essa esprime un principio generale di correttezza nei rapporti con l'Amministrazione.
- L'accertamento amministrativo della falsità documentale è autonomo rispetto all'accertamento penale: il diniego del titolo di soggiorno non richiede una sentenza penale definitiva e la falsità può rilevare come fatto storico, indipendentemente dalla prova del dolo o della colpa del richiedente.
- Quando la falsità della documentazione è accertata e il potere amministrativo è vincolato al diniego, l'eventuale violazione delle garanzie partecipative o del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento del provvedimento, se è dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/1990.
- La produzione di documentazione falsa, incidendo sulla genuinità dei presupposti del rapporto tra straniero e Amministrazione, è ostativa non soltanto al permesso di soggiorno ordinario, ma anche al permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e non consente il rilascio di un titolo ad altro titolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 541/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 542/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 41/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 555/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 556/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 12 mar 2026Sentenza n. 557/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →