Cassazione Penale, Sentenza n. 25234/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in parziale riforma del primo grado, ha riqualificato i fatti in bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.) per avere l'imputato, quale amministratore della "D.G.M. Impresa edile s.r.l.", sottratto/omesso la tenuta e la consegna dei libri e delle scritture contabili così da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Il ricorrente deduceva: 1) errata riqualificazione rispetto alla valutazione del Tribunale (che aveva ritenuto applicabile art. 217 legge fall.) per mancanza del dolo specifico; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante limitata offensività del fatto e un solo precedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate perché consistenti in una rilettura alternativa dei fatti e della valutazione probatoria non sindacabile in sede di legittimità. Ha condiviso la valutazione della Corte d'Appello che ha ravvisato il dolo del reato di bancarotta documentale sulla base dell'omessa consegna dei libri contabili fino al 2013, della mancata tenuta delle scritture dal 2014, dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio e dei comportamenti idonei a eludere obblighi fiscali e a occultare beni. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione del rigetto delle attenuanti generiche. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
bancarotta fraudolenta documentale per avere sottratto o omesso la tenuta/consegna dei libri e delle scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari
La Corte d'Appello ha ritenuto che l'omessa tenuta/consegna dei documenti, unitamente alle circostanze (passività significative, volontà di eludere il fisco, beni occultati), dimostrasse il dolo di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio; la Cassazione ha ritenuto congrua e non sindacabile la valutazione probatoria che ha portato a questa riqualificazione
art. 217, legge fallimentare
Citata come norma applicata dal Tribunale in primo grado (bancarotta semplice o altra fattispecie meno grave) ma poi sostituita dalla riqualificazione in bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori giustificassero la fattispecie più grave
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto le censure proposte ai sensi di tali lettere manifestamente infondate o non proponibili poiché attinenti a valutazioni di merito e a una rilettura alternativa dei fatti
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che consente di condannare il ricorrente al rimborso delle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende; applicata dalla Cassazione per comminare la sanzione pecuniaria di euro tremila
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è pertinente a rivedere in sede di legittimità valutazioni probatorie meramente discrezionali o ricostruzioni dei fatti fondate su elementi di fatto: censure che si limitano a proporre una lettura alternativa dei dati sono frequentemente dichiarate inammissibili
- La riqualificazione del fatto in bancarotta fraudolenta documentale è possibile quando l'omessa tenuta o consegna dei libri/registri, congiunta ad altre circostanze (passività significative, tentativi di elusione fiscale, occultamento di beni), consente di inferire la volontà dell'agente di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio
- La mera negligenza o carenze organizzative non escludono automaticamente il dolo: occorre valutare complessivamente il comportamento e il contesto (ripetuti inviti del curatore, proseguimento dell'attività senza scritture, elementi indicanti volontà di occultamento)
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è necessario fornire elementi concreti e favorevoli alla valutazione del giudice (assenza di precedenti o condotte complessive di scarsa offensività possono non essere sufficienti se contrastate da altri elementi negativi)
- Le impugnazioni basate su vizi di motivazione devono dimostrare specifici e concreti profili di illogicità, contraddizione o omissione: rimostranze generiche sulla 'lacunosità' della motivazione sono in genere insufficienti
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.; ciò è frequente quando il ricorso viene dichiarato inammissibile
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