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Sentenza

Sentenza n. 5637/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 2301/2025 del 22 maggio 2025 del Tribunale di Napoli nord, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202507180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 1.000 euro mediante emissione del buono elettronico carta del docente, oltre interessi e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 2301/2025 del 22 maggio 2025 del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, assumendone il passaggio in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscergli 1.000 euro tramite carta del docente, oltre interessi e spese. Dedotta la persistente mancata esecuzione, ha chiesto un ordine di adempimento con termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituitosi con atto di stile, non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della DGOSV, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, da parte del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento, di una penalità pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Spese a carico del Ministero, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Tale norma prevede che il giudice, "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato". La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".

    Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte il giudice può fissare una penalità per il ritardo decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di una somma, il giudice dell'ottemperanza può ordinarne l'adempimento entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all'amministrazione.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte può essere applicata una penalità di mora dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la penalità può essere commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto fino all'effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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