Cassazione Penale, Sentenza n. 26291/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI ricorsi delle parti civili sono stati dichiarati inammissibili per rinuncia rituale all'impugnazione ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. d) c.p.p. Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili impugnavano la sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano (13/07/2023) che, dopo annullamento della Cassazione e rinvio, aveva riformulato il giudizio riconducendo il fatto a omicidio colposo (art. 589 c.p.) anziché volontario. Le parti denunciavano vizio motivazionale e violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., contestando la valutazione del compendio probatorio operata dal giudice del rinvio: avrebbero dovuto essere seguite le indicazioni del provvedimento rescindente, la lettura delle lesioni come "a-specifiche" non escluderebbe una causa esterna violenta, la consulenza cinematica sarebbe stata travisata e permarrebbero incongruenze sulla sequenza temporale e sulle testimonianze e sui rilievi tecnici.
Norme richiamate
art. 589, comma 1, cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio colposo; applicata in sede di rinvio per riqualificare il fatto da omicidio volontario a colposo in assenza di prove sufficienti della volontarietà.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti con riferimento al vizio motivazionale: concerne i mezzi e i limiti di impugnazione per le parti civili; i ricorrenti sostenevano che il giudice del rinvio non avesse rispettato le indicazioni del provvedimento rescindente sulla valutazione delle prove.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando vi è rinuncia rituale; la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché le parti civili hanno rinunciato regolarmente all'impugnazione.
art. 616, cod. proc. pen.
Stabilisce la sanzione pecuniaria a carico della parte la cui impugnazione sia dichiarata inammissibile; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di euro 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato a confronto: norma che disciplina l'inammissibilità per motivi specifici; la Corte osserva che l'art. 616 c.p.p. non distingue fra cause di inammissibilità, quindi la sanzione è applicabile anche per inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
Massime di principio
- La rinuncia rituale all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e l'obbligo di pagare spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; la rinuncia va essere espressa in modo formale e ritualmente effettuata tramite difensore.
- Se la Corte di legittimità ha annullato per vizi motivazionali e ha rinviato, il giudice del rinvio deve seguire il criterio metodologico indicato dalla Cassazione: valutare coerentemente la prova indiziaria, motivare le ragioni di eventuale discostamento dalle valutazioni tecniche (consulenze) e colmare le "crisi" logiche evidenziate.
- La qualificazione del fatto (doloso vs colposo) dipende dalla valutazione complessiva e coerente degli elementi probatori; l'assenza di riscontri concreti a favore della tesi di dolo può legittimamente portare alla riqualificazione in colposo.
- Il giudice non può semplicemente ignorare o travisare relazioni tecnico-scientifiche (perizia medico-legale, consulenza cinematica): se si discosta da esse deve spiegare la base tecnico-scientifica della scelta.
- Comportamenti post-evento (incongruenze nelle dichiarazioni, presunte simulazioni) non sono di per sé risolutivi e devono essere valutati insieme ad altri riscontri oggettivi; una versione difensiva persistente nel tempo e senza significative modifiche può contribuire alla sua credibilità.
- In processi basati su ricostruzioni complesse della scena del crimine, l'assenza di accertamenti sulle condizioni ambientali e sui luoghi (portata d'acqua, corrente, chiuse, contaminazione del sito) può compromettere la valutazione affidabile della dinamica e favorire decisioni prudenziali sul grado di responsabilità.
- Le parti civili che intendono impugnare devono costatare l'impatto pratico e processuale di un eventuale rinvio: la Corte di merito che riceve il rinvio può conferire nuova lettura probatoria e modificare la qualificazione giuridica del fatto se la prova non sostiene la precedente ricostruzione.
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