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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20962/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR Liguria che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della Planet s.n.c. (IRAP/IVA per plusvalenze da cessione azienda) e degli avvisi imputati ai soci ai sensi dell'art. 5 TUIR, in ragione della cancellazione della società dal registro delle imprese antecedente agli atti impositivi. L'Agenzia denunciava che la CTR non aveva considerato la responsabilità illimitata e solidale dei soci e la loro successione nei debiti della società estinta, e che la pronuncia era viziata per eccesso di thema decidendum e per mancata verifica del fondamento delle contestazioni societarie trasferite ai soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei termini indicati: ha dichiarato inammissibile il ricorso originario proposto dalla Planet s.n.c. (società cancellata prima della notifica dell'avviso), confermando che la cancellazione determina l'estinzione della società e quindi il difetto di capacità processuale della stessa; ha invece cassato la sentenza impugnata con riferimento alla posizione dei soci e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, diversa composizione, per riesame del merito circa le pretese impositive nei confronti dei soci, compresa la verifica della sussistenza della pretesa tributaria societaria e della responsabilità dei soci. Inoltre la Corte ha ritenuto sanata la tardività di deposito delle conclusioni del Procuratore generale come nullità relativa non eccepita dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    L'iscrizione della cancellazione dal registro delle imprese comporta estinzione della società; per le società di persone la pubblicità è dichiarativa ma la cancellazione, salvo prova della continuazione dell'attività, produce effetto estintivo rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Principio di trasparenza: i redditi della società di persone sono imputati ai soci proporzionalmente alle quote, il che radica in capo ai soci la legittimazione attiva e passiva e la presunzione di percezione del reddito dopo l'estinzione della società.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)

    termine nel "quindicesimo giorno precedente l'udienza"

    Stabilisce il termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore generale; la tempestività tutela il diritto di difesa e la sua violazione configura nullità relativa, sanabile per acquiescenza delle parti.

  • art. 382 c.p.c.

    Può disporsi l'annullamento senza rinvio per vizio originario insanabile del processo (ad es. inesistenza del ricorrente).

  • art. 2191 c.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità di "cancellazione della cancellazione": la prova della prosecuzione dell'attività è necessaria per superare la presunzione di estinzione.

  • art. 70 cod. proc. civ. e art. 76 ord. giud.

    Attribuiscono al Procuratore generale il ruolo obbligatorio nelle udienze dinanzi alla Cassazione; l'intervento è essenziale a tutela dell'interesse pubblico.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Norma processuale utilizzata per dedurre violazione di norme sostanziali e di rito impugnando la decisione di merito.

Massime di principio

  • Se una società è stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica di un avviso di accertamento e prima dell'instaurazione del giudizio, la società stessa manca di capacità processuale: i ricorsi proposti in nome della società estinta sono inammissibili e la decisione impugnabile può essere annullata senza rinvio per vizio originario.
  • La cancellazione della società di persone non impedisce che l'Ufficio tributario notifichi l'accertamento ai soci: i soci, per il principio di trasparenza (art. 5 TUIR) e per la responsabilità illimitata delle società di persone, sono legittimati attivamente e passivamente e possono essere titolari della pretesa tributaria.
  • La responsabilità tributaria trasferita ai soci va comunque accertata nel merito: il giudice dell'appello deve valutare la fondatezza della pretesa tributaria prima di annullare l'atto per mera estinzione formale della società.
  • Le disposizioni che differiscono temporalmente gli effetti della cancellazione (es. D.Lgs. 175/2014 che prevedeva un differimento quinquennale per cancellazioni richieste dopo il 13/12/2014) non operano retroattivamente: non possono essere invocate per cancellazioni avvenute anteriormente.
  • Le nullità processuali relative (es. deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale secondo termini speciali) devono essere eccepite dalle parti; in mancanza si intendono sanate per acquiescenza.
  • In pratica, quando si affronta un contenzioso tributario con soggetto societario cancellato, il corretto approccio è: 1) verificare la data di cancellazione rispetto alla notifica dell'avviso; 2) accertare se l'azione è stata promossa dall'ente estinto (che rende l'atto inammissibile); 3) se gli avvisi sono stati notificati ai soci, valutare nel merito la responsabilità societaria trasferita e la sussistenza del credito erariale nei confronti dei soci prima di pronunciare l'annullamento.

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