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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29613/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) censurava la configurabilità della bancarotta fraudolenta distrattiva relativa al mancato rinvenimento di rimanenze per €951.015,00 sostenendo contraddizione nella valutazione delle scritture contabili (ultimo bilancio depositato oltre 3 anni prima del fallimento); (2) contestava l'applicazione dell'aggravante ex art.219 legge fallimentare connessa al mancato rinvenimento delle rimanenze e l'assenza di prova del pregiudizio per i creditori; (3) deduceva violazione dell'art.192 cod. proc. pen. perché la Corte territoriale avrebbe fondato l'accertamento del ruolo di amministratore di fatto solo sulle dichiarazioni del coimputato BARONCINI e sugli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, anch'essi in larga parte basati sulle dichiarazioni dello stesso BARONCINI; (4) deduceva errata applicazione dell'art.216 legge fallimentare e dell'art.2639 cod. civ. per mancata prova di una significativa e continuativa attività gestoria che giustificasse la qualifica di amministratore di fatto.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondati i terzo e quarto motivo, rilevando che l'accertamento della qualità di amministratore di fatto non poteva fondarsi unicamente sulle dichiarazioni del coimputato e sui rilievi dell'Agenzia delle Entrate ricavati dalle stesse dichiarazioni, senza altri indici concreti di gestione continuativa e significativa. Ha inoltre rilevato la prescrizione del delitto indicato al capo 3) (bancarotta documentale semplice) estinguendolo in data 18/03/2020, dato il fallimento dichiarato il 18/09/2012 e gli atti interruttivi. In conseguenza: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 3) perché estinto per prescrizione; per gli altri capi la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio, a causa dell'insufficienza probatoria riguardo al ruolo di amministratore di fatto.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito dell'impugnazione per cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti di legge.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni rese da indagati o imputati vanno valutate con cautela e richiedono riscontri; il terzo comma impone che tali dichiarazioni siano corroborate da altri elementi di prova prima di fondare una condanna.

  • art. 2639 cod. civ.

    La qualifica di amministratore di fatto presuppone esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori; la Corte ha richiamato questo criterio per esigere concreti elementi sintomatici di gestione.

  • art. 219 legge fallimentare

    Norma aggravante richiamata in relazione al mancato rinvenimento delle rimanenze; la Corte ha osservato l'insufficienza probatoria anche rispetto alla prova del pregiudizio per i creditori.

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiama i criteri probatori relativi alle imputazioni per reati fallimentari; è stata censurata l'assenza di prova indipendente del ruolo gestionale del ricorrente.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma richiamata in relazione all'annullamento per estinzione del reato per prescrizione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di un coimputato o di un indagato non possono, da sole, fondare l'accertamento della responsabilità: devono essere corroborate da elementi di prova indipendenti come previsto dall'art.192 cod. proc. pen.
  • La qualifica di amministratore di fatto (art.2639 c.c.) richiede l'accertamento di un'effettiva, continuativa e significativa attività gestionale: rapporti con dipendenti, fornitori, clienti, partecipazione alle decisioni e all'iter organizzativo aziendale sono indici rilevanti.
  • Quando la prova del ruolo gestionale si basa principalmente su compensi percepiti o su documenti/accertamenti che riportano dichiarazioni di terzi, il giudice d'appello deve indicare altri riscontri concreti per reggere la condanna in sede di legittimità.
  • In presenza di prescrizione per taluni capi (calcolata tenendo conto della data di dichiarazione di fallimento e degli atti interruttivi/sospensivi), il giudice di legittimità può annullare senza rinvio il capo estinto e disporre il rinvio per gli altri capi carenti di supporto probatorio.
  • Per l'applicazione di aggravanti legate al danno ai creditori è necessario dimostrare concretamente il pregiudizio; la mera constatazione di rimanenze mancate non è sufficiente senza prova del danno.

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