Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20045/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata il 26/03/2021 per reati connessi agli artt. 73, commi 1, 1-bis e 4, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva violazione delle norme sulle esigenze cautelari e richiamava i principi di proporzionalità e adeguatezza, nonché la nozione di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione a seguito della modifica normativa (legge n. 47/2015). A sostegno della richiesta ha richiamato: il tempo trascorso in arresti domiciliari e la corretta osservanza delle prescrizioni, elementi emersi dalla polizia giudiziaria che avrebbero attenuato il quadro indiziario (mancanza di prove circa la disponibilità delle chiavi e la relazione con l'alloggio dove fu rinvenuto lo stupefacente) e la disponibilità di un terzo a offrirgli un impiego part-time.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha confermato che il sindacato sul provvedimento cautelare è limitato al controllo della legittimità e dell'adeguatezza della motivazione in presenza di fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio o a escludere esigenze cautelari. Ha ritenuto insufficienti i fatti nuovi addotti (poche mensilità di arresti domiciliari e rispetto delle prescrizioni; elementi generici volti ad affievolire gli indizi; disponibilità di terzi ad assumere il ricorrente) a superare il giudicato cautelare. In particolare: il mero decorso di tempo e l'osservanza delle prescrizioni non sono idonei di per sé a giustificare la sostituzione; gli elementi che avrebbero ridotto il quadro indiziario sono decontestualizzati e non specifici; la disponibilità di assunzione da parte di terzi non prova la condizione di "assoluta indigenza" richiesta con rigore dall'art. 284, comma 3, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    artt. 73, commi 1, 1-bis e 4

    Norma sostanziale che disciplina i reati relativi agli stupefacenti; indica il tipo di fattispecie per le quali è stata applicata la misura cautelare, rilevante ai fini del grado di gravità del quadro indiziario

  • Codice di procedura penale, art. 284, comma 3

    La norma, richiamata dalla Corte, implica una valutazione rigorosa della richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di attività lavorativa esterna ai fini della sostituzione della misura, tenendo conto del criterio dell'"assoluta indigenza" del beneficiario

  • Codice di procedura penale - disciplina delle misure cautelari

    Principio procedurale richiamato: il sindacato sulla decisione di merito in sede di impugnazione è limitato al controllo della correttezza giuridica e dell'adeguatezza della motivazione in presenza di fatti nuovi idonei a modificare il quadro cautelare

Massime di principio

  • La mera decorrenza del tempo trascorso in regime di arresti domiciliari e la regolare osservanza delle prescrizioni non sono, di per sé, elementi sufficienti per ottenere la sostituzione con misura meno afflittiva.
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare occorrono fatti nuovi, concreti e specifici che modificano in modo apprezzabile il quadro probatorio o che escludono le esigenze cautelari; affermazioni generiche o decontestualizzate sono inefficaci.
  • La disponibilità di un terzo ad assumere il detenuto non sostituisce la prova della situazione economica rilevante: quando la norma richiede la valutazione dell'"assoluta indigenza", tale condizione deve essere allegata e dimostrata con rigore.
  • In sede di impugnazione in Cassazione contro misure cautelari personali si richiede la denuncia di violazioni normative specifiche o della manifesta illogicità della motivazione; non è ammissibile un semplice rinnovato apprezzamento dei fatti già valutati dal giudice di merito.
  • Le argomentazioni difensive fondate su elementi della polizia giudiziaria attenuanti il quadro indiziario devono essere puntuali e contestualizzate per essere ritenute idonee a mutare la valutazione cautelare del giudice

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.