Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2502/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso contro il diniego di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (docente abilitata all’estero)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello contro una sentenza del TAR Lazio favorevole alla ricorrente di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda cautelare alla luce del fumus boni iuris, rilevando che la ricorrente aveva depositato già nel giudizio di primo grado l’Adeverinta attestante l’abilitazione all’insegnamento in Romania e che il diniego ministeriale di riconoscimento non conteneva una concreta comparazione tra il percorso formativo richiesto in Italia e quello effettivamente seguito in Romania.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della sentenza appellata, ritenendo prima facie insussistente il fumus boni iuris dell’appello. In particolare, ha valorizzato sia la documentazione attestante l’abilitazione conseguita in Romania, già prodotta in primo grado, sia l’assenza nel diniego di una concreta comparazione tra la formazione italiana e quella rumena. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare e non definisce il merito dell’appello. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, poiché la parte appellata non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata in appello.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado può essere negata quando l’appello appare prima facie privo del fumus boni iuris.
  • Nel procedimento di riconoscimento di un’abilitazione professionale conseguita in uno Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione non può fondare il diniego su una valutazione generica, ma deve effettuare una concreta comparazione tra il percorso formativo richiesto nell’ordinamento italiano e quello effettivamente seguito nello Stato di origine.
  • La produzione in primo grado della documentazione attestante l’abilitazione professionale estera deve essere considerata dal giudice e dall’amministrazione; la sua presenza può escludere, in sede cautelare, la plausibilità delle censure dirette a contestare l’esistenza o la prova del titolo.
  • La mancata costituzione della parte appellata impedisce la liquidazione delle spese della fase cautelare a suo favore.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioAppelloTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.