Cassazione Civile, Sentenza n. 4793/2020 del 24/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La ricorrente, sposata in regime di comunione legale con un socio poi dichiarato fallito il 6 maggio 1997, aveva chiesto il 29 dicembre 2006 l’ammissione tardiva al passivo dei fallimenti di due società in nome collettivo, in prededuzione o, in subordine, in privilegio, per 637.366,18 euro, pari alla metà del valore di beni indicati come appartenenti alla comunione de residuo, oltre a 200.000 euro a titolo di danni. In un precedente giudizio di divisione ai sensi dell’art. 191 c.c., definito con sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 135/2003 passata in giudicato, era stato accertato che i beni identificati nell’elenco richiamato appartenevano alle società fallite e non alla comunione legale; la stessa sentenza aveva individuato quali beni comuni soltanto le quote di capitale di una società a responsabilità limitata e le azioni di una banca intestate al coniuge fallito, rispetto alle quali non era stata proposta insinuazione. Il Tribunale di Lanciano aveva respinto la domanda e la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 584/2015 depositata il 29 aprile 2015, aveva confermato il rigetto, rilevando anche che all’esito delle procedure non erano rimasti immobili assegnabili al fallito tornato in bonis. In Cassazione la ricorrente ha formulato cinque motivi, tutti ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.: ha sostenuto che al coniuge spettasse un credito pari alla metà del valore dei beni della comunione de residuo anche in mancanza di beni residui nel patrimonio del fallito; ha contestato gli effetti attribuiti al fallimento sulla titolarità dei beni e la conseguente esclusione dell’insinuazione; ha dedotto che, in caso di scioglimento o liquidazione della società, la divisione avrebbe effetto dichiarativo retroattivo all’acquisto dei beni; ha invocato i principi sulla responsabilità patrimoniale e sull’autonomia patrimoniale imperfetta della società in nome collettivo; infine, ha sostenuto la natura prededucibile o privilegiata del credito del coniuge in bonis, richiamando gli artt. 189 e 190 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando unitariamente i cinque motivi per la loro stretta connessione. Ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 135/2003 avesse già accertato la titolarità esclusiva delle società sui medesimi beni cui si riferiva l’insinuazione tardiva, precludendo il riesame della questione e la possibilità di far valere su quei beni le pretese creditorie dedotte nel nuovo giudizio. Il giudicato si estende agli accertamenti di fatto e di diritto che costituiscono presupposto necessario della decisione definitiva; il loro riesame è precluso in una causa successiva quando ricorrono gli elementi costitutivi identici dell’azione. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 10.200 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) – che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia.
Il giudicato sostanziale vincola le parti non soltanto rispetto a quanto è stato deciso espressamente, ma anche rispetto agli accertamenti inscindibilmente collegati alla decisione e che ne costituiscono il fondamento.
art. 324 c.p.c.
il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) – che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia.
Il giudicato sostanziale opera come riflesso del giudicato formale e vincola le parti sull’accertamento del diritto controverso, comprese le premesse necessarie della pronuncia definitiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
La declaratoria di inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il giudicato sostanziale copre non solo il contenuto espresso della decisione, ma anche gli accertamenti di fatto e di diritto che ne costituiscono premesse necessarie e fondamento logico-giuridico.
- Un accertamento definitivo che costituisce premessa necessaria della decisione preclude il riesame della medesima questione in una causa successiva, anche se il nuovo giudizio persegue finalità diverse, quando i due giudizi hanno identici soggetti, causa petendi e petitum.
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