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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23665/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio per il pagamento di quote condominiali ordinarie nei confronti di una società proprietaria o comunque obbligata verso il condominio. La società ha proposto opposizione, deducendo l'incompetenza del giudice ordinario per effetto di una clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale e contestando, in via subordinata, anche la mancata ricezione delle tabelle millesimali relative all'impianto di riscaldamento. In primo grado l'opposizione è stata respinta, ma in appello il tribunale ha riformato la decisione, ritenendo che la lite rientrasse nella competenza arbitrale perché la clausola compromissoria era ampia e comprendeva anche le controversie relative all'applicazione ed esecuzione delle norme condominiali e, quindi, pure le obbligazioni di pagamento degli oneri condominiali. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che non vi fosse una vera controversia devolvibile agli arbitri, poiché l'opponente avrebbe contestato solo la competenza arbitrale e comunque avrebbe sollevato difese di merito solo subordinate, mentre il credito da riparto di spese era sorto sulla base di delibere non impugnate; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'assenza di una res controversa, trattandosi solo di mancato pagamento di quote già ripartite; 3) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e delle norme sull'arbitrato, censurando l'interpretazione estensiva della clausola compromissoria, che secondo il ricorrente non poteva coprire la semplice riscossione dei contributi condominiali.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata avesse deciso una questione di competenza, avendo declinato la competenza del giudice ordinario a favore degli arbitri rituali sulla base della clausola compromissoria del regolamento condominiale. Di conseguenza, l'impugnazione proposta con ricorso ordinario per cassazione è stata giudicata inammissibile, poiché la decisione andava impugnata con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c. Il ricorso non è stato convertito in istanza di regolamento di competenza perché notificato oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1129, 1130, 1137, 1138 c.c.

    sono richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla gestione e sulla disciplina del condominio, ma la Corte non entra nel merito della loro applicazione

  • art. 63 disp. att. c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla riscossione dei contributi condominiali, senza decisione nel merito

  • art. 72 disp. att. c.c.

    richiamato nel ricorso, senza specifica trattazione decisoria

  • artt. 806 e 811 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente sulla devoluzione ad arbitri, ma la Corte decide solo sulla via impugnatoria corretta

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a fondamento delle censure processuali

  • art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    indica i motivi di ricorso dedotti; la Corte non li esamina nel merito perché dichiara l'inammissibilità

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per contestare l'interpretazione della clausola compromissoria, ma il motivo non viene scrutinato nel merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, senza esame nel merito

  • art. 808 c.p.c.

    richiamato per la clausola compromissoria e la disciplina arbitrale

  • art. 819-ter, comma primo, c.p.c.

    la pronuncia che declina la competenza a favore degli arbitri rituali è qualificata come decisione sulla competenza, impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza

  • art. 22, D.Lgs. 40/2006

    ha modificato l'art. 819-ter c.p.c.; la Corte lo applica alle sentenze depositate dopo il 2.3.2006 secondo il principio tempus regit actum

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato come mezzo di impugnazione delle decisioni sulla competenza

  • art. 47, comma secondo, c.p.c.

    stabilisce il termine perentorio di 30 giorni per proporre il regolamento di competenza dopo la comunicazione della sentenza

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    fonte dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 22, D.Lgs. 40/2006

    la Corte ne valorizza l'applicazione alle pronunce successive al 2 marzo 2006, in assenza di diversa disciplina transitoria

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito declina la propria competenza a favore degli arbitri rituali, la decisione è qualificabile come pronuncia sulla competenza e va impugnata con il regolamento necessario di competenza, non con ricorso ordinario per cassazione.
  • L'accertamento relativo alla devoluzione della controversia agli arbitri o al giudice ordinario integra una questione di competenza, anche se il giudice motiva sulla portata o validità della clausola compromissoria; tale motivazione resta funzionale alla decisione sulla competenza e non trasforma la pronuncia in una decisione di merito.
  • Il regime di impugnazione delle decisioni sulla competenza non muta in base al grado in cui la pronuncia è resa né in base al fatto che il giudice di appello riformi una sentenza di primo grado che aveva deciso anche nel merito.
  • La conversione del ricorso ordinario in regolamento di competenza non è possibile quando sia decorso il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata.
  • In presenza di una clausola compromissoria ampia inserita nel regolamento condominiale, la sua interpretazione ai fini del riparto tra giudice e arbitri, se contenuta in una pronuncia che declina la competenza, resta assorbita dalla regola processuale sull'impugnazione con regolamento di competenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiCompetenzaImpugnazioniArbitrato
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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