Cassazione Penale, Sentenza n. 35246/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura custodiale adottata nei confronti del ricorrente per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), contestandone il ruolo di promotore/organizzatore. I motivi prospettati: (i) omissione di valutazione delle argomentazioni difensive e delle intercettazioni depositate in memoria; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge per possibile duplicazione cautelare (ne/bis in idem) rispetto al procedimento cd. Aesontium 637/2017, con identità di soggetti, luogo e periodo non adeguatamente valutata; (iii) erronea qualificazione del ruolo di organizzatore sulla base di alcune conversazioni selezionate trascurandone altre, e mancanza di prova della consapevolezza e adesione al programma associativo; (iv) motivazione generica sulle esigenze cautelari (episodi di minima entità, assenza di collegamenti con fornitori, lontananza temporale dei fatti, incensuratezza, già detenuto); (v) esclusione ingiustificata della ipotesi meno grave del reato associativo nonostante cessioni di minime quantità.
La decisione
Il giudice ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha respinto il primo motivo, ritenendo che le intercettazioni e le attività captate dimostrassero l'esistenza di una struttura organizzata (ruoli distinti, base operativa presidiata, disponibilità di consistenti quantitativi, conteggi comuni dei proventi, cassa comune, prezzi concordati, confezionamento e utilizzo di minori, ecc.), e che l'esclusione dell'ipotesi meno grave fosse corretta. Tuttavia ha accolto il secondo motivo relativo al ne/bis in idem cautelare: il Tribunale del riesame non ha fornito una comparazione sufficiente e ben motivata tra la presente associazione e quella già giudicata nel procedimento Aesontium, omettendo di chiarire periodi di operatività e sovrapposizioni temporali. Per tale carenza motivazionale l'ordinanza impugnata è stata annullata e il fascicolo rinviato al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo esame ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.; gli altri motivi sono stati ritenuti assorbiti.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; nel caso è stata interpretata come inquadramento dei comportamenti collegati a una struttura organizzata con ruoli, base operativa, cassa comune e flussi di approvvigionamento e cessione.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sulle singole fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti; richiamata nella difesa per sostenere che cessioni di piccola entità non bastano, di per sé, a configurare il ruolo associativo più grave.
art. 649 cod. proc. pen.
Riferimento giuridico utilizzato per il tema della non punibilità o della coincidenza del fatto con precedente giudicato o valutazione cautelare (aspetto del ne/bis in idem cautelare); qui è stato posto come riferimento per esaminare l'identità del fatto tra procedimenti.
art. 309, comma 7, c.p.p.
Norma che disciplina il rinvio per nuovo giudizio al giudice competente; richiamata quale base procedurale per il rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Intercettazioni che mostrino ruoli distinti, una base operativa presidiata, disponibilità continuativa di rilevanti quantitativi, conteggi comuni e una "cassa comune" sono elementi forti per qualificare un'associazione finalizzata al traffico e per escludere la forma meno grave.
- La mera partecipazione a più episodi di spaccio non è automaticamente sufficiente a provare il ruolo di organizzatore: il giudice deve motivare in modo puntuale la sussistenza di consapevolezza, coordinamento e apporto organizzativo.
- Quando esiste un precedente procedimento che ha giudicato fatti affini (stessa area territoriale, stessi soggetti o stessa sede operativa), il giudice cautelare deve operare una comparazione precisa degli elementi oggettivi e soggettivi e indicare chiaramente perché si tratta di una nuova organizzazione o di fatti diversi; una motivazione generica su differenze parziali non è sufficiente.
- Il principio del ne/bis in idem cautelare richiede che il giudice escluda, con argomentazione specifica, l'identità del fatto tra il precedente procedimento e quello oggetto della misura cautelare; in caso di omessa o insufficiente motivazione la misura può essere annullata e rimandata per nuovo esame.
- Le esigenze cautelari devono essere motivate in modo concreto e proporzionato: riferimenti astratti alla pericolosità o alla reiterazione non sostituiscono l'analisi di fattori oggettivi (collegamenti con fornitori, ruoli, tempistica, gravità e continuità delle condotte).
- Se la motivazione del giudice di merito è carente su punti decisivi (es. sovrapposizione temporale con precedenti, identità dei partecipanti), il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, non l'automatica conferma della misura.
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