Cassazione Penale, Sentenza n. 32319/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione della Corte di appello che aveva dichiarato nulla la sentenza di primo grado e disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la valutazione di reati diversi (artt. 323 e 317 c.p.). Il ricorso si articolava in due motivi principali: (1) violazione di legge penale, con la tesi che i fatti descritti (manovre collusive/minacciose per alterare la graduatoria di un concorso universitario) rientrassero nel reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e che la Corte d'appello aveva illegittimamente ristretto l'ambito applicativo di tale norma alle sole gare/licitazioni per interessi economici della P.A.; il Procuratore sosteneva che l'interpretazione estensiva della giurisprudenza e l'introduzione dell'art. 353-bis del 2010 autorizzino a ricomprendere anche i concorsi pubblici che presentino elementi tipici della "gara" (bando, criteri predefiniti, comparazione tra candidati). (2) Erronea applicazione dell'art. 604 c.p.p. e mancato esame del profilo concussivo riferito a Bruschi, ritenendo che certi comportamenti fossero già descritti nell'imputazione e dovessero essere valutati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato. Pur avendo riconosciuto l'interesse del Procuratore Generale ad impugnare la decisione, la Corte ha ritenuto che la qualificazione giuridica data dalla Corte d'appello sia corretta: la norma di cui all'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) è testualmente riferita alle "gare nei pubblici incanti e nelle licitazioni private" e non può essere estesa per analogia in malam partem ai concorsi per la selezione del personale universitario. La Corte ha richiamato il principio di determinatezza e il divieto di analogia in malam partem sanciti dalla giurisprudenza costituzionale, la natura tecnica delle nozioni di "gara" e "incanto" e la differente struttura delle "offerte" nelle gare (prestazioni dinamiche, corrispettivi, programmi) rispetto ai concorsi (valutazione statica di titoli e curriculum). Ha inoltre rilevato che l'art. 353-bis (introdotto nel 2010) non muta il testo dell'art. 353 e non autorizza a ricomprendere i concorsi universitari nella fattispecie degli incanti. Conseguentemente i fatti contestati possono al massimo essere ricondotti al reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), ove ne ricorrano i presupposti, tenendo conto delle modifiche normative del 2020 che stringono i presupposti della fattispecie. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che non sussistessero gli elementi per ritenere che il profilo concussivo fosse già compiutamente descritto nell'imputazione originaria in modo da costituire oggetto di modifica vietata. In sintesi: rigetto del ricorso; confermata la decisione di annullamento in rito e la trasmissione degli atti per diverso inquadramento.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti)
riferimento testuale alle "gare nei pubblici incanti e nelle licitazioni private"
La Corte ritiene che il testo letterale limiti l'ambito della fattispecie alle procedure dirette alla cessione di beni o all'affidamento di opere/servizi; non è ammissibile un'analogia estensiva che ricomprenda i concorsi per l'assunzione di personale.
art. 353-bis cod. pen. (introdotto dalla legge 13/08/2010, n.136)
Norma volta ad anticipare la tutela penale rispetto all'indizione della gara, ma non altera il testo dell'art. 353; la sua introduzione non legittima l'estensione dell'art. 353 ai concorsi universitari.
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
dopo le modifiche del 16/07/2020, n.176 è richiesta la violazione di "specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge (...) dalle quali non residuino margini di discrezionalità"
La fattispecie che emerge dai fatti potrebbe ricondursi all'abuso d'ufficio se ricorrono i nuovi presupposti normativi più rigorosi; la Corte indica che, per le condotte descritte, l'abuso d'ufficio è la riclassificazione più coerente rispetto alla turbata libertà degli incanti.
art. 317 cod. pen. (concussione)
Richiamato nel ricorso in relazione a presunti profili concussivi; la Corte ha ritenuto che non fosse provato che il fatto concussivo fosse compiutamente descritto nell'imputazione originaria in modo da imporre diversa valutazione.
artt. 521-522 cod. proc. pen.
Norme che impongono la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando la sentenza accerta un fatto diverso da quello contestato; la Corte d'appello ha correttamente applicato tali disposizioni dichiarando la nullità della sentenza di primo grado e disponendo la trasmissione.
art. 604 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso per contestare la procedura; la Corte di cassazione ha analizzato il motivo e ne ha ritenuto infondate le doglianze relative al mancato esame di specifici profili già compresi nell'imputazione.
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (art.16 e art.18)
art.16: procedura di "abilitazione scientifica nazionale"; art.18: "chiamata dei professori" o "procedimento di chiamata" con bando pubblico
La disciplina specifica dei concorsi per i docenti universitari mostra la diversità strutturale rispetto alle gare d'appalto: la valutazione è basata su titoli e curriculum (valutazione statica), non su offerte dinamiche, per cui non sussistono i presupposti per applicare l'art. 353 c.p.
Sentenza Corte Costituzionale n.115/2018 e n.98/2021
"il testo della legge - non già la sua successiva interpretazione ad opera della giurisprudenza - che deve fornire al consociato un chiaro avvertimento circa le conseguenze sanzionatorie"
Principio di determinatezza e divieto di analogia in malam partem: il giudice non può attribuire alla norma un significato completamente difforme dal suo senso letterale che pregiudichi la prevedibilità della sanzione.
Massime di principio
- L'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) va interpretato alla luce del suo testo: tutela le gare per la cessione di beni e l'affidamento di opere/servizi; non è applicabile di per sé ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale.
- L'introduzione dell'art. 353-bis non modifica il testo dell'art. 353 e non autorizza ad estendere la fattispecie degli "incanti" ai concorsi per assunzioni; non può sostituire una modifica legislativa formale.
- Nei concorsi pubblici (es. procedure per professori universitari) la valutazione è tipicamente "statica" (titoli/curriculum) e pertanto differisce strutturalmente dalla valutazione tipica delle gare (offerte dinamiche), con conseguenze sulla configurabilità dei reati: attenzione alla corretta tipizzazione (abuso d'ufficio vs turbata libertà degli incanti).
- Il divieto di analogia in malam partem e il principio di determinatezza impongono che l'ampliamento della portata penale avvenga tramite legge e non tramite interpretazione giurisprudenziale estensiva che travalichi il significato letterale della norma.
- Se in giudizio d'appello emerge una differenza materiale tra il fatto accertato e quello contestato, il giudice deve disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 521-522 c.p.p.; tale decisione è impugnabile dal Pubblico Ministero se sussiste un interesse concreto all'impugnazione.
- Dopo le modifiche normative del 2020, le ipotesi di abuso d'ufficio richiedono violazioni di regole espressamente previste dalla legge senza margini di discrezionalità: chi valuta l'integrazione della fattispecie deve verificare strettamente questo presupposto.
- In casi di pressioni, collusioni o minacce che coinvolgono pubblici ufficiali e privati è necessario distinguere con cura tra responsabilità dei pubblici ufficiali (reati propri) e condotte dei privati (eventuale concorso), scegliendo la corretta figura di reato sulla base della struttura materiale dell'azione e del testo di legge.
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