Sentenza n. 7/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 29.12.2003 n. 387, rilasciata in capo alla Società APIS PC1 Società Agricola S.r.l con determinazione dirigenziale ARPAE 28.11.2024 n. DET-AMB-2024-6653 pubblicata in pari data, per la costruzione e la gestione di un impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici con capacità produttiva pari a 500 smc/h, in Comune di Sarmato (PC), via Emilia Piacentina; - dei verbali delle conferenze di servizi del 7 ottobre 2024 e del 7 novembre 2024 attinenti al relativo procedimento autorizzatorio; - di tutti gli atti del procedimento presupposti, consequenziali e comunque connessi, con relativi allegati, nonché di tutti gli atti comunque connessi al predetto procedimento autorizzatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 per la costruzione e gestione di un impianto di produzione di biometano, nonché verbali delle conferenze di servizi e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (autorità autorizzante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comitato e i proprietari di immobili prossimi al sito hanno impugnato l'autorizzazione unica rilasciata da ARPAE per un impianto di produzione di biometano da biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, violazione della disciplina regionale sulle emissioni e sulla localizzazione degli impianti, omessa valutazione cumulativa degli impatti e violazione del principio di precauzione. È stata contestata, in particolare, la mancata dimostrazione del saldo emissivo pari almeno a zero per PM10 e NO2, l'erronea applicazione del criterio di un chilometro per escludere il cumulo con altri impianti, la localizzazione in area agricola e in ambito ritenuto destrutturato, la violazione del divieto di dispersione insediativa e del principio del consumo di suolo a saldo zero, l'assenza dei requisiti soggettivi e della natura agricola della società proponente, nonché l'eccessiva e sostanziale natura delle 174 prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Con i motivi aggiunti sono stati dedotti il difetto di istruttoria per la mancata compilazione della tabella prevista dall'Allegato A.1 del decreto direttoriale MASE n. 309/2023, l'insufficiente progettazione dei biofiltri e l'assenza di un adeguato piano di monitoraggio e di gestione delle emergenze odorigene. Le parti resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione del Comitato e la carenza di interesse dei residenti; la controinteressata ha inoltre chiesto l'applicazione del rito accelerato PNRR.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha preliminarmente ritenuto tempestiva la memoria di ARPAE depositata di sabato, poiché il termine di trenta giorni liberi ex art. 73 c.p.a. è un termine a ritroso e il sabato non determina l'anticipazione al venerdì. Ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza, non ricorrendo casi eccezionali ex art. 73, comma 1-bis, c.p.a., e ha escluso l'applicazione del rito accelerato PNRR ex art. 12-bis, comma 5, d.l. 68/2022, perché al momento dell'instaurazione del giudizio non era provato il finanziamento PNRR; la graduatoria GSE era successiva e comunque subordinata alla verifica dei requisiti ai fini dell'erogazione degli incentivi. Le eccezioni sulla legittimazione e sull'interesse sono state respinte: il Comitato possiede finalità statutaria ambientale, adeguata rappresentatività, stabilità organizzativa e collegamento territoriale, senza necessità di una preesistenza temporale rispetto all'intervento contestato; i residenti hanno allegato una possibile lesione ambientale e personale, oltre alla vicinitas, sufficiente a radicare l'interesse al ricorso in materia ambientale. Nel merito, il quinto motivo e il corrispondente motivo aggiunto sulle prescrizioni sono stati respinti perché, nei procedimenti autorizzatori complessi, sono ammissibili autorizzazioni a struttura aperta con prescrizioni, purché specifiche, verificabili, sostenibili e non tali da imporre una nuova progettazione o rendere impossibile l'intervento. I ricorrenti non hanno dimostrato l'impossibilità della filiera di approvvigionamento entro il raggio prescritto, l'inadeguatezza della cauzione o l'illegittimità dell'automonitoraggio. È stato respinto il motivo sulle emissioni PM10 e NO2 perché la D.G.R. Emilia-Romagna n. 362/2012 riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse mediante combustione, mentre l'impianto controverso produce biometano mediante digestione e upgrading; per quest'ultimo sono pertinenti le D.G.R. n. 1495 e n. 1496 del 2011. È stata ritenuta infondata la censura sul cumulo degli impatti: i ricorrenti non hanno individuato un parametro alternativo al criterio del chilometro, non hanno dimostrato l'identità o contiguità dell'area con altri impianti né indicato specifiche criticità tali da imporre l'estensione della valutazione. Anche il principio di precauzione non è stato ritenuto applicabile, non essendo stati concretamente allegati effetti potenzialmente negativi, dati scientifici insufficienti e specifica incertezza scientifica. La censura sulla localizzazione è stata respinta perché l'area ex Eridania è stata qualificata dal Comune come parte del territorio urbanizzato e di un comparto produttivo in riqualificazione, sicché non è stata provata la natura di insediamento isolato o dispersivo; non è stata inoltre fornita una contestazione tecnica idonea a inficiare le valutazioni sull'impatto odorigeno e sui ricettori. È stato respinto il motivo sui requisiti della società proponente, non essendo dimostrati l'inadeguatezza patrimoniale, l'insufficienza della fideiussione o l'obbligo di possedere la qualifica di imprenditore agricolo, né essendo stata adeguatamente confutata la possibilità di approvvigionamento esterno delle matrici e di utilizzazione agronomica del digestato. I motivi aggiunti sulla tabella modellistica sono stati respinti perché non è stato provato né l'obbligo di compilazione formale della tabella come autonomo requisito di legittimità né che la documentazione prodotta fosse tecnicamente insufficiente o avesse determinato una valutazione manifestamente illogica; anche la censura sui biofiltri è stata respinta per l'assenza di elementi tecnici idonei a dimostrare l'incompletezza progettuale o l'inattendibilità della valutazione amministrativa. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori in favore di ARPAE e in euro 2.000 oltre accessori in favore della controinteressata.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 387/2003
Disciplina l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; il titolo può comprendere e coordinare gli ulteriori assensi necessari.
art. 12-bis d.l. 68/2022, convertito dalla l. 108/2022
Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti ... che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.
Il rito accelerato PNRR non si applica quando, al momento dell'instaurazione del giudizio, non sia provato che l'intervento sia finanziato con risorse PNRR; la successiva collocazione utile in graduatoria, subordinata a verifiche, non è stata ritenuta sufficiente.
art. 119 c.p.a.
Richiamato quale rito abbreviato applicabile ai giudizi rientranti nell'art. 12-bis d.l. 68/2022; nel caso concreto non ne sono stati ritenuti provati i presupposti.
art. 73 c.p.a.
Il deposito della memoria è stato ritenuto tempestivo: il termine di trenta giorni liberi per il deposito della memoria è a ritroso e la scadenza di sabato non comporta anticipazione al venerdì.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
La mancata contestazione puntuale delle difese tecniche avversarie e l'assenza di allegazioni probatorie specifiche hanno inciso sulla valutazione delle censure relative alle prescrizioni e alle valutazioni tecniche.
D.G.R. Emilia-Romagna 26 marzo 2012, n. 362
È stata ritenuta applicabile agli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse mediante combustione, non agli impianti di produzione di biometano mediante digestione e upgrading; pertanto non imponeva nel caso concreto la dimostrazione del saldo emissivo pari almeno a zero per PM10 e NO2.
D.G.R. Emilia-Romagna 2011, nn. 1495 e 1496
Sono state considerate le discipline tecniche pertinenti agli impianti di produzione di energia da biogas e biometano.
D.A.L. Emilia-Romagna 26 luglio 2011, n. 51
È stata esaminata con riferimento alla localizzazione degli impianti, alla prevenzione della dispersione insediativa e alla valutazione cumulativa degli impatti; le censure sono state respinte per carenza di dimostrazione dell'identità o contiguità delle aree e dell'inidoneità delle misure adottate.
art. 301 d.lgs. 152/2006
Il principio di precauzione non è stato ritenuto concretamente attivabile in assenza di allegazione specifica degli effetti potenzialmente negativi, dei dati scientifici rilevanti e dell'incertezza scientifica.
art. 272-bis d.lgs. 152/2006
Richiamato in relazione alla disciplina delle emissioni odorigene; la mancata compilazione formale della tabella prevista dagli indirizzi ministeriali non è stata ritenuta decisiva in assenza di prova dell'insufficienza sostanziale dell'istruttoria.
art. 2135 c.c.
La censura fondata sull'assenza della natura agricola della società proponente è stata respinta per mancata dimostrazione dell'obbligo di possedere la qualifica di imprenditore agricolo e dell'inidoneità dell'approvvigionamento esterno delle matrici.
art. 36, comma 3, l.r. Emilia-Romagna 24/2017
La disciplina sul divieto di dispersione insediativa è stata ritenuta non violata, poiché l'area è stata qualificata come parte del territorio urbanizzato e del comparto produttivo ex Eridania.
Decreto direttoriale MASE 28 giugno 2023, n. 309, Allegato A.1
La mancata compilazione della tabella standard sugli input modellistici non determina automaticamente l'illegittimità dell'autorizzazione, se la documentazione complessiva consente la valutazione tecnica e non è dimostrata una manifesta illogicità o un travisamento.
Massime di principio
- Nei procedimenti autorizzatori complessi, l'amministrazione può rilasciare un'autorizzazione contenente prescrizioni progettuali o di esercizio, purché esse siano specifiche, verificabili e ordinariamente assolvibili e non comportino una nuova progettazione sostanziale dell'intervento né rendano di fatto impossibile la sua realizzazione.
- La legittimazione processuale di un comitato spontaneo a tutela di interessi ambientali può essere riconosciuta quando risultino una finalità statutaria coerente, una sufficiente consistenza organizzativa e associativa e un effettivo collegamento territoriale; la costituzione in occasione dell'intervento contestato non esclude, di per sé, la legittimazione se non è richiesto un autonomo requisito di stabilità temporale.
- In materia ambientale, la vicinitas accompagnata dalla prospettazione di possibili effetti nocivi sulla salute, sull'ambiente o sulla qualità della vita è sufficiente, sul piano delle condizioni dell'azione, a fondare l'interesse al ricorso, senza richiedere la prova anticipata del danno concreto, che attiene al merito.
- Il rito accelerato previsto per le controversie relative a interventi PNRR richiede la prova che, al momento rilevante per l'applicazione del rito, l'intervento sia effettivamente finanziato, in tutto o in parte, con risorse PNRR; una successiva collocazione utile in graduatoria, subordinata a verifiche ai fini dell'erogazione, non è sufficiente da sola.
- La mancata riproduzione di una tabella o di un modello tecnico previsto da indirizzi amministrativi non comporta automaticamente l'illegittimità del provvedimento quando gli elementi sostanziali siano comunque presenti nella documentazione istruttoria e il ricorrente non dimostri quali dati siano stati omessi né la manifesta illogicità o il travisamento della valutazione tecnica.
- Il principio di precauzione non può essere invocato in modo generico: occorre allegare in concreto i rischi potenziali, i dati scientifici disponibili e l'ampiezza dell'incertezza scientifica che giustificherebbero una misura amministrativa preventiva.
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