Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23009/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del 7 marzo 2022 della Corte d'appello di Venezia che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale. La contestazione principale era che, nelle rispettive qualità di presidente e membro del CdA della Velo S.p.A. (fallita il 30/04/2013), avevano distratto l'asset più rilevante cedendo l'intera partecipazione nella Velo Argentina S.A. a una società statunitense riconducibile a loro. La difesa deduceva la non sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo (l'operazione non sarebbe stata effettivamente distrattiva: avvenne in un momento senza procedure esecutive in corso, con patrimonio netto positivo e conoscenza dell'operazione da parte dei creditori e della proprietà) e soggettivo (mancanza di dolo produttivo del fallimento). Inoltre chiedevano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, contestando la motivazione della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha ricordato l'indirizzo secondo cui il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo (non richiede la prova di un effettivo pregiudizio o di un nesso eziologico con il fallimento) ma di pericolo concreto: l'atto deve essere idoneo a esporre a rischio la consistenza patrimoniale utile ai creditori e tale squilibrio deve permanere fino all'epoca precedente l'apertura della procedura. La Corte ha ritenuto che vi fossero indici di fraudolenza: condizioni negoziali incoerenti (pagamento in valuta argentina, dilazioni, assenza di garanzie), riconducibilità della cessionaria agli imputati, inadempimento della cessionaria e elementi che indicavano la crisi patrimoniale della società già in epoca coeva alla cessione. Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'esclusione delle attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, richiamando la funzione delle attenuanti che richiedono una motivazione positiva e congrua. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 42 cod. pen.

    Richiamato nella censura difensiva in relazione alla sussistenza del reato e al requisito soggettivo; la Corte osserva che per la bancarotta fraudolenta per distrazione è sufficiente il dolo generico inteso come la prevedibilità della probabile incidenza negativa sulla garanzia patrimoniale dei creditori, senza necessità di volere o prevedere il fallimento.

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamato come norma inerente alla fattispecie di bancarotta; la Corte precisa che la fattispecie punisce atti idonei a creare un depauperamento concreto del patrimonio aziendale, ossia un reato di pericolo concreto nei confronti dei creditori.

  • art. 219 legge fallimentare

    Citato dalla Corte per distinguere la prova del pregiudizio eventuale dall'aggravante: l'effettivo pregiudizio ai creditori rileva ai fini dell'aggravante prevista da tale articolo, non per la configurazione del reato in sé.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato implicitamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche: la Corte afferma che l'incensuratezza da sola (richiamata nella motivazione di merito) non è sufficiente, ai sensi dell'ultimo comma, a giustificare il riconoscimento automatico delle attenuanti; è necessario un dato positivo e congruo che giustifichi la diminuzione della pena.

Massime di principio

  • Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo concreto: non è necessario provare che l'atto abbia cagionato effettivamente il fallimento, ma che fosse idoneo a esporre a rischio la consistenza patrimoniale utile ai creditori.
  • Per valutare la ricorrenza della fattispecie occorre considerare la concretezza della capacità dell'atto di depauperare il patrimonio societario e la persistenza di detto squilibrio fino alla vigilia dell'apertura della procedura concorsuale.
  • Indici di fraudolenza possono emergere da condizioni negoziali incoerenti o illogiche (assenza di garanzie, pagamento in valuta volatile, modalità di pagamento anomale), dalla riconducibilità del cessionario agli amministratori e dal successivo inadempimento del cessionario.
  • La conoscenza dell'operazione da parte dei creditori o della proprietà non esclude automaticamente la responsabilità: la rilevanza è valutata in base alla pericolosità concreta dell'operazione per la garanzia patrimoniale dei creditori.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi e motivati a favore dell'imputato; la mera assenza di precedenti penali (incensuratezza) non costituisce di per sé motivo sufficiente per riconoscerle.
  • In sede di impugnazione, i motivi che ignorano il principio del reato di pericolo o che non confutano i concreti indici di fraudolenza indicati in motivazione sono destinati ad essere dichiarati manifestamente infondati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.