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Ordinanza

Ordinanza n. 1428/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione prima, n. 123 del 10 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202504493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo che aveva annullato il permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione di due fabbricati residenziali nel centro storico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio d’appello riguarda la sentenza del TAR Abruzzo che aveva accolto il ricorso proposto da proprietari di immobili limitrofi contro il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Ateleta a una società privata per la demolizione di un fabbricato residenziale e la costruzione di due nuovi fabbricati in Zona A – Centro storico. Il TAR aveva accolto il ricorso limitatamente alla censura concernente il rispetto del limite massimo di altezza dell’immobile previsto dal progetto. In appello, gli originari ricorrenti hanno impugnato la sentenza; il Comune si è costituito e la società beneficiaria del titolo edilizio ha proposto appello incidentale. Il Consiglio di Stato ha rilevato che il profilo dell’altezza è controverso e implica una questione di fatto essenziale per l’applicazione della disciplina edilizia e urbanistica. In particolare, occorre verificare se il limite di altezza massima di 10,50 metri previsto dalle NTA comunali sia violato dal progetto, anche soltanto in alcuni punti, e se il Comune abbia verificato correttamente tale parametro secondo la metodologia normalmente utilizzata in relazione all’area interessata. È inoltre necessario ricostruire analiticamente la situazione ante operam e quella post operam risultante dal progetto autorizzato.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello né dell’appello incidentale. Ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione affidata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile–Architettura, Ambientale dell’Università degli Studi dell’Aquila, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà descrivere la situazione ante e post operam e accertare sia l’eventuale violazione del limite di altezza massima di 10,50 metri, anche in pochi punti, sia la correttezza della metodologia seguita dal Comune. Sono state disciplinate le operazioni peritali, la partecipazione dei consulenti tecnici di parte, l’acquisizione di documenti, il deposito di una relazione preliminare, le osservazioni delle parti e la relazione finale. Il Comune dovrà collaborare, con possibile valutazione negativa della mancata collaborazione ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e ai fini delle spese. È stato posto a carico della parte appellante un anticipo di 2.000 euro sul compenso del verificatore, con riserva sulla regolazione definitiva delle spese. La trattazione del merito è stata rinviata a udienza da fissarsi con separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    La verificazione è disposta quando l’accertamento di una questione tecnica o fattuale risulta necessario per la compiuta decisione della causa; nel caso concreto è stata ritenuta necessaria per ricostruire la situazione ante e post operam e verificare il rispetto del limite di altezza.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    argomenti di prova dalla condotta del Comune

    La mancata collaborazione dell’amministrazione all’attività del verificatore può essere valutata dal giudice come elemento probatorio e può incidere anche sulla liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia edilizia o urbanistica dipende da un’accertata questione tecnica relativa alla conformità del progetto ai parametri dimensionali previsti dalla disciplina vigente, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. prima di definire il merito.
  • La verifica del rispetto di un limite massimo di altezza edilizia deve considerare analiticamente la situazione ante operam e quella post operam risultante dal progetto autorizzato e può condurre all’accertamento della violazione anche se circoscritta a singoli punti dell’edificio.
  • L’amministrazione interessata deve collaborare con il verificatore mediante la messa a disposizione degli elaborati e dei documenti necessari; la mancata collaborazione può essere valutata come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e rilevare nella regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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