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Sentenza

Sentenza n. 3961/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla Sentenza n.713/2025 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202504465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza n. 713/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiarie del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. lamentando la mancata esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito della sentenza n. 713/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 27 giugno 2026, hanno dichiarato che l'amministrazione aveva provveduto all'esecuzione della sentenza, nelle more del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché la pretesa delle ricorrenti è stata integralmente soddisfatta dall'amministrazione nel corso del giudizio. Ha tuttavia condannato il Ministero alla rifusione delle spese, rilevando che l'inadempimento dell'amministrazione non era controverso al momento della proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in 500 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per l'integrale esecuzione sopravvenuta del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione della decisione da parte dell'amministrazione nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando, al momento della proposizione del giudizio di ottemperanza, risultava sussistente e non controverso l'inadempimento dell'amministrazione.
  • La liquidazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può tenere conto del valore estremamente contenuto della controversia e del carattere minimo e stereotipato delle attività difensive richieste dalla materia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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