Sentenza n. 74/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento Ricorso introduttivo del decreto del 5.12.2024 notificato tramite il Commissariato di P.S. il 9.12.2024, con il quale la Prefettura di Trapani ha revocato al ricorrente, titolare della ditta individuale denominata -OMISSIS-sita in Mazara del Vallo, la licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio di minuta vendita di materiale esplosivo n. -OMISSIS- datata 11/12/2013 e da ultimo rinnovata in data 16/12/2022; di qualsiasi atto presupposto, connesso e/o conseguenziale al provvedimento suddetto, con particolare riferimento al verbale-OMISSIS- della Commissione Tecnica Territoriale sulle Materie Esplodenti, costituita presso la Prefettura di Trapani; Motivi aggiunti del decreto del 6.02.2025, notificato l’11.02.2025, con il quale la Prefettura – U.T.G. di Trapani ha vitato al sig. -OMISSIS- di detenere materiale esplodente, con contestuale ordine di cessione di quello posseduto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di pubblica sicurezza per la minuta vendita di materiale esplosivo e successivo divieto generalizzato di detenzione di armi e materiale esplodente, con ordine di cessione
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare licenza di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare dal 2013 di una licenza ex art. 47 TULPS, ha impugnato il decreto prefettizio del 5 dicembre 2024, adottato dopo un controllo della Commissione Tecnica Territoriale sulle Materie Esplodenti, con cui gli era stata revocata la licenza per avere detenuto circa 111,5 kg di materiale di categoria V C, eccedendo di 31,5 kg il limite di 80 kg previsto dal titolo, nonché per la mancata esibizione della valutazione del rischio incendio. Sono stati dedotti: omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell'art. 10 TULPS ed eccesso di potere per difetto di proporzionalità e irragionevolezza, sostenendo la modestia dello sforamento, l'assenza di un concreto pericolo, la possibilità di compensare il quantitativo eccedente di categoria V C con il minore possesso di materiale di categoria IV, la compatibilità del quantitativo complessivo con i locali e la regolare condotta pregressa; irrilevanza della violazione sul piano penale, anche in ragione della mancata convalida dei sequestri. Con motivi aggiunti è stato impugnato il decreto del 6 febbraio 2025, recante divieto di detenzione di armi e materiale esplodente e ordine di cessione, deducendo invalidità derivata, omessa comunicazione di avvio e illegittimità del divieto nella parte estesa ai materiali delle categorie V D e V E, soggetti a libera vendita.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il giudice ha ritenuto non necessaria la comunicazione di avvio perché il ricorrente aveva assistito al controllo, il fatto dello sforamento era incontestato e l'esito non avrebbe potuto essere diverso; inoltre, l'urgenza derivante dalla pericolosità del materiale giustificava il superamento della comunicazione preventiva. Lo sforamento di circa il 40% del limite autorizzato non è stato considerato modesto. Il superamento dei limiti quantitativi fissati nella licenza costituisce di per sé indice di rischio e abuso del titolo, senza necessità di una specifica dimostrazione di un pericolo concreto, poiché la valutazione preventiva della sicurezza è già incorporata nelle prescrizioni della licenza. La possibilità di sostituzione tra categorie di esplodenti prevista dall'art. 3 dell'Allegato B al R.D. 640/1935 era subordinata alla previa comunicazione all'autorità e al rispetto delle equivalenze e del quantitativo massimo autorizzato; non poteva quindi essere invocata per giustificare a posteriori la violazione. Era irrilevante la compatibilità del quantitativo complessivo con i locali e la precedente assenza di violazioni, potendo anche una violazione isolata integrare abuso ai sensi dell'art. 10 TULPS. Parimenti irrilevanti erano le vicende penali, poiché i provvedimenti di pubblica sicurezza hanno funzione preventiva e autonoma rispetto al processo penale. I motivi aggiunti sono stati invece accolti parzialmente. Il decreto del 6 febbraio 2025 è stato annullato in parte qua, nella parte in cui vietava la detenzione dei manufatti delle categorie V D e V E, soggetti a libera vendita entro i limiti previsti dall'art. 98, ultimo comma, del regolamento di attuazione del TULPS. La revoca della licenza del 5 dicembre 2024 e il richiamo all'art. 10 TULPS non potevano incidere su prodotti non soggetti a licenza; inoltre, il provvedimento non individuava uno specifico abuso o un concreto rischio di abuso idoneo a fondare, ai sensi dell'art. 39 TULPS, un divieto relativo anche a tali prodotti. Spese compensate, salvo quelle della fase cautelare già poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 9 TULPS (R.D. 773/1931)
Richiamato quale base normativa dell'abuso della licenza di pubblica sicurezza insieme all'art. 10 TULPS.
art. 10 TULPS (R.D. 773/1931)
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
La violazione delle prescrizioni e dei limiti contenuti nella licenza costituisce abuso del titolo e legittima la revoca, anche se si tratta di una violazione isolata e senza necessità di dimostrare uno specifico pericolo concreto.
art. 39 TULPS (R.D. 773/1931)
Consente il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente quando la persona possa abusarne; il provvedimento deve tuttavia individuare un abuso o un rischio di abuso riferibile anche ai materiali soggetti al divieto.
art. 47 TULPS (R.D. 773/1931)
Disciplina la licenza di pubblica sicurezza per la vendita di materiale esplodente; la sua revoca incide sui prodotti la cui vendita è subordinata alla licenza, non su quelli liberalmente commercializzabili.
art. 3 Allegato B al R.D. 640/1935
Il titolare della licenza può effettuare sostituzioni per categorie e quantità dei prodotti esplodenti autorizzati in sede di rilascio della licenza, previa comunicazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, applicando le equivalenze indicate nel presente articolo e fermo restando il quantitativo massimo autorizzato.
La compensazione tra categorie di esplodenti è ammessa solo previa comunicazione all'autorità, nel rispetto delle equivalenze e del quantitativo massimo; non può essere utilizzata ex post per giustificare uno sforamento già accertato.
art. 98, ultimo comma, R.D. 635/1940
Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali.
La detenzione e vendita dei manufatti delle categorie V D e V E, entro i limiti quantitativi e alle condizioni indicate, non richiede la licenza di pubblica sicurezza; la revoca di tale licenza non può quindi estendersi automaticamente a tali prodotti.
art. 10-bis l. 241/1990
Non specificamente richiamato nella decisione.
Massime di principio
- La violazione dei limiti quantitativi e delle altre prescrizioni specificamente contenute in una licenza di pubblica sicurezza per la detenzione o vendita di materiale esplodente integra abuso del titolo ai sensi dell'art. 10 TULPS e può giustificarne la revoca anche quando la violazione sia isolata, senza che l'amministrazione debba dimostrare ulteriormente uno specifico pericolo concreto.
- Quando i limiti quantitativi di materiale esplodente sono stati fissati dall'autorità di pubblica sicurezza nella licenza, il loro superamento costituisce di per sé concretizzazione del rischio valutato in via preventiva; il titolare non può sostituire unilateralmente categorie di esplodenti né invocare la compatibilità del quantitativo complessivo con i locali per eludere i limiti riferiti alle singole categorie.
- La facoltà di sostituire categorie e quantità di prodotti esplodenti autorizzati è subordinata alla previa comunicazione all'autorità competente, all'applicazione delle equivalenze normative e al rispetto del quantitativo massimo autorizzato; tale facoltà non può essere fatta valere retroattivamente dopo l'accertamento della violazione.
- Il divieto prefettizio di detenzione fondato sull'art. 39 TULPS può estendersi a materiali non soggetti a licenza di pubblica sicurezza soltanto in presenza di una motivazione riferita a uno specifico abuso o rischio di abuso di tali materiali; il mero richiamo alla violazione di una licenza e alla sua revoca non è sufficiente.
- La revoca di una licenza di pubblica sicurezza relativa a prodotti soggetti a licenza non produce automaticamente effetti sui manufatti la cui detenzione e vendita sono liberalizzate entro determinati limiti, perché questi ultimi restano estranei all'ambito oggettivo del titolo revocato.
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