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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16616/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento di prestazioni professionali, svolte da un avvocato in un giudizio civile davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, proposta nei confronti di due persone fisiche. In primo grado il tribunale ha accolto la domanda solo nei confronti di uno dei due convenuti e l’ha rigettata nei confronti dell’altro, ritenendo che l’incarico fosse stato conferito dal soggetto condannato al pagamento. La corte d’appello ha confermato tale impostazione, valorizzando la documentazione in atti e le testimonianze, e ha osservato che un bonifico era stato eseguito da uno dei convenuti ma con causale che indicava l’esecuzione 'per conto di' dell’altro. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che una teste avrebbe confermato che l’incarico professionale era stato conferito dall’altro soggetto; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione di norme di diritto per non avere considerato gli effetti della mancata presentazione del medesimo soggetto all’udienza fissata per l’interrogatorio formale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il vizio motivazionale non era deducibile in presenza di 'doppia conforme' poiché l’appello era stato introdotto dopo l’11 settembre 2012, e che comunque la censura mirava a contestare la valutazione delle prove, non l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché nuovo, non risultando trattato nella sentenza impugnata né essendo stata allegata l’avvenuta deduzione nei gradi di merito con indicazione specifica degli atti rilevanti. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di decisione di inammissibilità

    Consente la definizione camerale del ricorso quando il relatore formuli proposta di inammissibilità.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale non è deducibile per l’esistenza di una "doppia conforme"

    In presenza di doppia conforme, per i giudizi di appello introdotti dopo l’11.9.2012, il vizio motivazionale nei limiti indicati dalla norma non è deducibile in cassazione.

  • art. 54 del D.L. 83/2012 convertito nella L. 134/2012

    prevede l’applicabilità della normativa ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dall’11.9.2012

    La disciplina sulla riduzione del sindacato di legittimità opera per gli appelli introdotti dopo la data indicata dalla norma.

  • Cass., Sez. Un., n. 8053/2014

    l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo

    Il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera diversa valutazione delle prove o l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    indicando gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda

    Il ricorrente deve specificare nel ricorso gli atti e documenti rilevanti, per consentire alla Corte il controllo ex actis e per evitare l’inammissibilità della censura nuova.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è deducibile, come vizio di omesso esame di un fatto decisivo, la mera critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, se il fatto storico rilevante risulta comunque considerato.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente limitato e non può essere prospettato per contestare la ricostruzione fattuale compiuta nei due gradi di merito, ove l’appello sia soggetto alla disciplina introdotta dal D.L. 83/2012.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni non trattate nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente dimostri di averle già dedotte nel merito e indichi specificamente gli atti processuali in cui ciò è avvenuto.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare l’onere di specifica indicazione di atti e documenti su cui si fonda, così da permettere alla Corte il controllo diretto del contenuto rilevante.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, non si provvede sulle spese; resta però fermo, se dovuto, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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