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Sentenza

Sentenza n. 3023/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento della nota ASL NA 2 Nord del 10/01/2023 avente ad oggetto “Richiesta Nota di Credito Risonanza Magnetica SETTEMBRE + OTTOBRE 2022”; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202301253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Richiesta dell’ASL di emissione di una nota di credito per prestazioni di risonanza magnetica relative ai mesi di settembre e ottobre 2022

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria ha impugnato la richiesta dell’ASL di emissione di una nota di credito per complessivi euro 3.386,94, sostenendo che le prestazioni di risonanza magnetica contestate fossero state legittimamente erogate mediante un’apparecchiatura di potenza inferiore a 0,5 Tesla, installata e utilizzata sulla base dell’autorizzazione regionale prevista dalla disciplina vigente. La ricorrente ha dedotto che il tomografo fosse idoneo a effettuare scansioni diagnostiche su tutte le parti del corpo e che, pertanto, la struttura fosse abilitata a erogare prestazioni sull’apparato muscolo-scheletrico a carico del Servizio sanitario nazionale. Ha inoltre sostenuto che la richiesta dell’ASL costituisse esercizio di un potere autoritativo di controllo e vigilanza sul rapporto di accreditamento e non una mera contestazione contabile, essendo fondata su una determinata interpretazione della normativa di settore e della sentenza del Consiglio di Stato n. 3140/2017. Il TAR ha rilevato d’ufficio la possibile carenza di giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; la ricorrente ha quindi insistito sulla natura autoritativa dell’atto impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che il petitum sostanziale riguardasse esclusivamente la debenza di corrispettivi relativi a prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento. La richiesta di emissione della nota di credito è stata qualificata come contegno contrattuale dell’ASL, adottato su un piano paritario rispetto alla struttura privata, e non come esercizio di un potere autoritativo incidente sull’esistenza, sul contenuto o sull’assetto del rapporto di accreditamento. La controversia concerne quindi diritti soggettivi di credito e deve essere proposta davanti al giudice ordinario. Il TAR ha richiamato l’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo cui sono escluse dalla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie in materia di pubblici servizi concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, nonché precedenti del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione e dello stesso TAR. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ferme le preclusioni e decadenze già maturate. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4, secondo periodo, d.P.R. 542/1994

    La ricorrente ha richiamato la disposizione quale base dell’autorizzazione regionale all’installazione e all’uso dell’apparecchiatura per risonanza magnetica.

  • art. 3 d.P.R. 542/1994

    La ricorrente ha sostenuto che l’apparecchiatura di potenza inferiore a 0,5 Tesla fosse stata autorizzata nelle forme previste da tale disposizione.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo […] le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.

    Le controversie sui corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi appartengono al giudice ordinario quando riguardano soltanto l’effettiva debenza delle somme e non l’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato utilizzato per avvisare le parti della possibile rilevazione d’ufficio del difetto di giurisdizione.

  • art. 74 c.p.a.

    Il TAR ha richiamato tale disposizione per motivare mediante rinvio alla precedente sentenza resa in una controversia analoga.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato da remoto.

Massime di principio

  • Nell’ambito dei rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate, la controversia appartiene al giudice ordinario quando il petitum sostanziale riguarda esclusivamente l’effettiva debenza o quantificazione dei corrispettivi per prestazioni sanitarie, senza contestare l’esistenza, il contenuto del rapporto di accreditamento o l’esercizio di poteri autoritativi sull’assetto del rapporto.
  • La qualificazione formale dell’atto come provvedimento amministrativo e la sua adozione nell’ambito di controlli sul rapporto di accreditamento non sono decisive ai fini della giurisdizione: occorre individuare il petitum sostanziale e verificare se la controversia abbia natura patrimoniale e si svolga tra le parti su un piano paritario.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi non comprende le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi quando esse riguardano diritti soggettivi di credito e non l’esercizio di potestà autoritative.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, gli effetti processuali e sostanziali della domanda possono essere conservati mediante riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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