Sentenza n. 632/2026 - Bari, Sezione 1
per l'accertamento del diritto di alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei aumenti periodici di stipendio, ciascuno del 2,50%, disciplinati - per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare - dal combinato disposto degli artt. 1911 C.O.M e art. 6 bis D.L. n. 387 del 21 settembre 1987, convertito in legge 472/1987 e del conseguente obbligo - a carico dell'Istituto Previdenziale - di corrispondere gli importi differenziali sulla somma già riconosciuta con il suddetto provvedimento del 20.01.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei aumenti periodici di stipendio del 2,50%
Esito
Favorevole al ricorrente (militare pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già brigadiere capo dell'Arma dei Carabinieri, collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto il requisito anagrafico previsto e maturato oltre 35 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio e la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle differenze. Con unico motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987 e modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990, nonché dell'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, sostenendo che i sei aumenti periodici biennali, ciascuno pari al 2,50%, spettanti al personale delle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda in possesso dei requisiti previsti, dovessero essere inclusi anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente accolto l'eccezione del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, dichiarandone il difetto di legittimazione passiva ed estromettendoli dal giudizio, poiché la controversia riguarda esclusivamente la riliquidazione del trattamento di fine servizio, materia rimessa all'I.N.P.S. Nel merito ha accolto il ricorso. Il Collegio ha interpretato l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e l'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare nel senso che i sei scatti biennali spettano anche al personale collocato a riposo a domanda che abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti. L'art. 1911 considera tali aumenti ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell'indennità di ausiliaria; pertanto, il beneficio non può essere limitato alla base pensionabile, ma deve essere incluso anche nel calcolo del T.F.S. Il TAR ha richiamato il consolidato orientamento favorevole del Consiglio di Stato e di diversi TAR, ritenendo illegittimo il mancato riconoscimento da parte dell'I.N.P.S. Ha disposto l'integrale compensazione delle spese tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti dell'I.N.P.S., salvo il rimborso del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
al personale ... cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, vengono attribuiti sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno, calcolati sull'ultimo stipendio percepito
La disposizione attribuisce sei aumenti periodici al personale delle Forze di polizia e, al comma 2, estende il beneficio al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto il requisito anagrafico previsto e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997
gli aumenti periodici previsti dal comma 1 (i sei scatti) si attribuiscono anche al personale cessato dal servizio su richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua
La norma conferma l'attribuzione dei sei scatti al personale cessato dal servizio a domanda, subordinandola al versamento della contribuzione previdenziale residua.
art. 1911, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)
ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell'indennità di ausiliaria, si considerano gli aumenti periodici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
La disposizione include espressamente i sei aumenti periodici nella base rilevante per il trattamento di fine servizio e conferma il beneficio per il personale collocato in quiescenza a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti.
art. 21 l. n. 232/1990
La norma è richiamata quale disposizione modificativa dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nel quadro normativo relativo ai sei aumenti periodici.
Massime di principio
- Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare collocato a riposo a domanda ha diritto ai sei aumenti periodici biennali del 2,50% ciascuno quando abbia maturato il requisito anagrafico previsto e almeno 35 anni di servizio utile, secondo la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare.
- Gli aumenti periodici previsti per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare devono essere computati non solo ai fini del trattamento di quiescenza, ma anche nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, poiché l'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare richiama espressamente entrambe le prestazioni.
- La controversia relativa alla riliquidazione del trattamento di fine servizio e al pagamento delle relative differenze riguarda esclusivamente l'ente previdenziale competente; il Ministero della Difesa e l'amministrazione di appartenenza non sono legittimati passivamente rispetto a tale pretesa.
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