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Sentenza

Sentenza n. 2488/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 20786/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202501629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva riconosciuto il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito relativo agli anni 2018 e 2019

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il dipendente, collocato in aspettativa per infermità dal 14 gennaio 2021 e dichiarato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto l’8 luglio 2022, aveva impugnato il diniego ministeriale alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito negli anni 2018, 2019 e 2020. Il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto alla monetizzazione per gli anni 2018 e 2019, in ragione delle istanze di fruizione presentate il 19 settembre 2019 e il 13 aprile 2020 e della conseguente non imputabilità al dipendente della mancata fruizione. Il Ministero ha appellato tale statuizione sostenendo che il diniego fosse conforme alla normativa e alla circolare dipartimentale del 30 settembre 2021, secondo cui la monetizzazione spetta solo quando la mancata fruizione non sia oggettivamente ascrivibile alle determinazioni del dipendente. Ha dedotto, in particolare, che il dipendente non avrebbe presentato tempestive richieste di fruizione, che l’istanza relativa al 2018 sarebbe stata tardiva rispetto ai termini per il recupero delle ferie residue e che non sarebbe stata provata l’esistenza di dinieghi o condizionamenti da parte dell’amministrazione. L’appello riguardava esclusivamente gli anni 2018 e 2019; il capo relativo al 2020 non era stato contestato con appello incidentale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato l’esito della sentenza di primo grado, pur sulla base di una motivazione in parte diversa. Ha ricostruito il quadro costituzionale, nazionale ed europeo, evidenziando che il diritto alle ferie annuali retribuite è irrinunciabile e che il divieto di monetizzazione non può operare quando la mancata fruizione dipenda da malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore. Alla luce dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e della relativa giurisprudenza europea e nazionale, la perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva può verificarsi soltanto se il datore di lavoro dimostri di avere posto concretamente il dipendente in condizione di fruire delle ferie, mediante inviti e informazioni adeguate, tempestive e trasparenti, anche riguardo alla possibile perdita del diritto in caso di mancata fruizione. Nel caso concreto il Ministero non ha documentato tale diligente condotta datoriale. Tale omissione rende irrilevante la contestata tardività delle istanze presentate dal dipendente e impedisce di imputargli la mancata fruizione. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della relativa novità e dell’assenza, fino a tempi recenti, di un quadro giurisprudenziale univoco.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 3, Costituzione

    il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi

    Configura la fruizione delle ferie come diritto irrinunciabile del lavoratore.

  • art. 14 d.P.R. 395/1995

    il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile

    Riconosce il diritto annuale al congedo ordinario retribuito e ne esclude, in via generale, la monetizzazione, disciplinando altresì il differimento per esigenze di servizio o personali.

  • art. 18 d.P.R. 254/1999

    quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità

    Prevede ipotesi di monetizzazione del congedo ordinario ulteriori rispetto alla disciplina generale, comprese la cessazione per infermità e la dispensa dal servizio dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. 170/2007

    qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo

    Disciplina il termine di fruizione del congedo residuo, facendo salva la compatibilità con le esigenze di servizio e le motivate esigenze personali.

  • art. 59, comma 1, d.P.R. 782/1985

    sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale

    Attribuisce al responsabile dell’ufficio il compito di programmare la fruizione delle ferie contemperando esigenze organizzative e personali.

  • art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 e integrato dall’art. 1, comma 55, legge n. 228/2012

    non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi

    Il divieto di monetizzazione deve essere interpretato conformemente al diritto dell’Unione e non si applica quando il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie per malattia o altra causa non imputabile, senza essere stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il diritto.

  • art. 7, paragrafo 2, direttiva 2003/88/CE

    il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro

    La monetizzazione alla cessazione del rapporto è eccezionale; la perdita del diritto richiede che il datore di lavoro abbia concretamente assicurato la possibilità effettiva di fruire delle ferie e abbia informato il lavoratore delle conseguenze della mancata fruizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità dell’appellato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità dell’appellato.

Massime di principio

  • Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non opera quando la mancata fruizione sia dipesa da malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore, anche se il rapporto di lavoro è cessato per un evento diverso dalla scelta del dipendente.
  • La perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva è opponibile al lavoratore soltanto se il datore di lavoro dimostra di averlo posto concretamente ed effettivamente in condizione di fruire delle ferie, mediante un invito, anche formale quando necessario, e un’informazione accurata e tempestiva sulle conseguenze della mancata fruizione.
  • L’onere di provare l’adozione di una condotta diligente di vigilanza, indirizzo e informazione sulla fruizione delle ferie grava sul datore di lavoro pubblico; in mancanza di tale prova, la tardività o l’assenza di specifiche richieste del dipendente non è sufficiente a escludere la monetizzazione.
  • Le disposizioni interne che subordinano la monetizzazione alla non imputabilità della mancata fruizione devono essere interpretate in conformità all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e non possono trasferire sul lavoratore l’onere di impedire la perdita del diritto quando l’amministrazione non abbia previamente assicurato l’effettiva possibilità di godimento delle ferie.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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