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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 2944 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero delle imposte di registro conseguente alla decadenza dalle agevolazioni previste dalla Legge n. 604 del 1954, applicate ad atti di acquisto di terreni. Il contribuente non aveva impugnato gli avvisi di liquidazione notificati dall'Agenzia delle Entrate, i quali erano quindi divenuti definitivi. Aveva però impugnato la successiva cartella di pagamento, deducendone vizi propri, come l'omessa sottoscrizione, la mancata indicazione del responsabile del procedimento e violazioni dello Statuto del contribuente. I giudici di merito avevano esaminato anche il merito della pretesa fiscale, ritenendo non imputabile al contribuente il ritardo nel rilascio della certificazione necessaria per mantenere l'agevolazione. L'Agenzia ha censurato tale decisione, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto rilevare la definitività degli avvisi non impugnati e limitarsi all'esame degli eventuali vizi propri della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR del Lazio e rinviato la causa alla stessa Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese. La Corte ha stabilito che, quando una cartella di pagamento segue un avviso di liquidazione o accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, la cartella non costituisce un nuovo atto impositivo: essa può essere contestata esclusivamente per vizi propri. Non è invece possibile utilizzare l'impugnazione della cartella per rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria o la decadenza dalle agevolazioni già accertata nell'avviso non impugnato. Il giudice del rinvio dovrà quindi esaminare soltanto i vizi specificamente riferiti alla cartella e non già definiti o deducibili contro gli avvisi originari.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, commi 1 e 3

    La cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi propri quando segue un avviso di accertamento o liquidazione divenuto definitivo.

    Gli atti con cui l'Amministrazione comunica una pretesa tributaria definita sono autonomamente impugnabili. Se l'avviso non viene impugnato tempestivamente, la successiva cartella non consente di contestare nuovamente il merito della pretesa, salvo che il contribuente abbia conosciuto la pretesa soltanto tramite la cartella.

  • Legge n. 604 del 1954, artt. 3 e 4

    Norme relative alle agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina e alla documentazione dei requisiti.

    La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito se l'omessa presentazione tempestiva del certificato definitivo comportasse la decadenza dalle agevolazioni, poiché tale questione avrebbe dovuto essere contestata impugnando gli avvisi di liquidazione divenuti definitivi.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È stato richiamato quale parametro dei motivi di ricorso con cui l'Agenzia ha denunciato la violazione delle norme processuali e sostanziali applicabili.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento o di liquidazione notificato al contribuente deve essere impugnato entro il termine previsto dalla legge, anche se presenta una denominazione o una formulazione non perfettamente formale, purché comunichi in modo sufficientemente chiaro una pretesa tributaria definita.
  • La mancata impugnazione dell'avviso rende definitiva la pretesa fiscale. La successiva cartella di pagamento, se emessa in esecuzione di quell'avviso, non riapre i termini per contestare il tributo, le sanzioni, la decadenza da agevolazioni o altri aspetti sostanziali già contenuti nell'atto precedente.
  • Contro una cartella derivante da un avviso definitivo possono essere fatti valere, in linea generale, soltanto vizi propri della cartella o della sua notificazione, come difetti formali, errori di calcolo, mancata indicazione di elementi necessari o irregolarità della procedura di riscossione.
  • Se l'avviso originario non è stato validamente notificato, oppure il contribuente ha avuto conoscenza della pretesa soltanto con la cartella, può essere possibile contestare la pretesa anche in occasione dell'impugnazione della cartella, secondo le circostanze del caso.
  • Quando la cartella segue un atto impositivo definitivo, il giudice non deve riesaminare il merito della pretesa, ma deve limitarsi ai vizi della cartella effettivamente dedotti e non ancora esaminati.
  • La presentazione di un'istanza di autotutela non sostituisce l'impugnazione dell'avviso e, di regola, non impedisce che l'atto diventi definitivo per mancata contestazione nei termini.

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