Sentenza del 22/03/2019 n. 8104 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle dogane ha impugnato la sentenza di merito che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi a dazi e IVA all'importazione per merci provenienti dalla Cina. Ha denunciato la violazione delle norme del Codice doganale comunitario sulla rappresentanza e sull'obbligazione doganale, nonché un'insufficiente motivazione. In particolare, ha contestato che lo spedizioniere S.M. fosse stato erroneamente considerato rappresentante diretto, benché non fosse stata prodotta una procura specifica rilasciata direttamente dall'importatore. Ha inoltre sostenuto che la rappresentanza diretta dello spedizioniere non avrebbe comunque escluso la possibile responsabilità degli intermediari A. S.p.A. e F.G. S.a.s., che avevano fornito o detenuto la documentazione utilizzata per la dichiarazione doganale, risultata fondata su fatture false e su un valore delle merci superiore a quello dichiarato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane, ritenendo fondate entrambe le doglianze esaminate congiuntamente. Ha stabilito che chi dichiara di agire in rappresentanza diretta deve provare il conferimento del relativo potere; in mancanza della procura, il dichiarante deve essere considerato rappresentante indiretto e, quindi, debitore dell'obbligazione doganale. La Corte ha inoltre rilevato che gli intermediari possono essere considerati debitori se hanno fornito i dati necessari alla dichiarazione e conoscevano o avrebbero dovuto ragionevolmente conoscere la loro erroneità. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sull'ammontare delle somme dovute, ma il precedente annullamento degli avvisi è stato rimosso e la causa dovrà essere nuovamente esaminata.
Norme richiamate
Art. 201 del Codice doganale comunitario
L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi; il debitore è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione. Possono inoltre essere debitori le persone che hanno fornito dati erronei necessari alla dichiarazione, se ne erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza.
La dichiarazione doganale determina la nascita dell'obbligazione e può coinvolgere non solo il dichiarante, ma anche altri soggetti che abbiano contribuito alla formazione di dati inesatti con consapevolezza effettiva o esigibile.
Art. 202 del Codice doganale comunitario
L'obbligazione doganale sorge anche in caso di introduzione irregolare o sottrazione della merce al controllo doganale.
La norma riguarda fattispecie diverse dall'importazione basata su una dichiarazione doganale, nelle quali l'obbligazione deriva dall'introduzione irregolare o da una presunzione legale di immissione in libera pratica.
Art. 5, paragrafi 4 e 5, del Codice doganale comunitario
L'autorità doganale può chiedere a chi dichiari di agire in nome o per conto di un'altra persona di fornire la prova del suo potere di rappresentanza. Chi dichiari di agire per un terzo senza averne il potere è considerato agire a proprio nome e per proprio conto.
L'onere di provare la rappresentanza diretta grava sul dichiarante che la invoca. Se la procura non viene dimostrata, il soggetto è trattato come rappresentante indiretto.
Art. 1717 del codice civile
Il mandatario non può sostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico, salvo che tale facoltà sia stata autorizzata. Il submandato, quindi, non trasferisce automaticamente una rappresentanza diretta se manca un'apposita autorizzazione.
Art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 43 del 1973
La rappresentanza diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana, è riservata agli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, salvo le eccezioni previste dalla legge.
La rappresentanza diretta nelle dichiarazioni doganali richiede sia la qualifica professionale prevista sia uno specifico potere conferito dall'importatore; una catena di incarichi tra intermediari non è sufficiente.
Art. 38 del D.P.R. n. 43 del 1973
È richiamato tra i parametri normativi relativi alla responsabilità doganale e agli obblighi connessi alle operazioni di importazione.
Art. 7 del D.L. n. 269 del 2003
La Corte lo richiama per evidenziare che, in determinate ipotesi, le sanzioni possono essere imputate direttamente alle persone giuridiche.
Massime di principio
- Chi dichiara in dogana di agire come rappresentante diretto deve conservare e produrre una procura specifica e valida rilasciata dall'importatore. In mancanza, viene normalmente considerato rappresentante indiretto e può rispondere dell'obbligazione doganale.
- La responsabilità non ricade necessariamente soltanto sul soggetto che materialmente presenta la dichiarazione: anche intermediari, mandatari o imprese che forniscono documenti e dati possono essere considerati debitori se hanno contribuito alla dichiarazione e conoscevano o avrebbero dovuto riconoscere le irregolarità.
- Una procura o un incarico conferito a una società non attribuisce automaticamente al suo dipendente o a un ulteriore subincaricato il potere di agire in rappresentanza diretta dell'importatore; occorre verificare la validità della delega e l'eventuale autorizzazione alla sostituzione.
- La presenza di fatture false, documentazione anomala, rapporti con soggetti coinvolti nella falsificazione o altri elementi sintomatici impone una valutazione concreta della conoscenza, o della conoscibilità mediante ordinaria diligenza, dell'errore dichiarativo.
- Il riconoscimento della rappresentanza diretta dello spedizioniere, anche se provato, non esclude automaticamente la responsabilità degli altri partecipanti: le responsabilità possono concorrere sulla base dei rispettivi contributi alla formazione della dichiarazione.
- In caso di rinvio dopo la cassazione, la causa non è definitivamente vinta quanto al merito dell'imposta: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti applicando i principi indicati dalla Corte.
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