Sentenza n. 306/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 3 ottobre 2024 prot. n. 0016854 con cui il Comune di Inveruno – Settore Governo e Sviluppo del Territorio ha espresso parere contrario all’istanza di procedura abilitativa semplificata (di seguito “PAS”) presentata da Biwo Rinnovabile S.r.l. in data 20 giugno 2024 (doc. 1 – Verbale della Conferenza dei Servizi del 3 ottobre 2024 prot. n. 0016854); (b) della Nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano del 13 settembre 2024 prot. n. 15459 con cui la Soprintendenza ha espresso parere negativo alla realizzazione dell’impianto oggetto dell’istanza di PAS presentata da Biwo Rinnovabile (doc. 2 – Nota della Soprintendenza del 13 settembre 2024 prot. n. 15459); (c) del Verbale n. 62 del 2 ottobre 2024 con cui la Commissione Edilizia del Comune di Inveruno ha espresso parere negativo rispetto all’istanza di PAS presentata da Biwo Rinnovabile S.r.l., richiamato nel Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 3 ottobre 2024 prot. n. 0016854 (doc. 1 cit.), di cui Biwo Rinnovabile S.r.l. ha richiesto copia in data 4 ottobre 2024 (doc. 3 – Richiesta di accesso agli atti trasmessa da Biwo Rinnovabile S.r.l. al Comune di Inveruno in data 4 ottobre 2024) ma di cui il Comune non ha fornito ancora evidenza documentale; (d) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, con riserva di impugnare con motivi aggiunti eventuali ulteriori atti o pareri che verranno visionati all’esito dell’accoglimento della richiesta di accesso agli atti presentata dalla ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIWO RINNOVABILE S.R.L. il 6\12\2024 : (a) del Verbale della Commissione Edilizia del Comune di Inveruno n. 62 del 2 ottobre 2024 con cui la Commissione Edilizia ha espresso parere contrario in merito all’istanza di procedura abilitativa semplificata (di seguito, “PAS”) presentata daBiwo Rinnovabile S.r.l. in data 20 giugno 2024 (doc. 23 – Verbale della Commissione Edilizia del 2 ottobre 2024); nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio: (b) del Verbale della Conferenza dei Servizi decisoria del 3 ottobre 2024 prot. n. 0016854 con cui il Comune di Inveruno – Settore Governo e Sviluppo del Territorio ha espresso parere contrario all’istanza di PAS presentata da Biwo Rinnovabile S.r.l. in data 20 giugno 2024 (doc. 1 già depositato); (c) della Nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano del 13 settembre 2024 prot. n. 15459 con cui la Soprintendenza ha espresso parere negativo alla realizzazione dell’impianto oggetto dell’istanza di PAS presentata da Biwo Rinnovabile in data 20 giugno 2024 (doc. 2 già depositato); (d) ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, espresso mediante il verbale della conferenza di servizi decisoria, il parere negativo della Soprintendenza e il parere negativo della Commissione Edilizia comunale
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il verbale della conferenza di servizi decisoria del 3 ottobre 2024, la nota negativa della Soprintendenza del 13 settembre 2024 e il parere negativo della Commissione Edilizia comunale del 2 ottobre 2024, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere e chiedendo l'annullamento degli atti di diniego relativi all'istanza di PAS presentata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico. Con motivi aggiunti ha impugnato direttamente anche il verbale della Commissione Edilizia, acquisito successivamente mediante accesso agli atti. Nel corso del giudizio, il Comune e la società ricorrente hanno dichiarato congiuntamente di non avere più interesse alla prosecuzione del processo, poiché l'amministrazione aveva successivamente definito positivamente il procedimento abilitativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la Determinazione comunale n. 358 del 28 agosto 2025 aveva definito positivamente il procedimento relativo all'istanza di PAS e aveva integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale della ricorrente. Tale sopravvenienza ha reso inutile una pronuncia di merito sull'illegittimità degli atti originariamente impugnati. Il Collegio ha distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima ricorre quando l'interesse sostanziale è stato pienamente soddisfatto, mentre la seconda ricorre quando il conseguimento del bene della vita è divenuto impossibile o comunque ostacolato. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in conformità alla richiesta congiunta delle parti e in ragione della definizione amministrativa della controversia.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
la cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente e gli attribuisce il bene della vita richiesto, rendendo inutile una pronuncia di merito sull'illegittimità dell'atto originariamente impugnato.
- La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere perché presuppone non il soddisfacimento dell'interesse sostanziale, ma l'impossibilità sopravvenuta di conseguire il bene della vita o il venir meno di un assetto utile alla sua realizzazione.
- Quando le parti dichiarano congiuntamente il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e la documentazione prodotta dimostra l'integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale mediante un successivo provvedimento amministrativo, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La definizione amministrativa della controversia e la concorde richiesta delle parti possono giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
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