Cassazione Penale, Sentenza n. 28287/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati che, in occasione di un controllo su strada effettuato il 10 settembre 2018 da personale dell'Arma dei Carabinieri, avrebbero falsamente dichiarato di appartenere prima all'Arma e poi all'AISE, pur fornendo le proprie esatte generalità ed esibendo documenti di identità non alterati. La Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie. I ricorrenti hanno sostenuto che la falsa qualifica professionale non integrasse il reato perché la norma tutelerebbe soltanto il corretto accertamento dell'identità, che nel caso era comunque avvenuto; hanno inoltre chiesto la non punibilità per particolare tenuità del fatto e lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio eccessivo. Il ricorso del solo Bricchi riproponeva le medesime censure, aggiungendo la contestazione della motivazione sulla rilevanza del presunto intento di schermare il possesso di 100.000 euro, somma poi ritenuta di provenienza lecita in altro capo assolutorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo infondate le censure principali e, in parte, inammissibili quelle sviluppate contro la valutazione di merito. Ha affermato che la falsa attribuzione di qualità personali rileva ai fini dell'art. 495 c.p. anche quando l'interessato fornisca le proprie esatte generalità, se la falsità è idonea a incidere sul controllo in corso ed è funzionale a eluderlo o a limitarne gli approfondimenti. Ha inoltre ritenuto logicamente e giuridicamente corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto, valorizzando la gravità complessiva della condotta, la pervicacia della falsità e l'intensità del dolo, e ha giudicato immune da censure il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Integra il delitto la falsa dichiarazione o attribuzione di qualità personali anche diverse dall'identità in senso stretto, purché la falsità sia rilevante rispetto alla funzione del destinatario dell'informazione e offensiva in concreto, cioè idonea a incidere o a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e del grado di colpevolezza; il diniego è legittimo quando anche uno solo di tali profili deponga per una non lieve offensività.
art. 133 c.p.
È la norma parametro per la valutazione delle modalità del fatto, della gravità della colpa o del dolo e della personalità del reo, sia ai fini dell'art. 131-bis c.p. sia per la commisurazione della pena e delle attenuanti generiche.
art. 62-bis c.p.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è frutto di un giudizio di merito insindacabile se adeguatamente motivato; il giudice può negarle valorizzando gravità del fatto, intensità del dolo e mancanza di resipiscenza.
art. 616 c.p.p.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 192, comma 3, cod. strada
Richiamato per evidenziare che il controllo stradale può comprendere anche ispezioni veicolari e finalità di prevenzione e repressione degli illeciti, rendendo rilevante la falsità dichiarativa nel contesto concreto.
Massime di principio
- Nel delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali, la rilevanza penale non è limitata alla mera falsità sul nome o sui dati anagrafici: anche la falsa attribuzione di una qualifica professionale può integrare il reato se, nel contesto concreto, è idonea a incidere sul controllo dell'autorità o a sviarlo.
- Il principio di offensività opera anche in concreto: il giudice deve verificare se la falsità abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene giuridico tutelato, considerando funzione del destinatario della dichiarazione e finalità ulteriori del controllo.
- La dichiarazione vera di generalità e l'esibizione di un documento d'identità non escludono automaticamente la tipicità della condotta, quando la falsa qualifica sia strumentale a eludere o attenuare accertamenti ulteriori legittimamente in corso.
- La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione globale del fatto storico, comprensiva delle modalità concrete della condotta e del grado di colpevolezza; il diniego può fondarsi anche sulla sola negatività di uno dei parametri rilevanti.
- L'intensità del dolo può desumersi dalla lucidità rappresentativa e dalla persistenza della condotta mendace, non essendo necessario che vi sia un aggravamento derivante da un'efficacia effettiva del contrasto investigativo.
- Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche valorizzando gravità della condotta, intensità del dolo e mancanza di resipiscenza; la motivazione può essere anche implicita se tali elementi emergono chiaramente dal ragionamento complessivo sulla pena.
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