Sentenza n. 3923/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione della “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati presso il Museo archeologico nazionale di Napoli. -OMISSIS--OMISSIS-”, adottato il 23.12.2025 in favore del RTI -OMISSIS- in esito a nuova istruttoria (prot. -OMISSIS- del 23.12.2025, doc. 24) e con motivazione comunicata al -OMISSIS-ricorrente in data 25.02.2026 (doc. 12); b) della comunicazione di avvio del procedimento (prot. -OMISSIS- del 20.11.2025, doc. 8) e degli atti della successiva istruttoria, ivi inclusa la richiesta di integrazione documentale (prot. -OMISSIS- del 12.12.2025, doc. 17); c) dell’originaria aggiudicazione, comunicata via pec al -OMISSIS- ricorrente con nota Consip prot. n. -OMISSIS- del 14.06.2024 (doc. 23), confermata in data 23.12.2025 con l’impugnato provvedimento sub a) che precede, in esito alla nuova istruttoria (prot. -OMISSIS- del 23.12.2025, doc. 24) e con motivazione comunicata al consorzio ricorrente in data 25.02.2026 (doc. 25) d) di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli relativi alla fase di valutazione dell’offerta tecnica, di apertura dell’offerta economica e di attribuzione dei relativi punteggi, all’esito delle quali è stata formata la graduatoria; e) di tutti provvedimenti/relazioni, sconosciuti negli estremi e nel contenuto, con cui Consip ha preso meramente atto delle misure di self cleaning asseritamente adottate da -OMISSIS- e concluso per la idoneità delle medesime; nonché, ai sensi dell’art. 116 c.p.a.: per la declaratoria di illegittimità del parziale diniego d’accesso comunicato con nota del 25.02.2026, motivato per relationem con riferimento all’opposizione all’accesso della controinteressata; nonché per la condanna della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 30 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica mediante affidamento del servizio alla ricorrente, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e accertamento del diritto della ricorrente al subentro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale diniego di accesso alla documentazione acquisita nel procedimento di verifica della permanenza dei requisiti di onorabilità professionale dell’aggiudicataria e delle misure di self-cleaning adottate dopo una sanzione dell’AGCM
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, secondo classificato nella procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti della successiva istruttoria di autotutela, chiedendo inoltre, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’ostensione integrale della documentazione acquisita per verificare la permanenza dei requisiti di onorabilità professionale dell’aggiudicataria dopo una sanzione dell’AGCM. Consip aveva consentito soltanto un accesso parziale, trasmettendo il provvedimento conclusivo con ampie parti oscurate, le note partecipative dell’aggiudicataria in forma prevalentemente oscurata e senza allegati, e omettendo i report di trasmissione delle memorie difensive. La controinteressata ha eccepito la tardività dell’azione, sostenendo l’applicabilità del termine di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, decorrente dall’aggiudicazione o dall’esibizione parziale. Nel merito, il ricorrente ha contestato l’insufficienza della motivazione dell’opposizione all’accesso, fondata su generici riferimenti a organizzazione interna, architetture, presidi di sicurezza, protocolli, sistemi di controllo, compliance e scelte gestionali, deducendo la necessità della documentazione per la tutela dei propri interessi giuridici e per verificare la legittimità della conferma dell’aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo applicabile l’art. 116 c.p.a. e non il rito speciale di cui all’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023. Quest’ultima disposizione riguarda infatti le decisioni sulle richieste di oscuramento assunte nella fase di aggiudicazione con riferimento alle offerte, mentre la domanda in esame riguardava documenti formati o acquisiti successivamente all’aggiudicazione, nell’ambito di un procedimento di autotutela relativo alla verifica dei requisiti soggettivi e delle misure di self-cleaning. Nel merito, il ricorso è stato accolto. L’opposizione della controinteressata è stata ritenuta generica e inidonea a dimostrare l’esistenza di segreti tecnici o commerciali concretamente meritevoli di tutela. La segretezza deve essere oggettiva e l’operatore deve individuare e comprovare in modo chiaro l’informazione riservata, la sua funzione e il vantaggio competitivo o tecnologico derivante dalla non divulgazione; non è sufficiente il generico richiamo al know-how o alla sfera organizzativa interna. Il requisito della stretta indispensabilità è stato ritenuto sussistente, considerata la posizione del ricorrente quale secondo graduato e la rilevanza dei documenti per la tutela dei suoi interessi giuridici. Consip è stata quindi condannata a consentire entro dieci giorni l’ostensione integrale di tutta la documentazione richiesta. Le spese sono state poste in solido a carico della controinteressata e di altra parte privata, mentre sono state compensate nei confronti del Museo, del Ministero e di altra parte non costituita.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il ricorso contro il diniego, espresso o tacito, di accesso; si applica alla domanda relativa a documenti formati o acquisiti dopo l’aggiudicazione nell’ambito di un procedimento di autotutela.
art. 36, commi 1, 2, 3 e 4, d.lgs. 36/2023
Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo [...] entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.
Il termine speciale di dieci giorni riguarda le decisioni sull’oscuramento delle offerte assunte nella fase di aggiudicazione; non si estende alle ostensioni o ai dinieghi intervenuti successivamente all’aggiudicazione e relativi a documentazione diversa dalle offerte.
art. 35, comma 4, lettera a), d.lgs. 36/2023
Rileva per le dichiarazioni degli operatori relative alle parti delle offerte per le quali è chiesto l’oscuramento; non fonda il rito speciale per documenti acquisiti in un successivo procedimento di autotutela.
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
Costituiscono la disciplina sostanziale ordinaria dell’accesso documentale applicabile, insieme all’art. 116 c.p.a., alle richieste successive all’aggiudicazione non riconducibili alle decisioni di oscuramento disciplinate dall’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023.
art. 30 c.p.a.
È richiamato nella domanda di reintegrazione in forma specifica e subentro, ma la pronuncia definisce in concreto la controversia mediante l’accoglimento della domanda di accesso.
Massime di principio
- Il rito speciale e il termine di dieci giorni previsti dall’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 si applicano alle decisioni di oscuramento assunte nella fase di aggiudicazione con riferimento alle offerte, non ai dinieghi o alle ostensioni parziali intervenuti dopo l’aggiudicazione nell’ambito di un autonomo procedimento di autotutela.
- Quando la stazione appaltante nega o limita l’accesso a documenti formati o acquisiti dopo l’aggiudicazione, la tutela è esperibile secondo la disciplina ordinaria dell’accesso documentale e mediante il ricorso previsto dall’art. 116 c.p.a., senza applicazione del termine speciale di cui all’art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023.
- La tutela dei segreti tecnici e commerciali richiede una segretezza oggettiva: l’operatore economico deve individuare e comprovare in modo specifico l’informazione riservata, la relativa funzione e il concreto vantaggio concorrenziale o tecnologico derivante dalla non divulgazione; non è sufficiente un generico richiamo al know-how o all’organizzazione interna.
- Il concorrente secondo classificato soddisfa, in linea di principio, il requisito della stretta indispensabilità dell’accesso alla documentazione rilevante per verificare la legittimità della permanenza dei requisiti dell’aggiudicatario e per tutelare i propri interessi giuridici.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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