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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6529/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame della misura della custodia cautelare in carcere. Il difensore ha dedotto due motivi principali: (1) violazione dell'art. 273 c.p.p. e nullità dell'ordinanza per lesione del diritto di difesa a causa della tardiva messa a disposizione dei supporti informatici contenenti le intercettazioni telefoniche e ambientali (timeline: nomina difensore 13/04/2024; richiesta copie 15/04/2024; autorizzazione del PM 17/04/2024; accesso effettivo impedito dal fatto che la sala CICE risultava chiusa il 17 e il 18 aprile; udienza di riesame 22/04/2024); il difensore sostiene che l'impossibilità di ascoltare le registrazioni ha compromesso il contraddittorio e rende inutilizzabili le intercettazioni su cui si fonda l'ordinanza cautelare. (2) Nullità e inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata tempestiva messa a disposizione, con conseguente carenza degli elementi indizianti, posto che il G.I.P. avrebbe fatto affidamento sulle intercettazioni e sulle dichiarazioni di terzi (Sfragano, Iannicelli).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha ritenuto che il Pubblico Ministero avesse autorizzato tempestivamente, il 17/04/2024, la messa a disposizione dei supporti e che il difensore non abbia documentato adeguatamente un ritardo ingiustificato imputabile all'amministrazione giudiziaria né dimostrato di non aver potuto adottare misure alternative (es. recarsi prima o delegare collaboratori). Le prove documentali prodotte dal difensore dopo l'udienza di riesame sono state ritenute inammissibili per il giudizio di legittimità. La Corte ha quindi confermato la correttezza del riesame del Tribunale di Roma e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • Costituzione / Corte costituzionale, sentenza n. 336 del 2008

    «l'ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioni intercettate non può essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria»

    Ha affermato il diritto del difensore ad ottenere l'accesso e la trasposizione su supporto delle registrazioni utilizzate per adottare misure cautelari personali; le trascrizioni senza contraddittorio non sono sufficienti a tutela del diritto di difesa.

  • art. 293, comma 3, cod. proc. pen.

    «Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.»

    Garantisce al difensore il diritto incondizionato ad accedere alle registrazioni e a ottenere la trasposizione su supporto riproducibile dopo l'adozione di una misura cautelare; tale diritto serve a permettere il contraddittorio in sede di riesame.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal difensore come parametro di nullità per la lesione del diritto di difesa a causa della mancata messa a disposizione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata per mancanza di prova del ritardo ingiustificato.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    La giurisprudenza cita questa disposizione per qualificare la nullità derivante dalla illegittima compressione del diritto di difesa come nullità di ordine generale a regime intermedio, quando il ritardo o rifiuto di accesso impedisce l'utilizzo della prova in fase cautelare.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (norme sugli stupefacenti), artt. 73 e 74

    Le fattispecie di reato relative allo spaccio e alla normativa sugli stupefacenti sono quelle per cui il ricorrente era gravemente indiziato, giustificando (secondo il Tribunale) la misura cautelare adottata.

  • Artt. 110, 56, 629 e 628 cod. pen. (reati connessi)

    Richiamati in relazione a capi d'imputazione aggiuntivi (es. concorso in delitto, rapina aggravata) su cui il Tribunale ha rilevato la sussistenza di gravi indizi.

Massime di principio

  • Il difensore ha diritto ad accedere e ad ascoltare le registrazioni intercettate dopo l'adozione di una misura cautelare: le trascrizioni non sostituiscono l'ascolto diretto.
  • La tempestività dell'autorizzazione del Pubblico Ministero a consegnare i supporti è cruciale, ma il difensore deve anche dimostrare concretamente che l'accesso gli sia stato impedito per cause imputabili all'amministrazione; la semplice difficoltà non provata non basta.
  • La prova della impossibilità di accesso deve essere documentata prima o contestualmente all'udienza di riesame; le attestazioni o prove prodotte successivamente all'udienza spesso sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
  • Se autorizzato, il difensore deve adottare misure tempestive (recarsi al locale di ascolto, delegare collaboratori, richiedere trasposizione su supporto idoneo) e conservare elementi che documentino i tentativi di accesso (email, ricevute, deleghe) per poter validamente eccepire ritardi o omissioni.
  • L'illegittima compressione del diritto di difesa, se dimostrata e qualifica un rifiuto o un grave ritardo ingiustificato, può comportare l'inutilizzabilità delle intercettazioni in fase cautelare e la nullità di provvedimenti fondati su di esse; tuttavia l'onere probatorio grava sul difensore.
  • In situazioni analoghe è utile chiedere anticipatamente, in modo formale e documentato, la messa a disposizione dei supporti, fissare per scritto eventuali appuntamenti di ascolto, e, se necessario, chiedere differimento dell'udienza o ribadire in udienza la specifica richiesta di accesso e gli ostacoli incontrati.

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