Cassazione Penale, Sentenza n. 29613/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) censurava la configurabilità della bancarotta fraudolenta distrattiva relativa al mancato rinvenimento di rimanenze per €951.015,00 sostenendo contraddizione nella valutazione delle scritture contabili (ultimo bilancio depositato oltre 3 anni prima del fallimento); (2) contestava l'applicazione dell'aggravante ex art.219 legge fallimentare connessa al mancato rinvenimento delle rimanenze e l'assenza di prova del pregiudizio per i creditori; (3) deduceva violazione dell'art.192 cod. proc. pen. perché la Corte territoriale avrebbe fondato l'accertamento del ruolo di amministratore di fatto solo sulle dichiarazioni del coimputato BARONCINI e sugli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, anch'essi in larga parte basati sulle dichiarazioni dello stesso BARONCINI; (4) deduceva errata applicazione dell'art.216 legge fallimentare e dell'art.2639 cod. civ. per mancata prova di una significativa e continuativa attività gestoria che giustificasse la qualifica di amministratore di fatto.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondati i terzo e quarto motivo, rilevando che l'accertamento della qualità di amministratore di fatto non poteva fondarsi unicamente sulle dichiarazioni del coimputato e sui rilievi dell'Agenzia delle Entrate ricavati dalle stesse dichiarazioni, senza altri indici concreti di gestione continuativa e significativa. Ha inoltre rilevato la prescrizione del delitto indicato al capo 3) (bancarotta documentale semplice) estinguendolo in data 18/03/2020, dato il fallimento dichiarato il 18/09/2012 e gli atti interruttivi. In conseguenza: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo 3) perché estinto per prescrizione; per gli altri capi la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio, a causa dell'insufficienza probatoria riguardo al ruolo di amministratore di fatto.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito dell'impugnazione per cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti di legge.
art. 192 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni rese da indagati o imputati vanno valutate con cautela e richiedono riscontri; il terzo comma impone che tali dichiarazioni siano corroborate da altri elementi di prova prima di fondare una condanna.
art. 2639 cod. civ.
La qualifica di amministratore di fatto presuppone esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori; la Corte ha richiamato questo criterio per esigere concreti elementi sintomatici di gestione.
art. 219 legge fallimentare
Norma aggravante richiamata in relazione al mancato rinvenimento delle rimanenze; la Corte ha osservato l'insufficienza probatoria anche rispetto alla prova del pregiudizio per i creditori.
art. 216 legge fallimentare
Richiama i criteri probatori relativi alle imputazioni per reati fallimentari; è stata censurata l'assenza di prova indipendente del ruolo gestionale del ricorrente.
art. 217 legge fallimentare
Norma richiamata in relazione all'annullamento per estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di un coimputato o di un indagato non possono, da sole, fondare l'accertamento della responsabilità: devono essere corroborate da elementi di prova indipendenti come previsto dall'art.192 cod. proc. pen.
- La qualifica di amministratore di fatto (art.2639 c.c.) richiede l'accertamento di un'effettiva, continuativa e significativa attività gestionale: rapporti con dipendenti, fornitori, clienti, partecipazione alle decisioni e all'iter organizzativo aziendale sono indici rilevanti.
- Quando la prova del ruolo gestionale si basa principalmente su compensi percepiti o su documenti/accertamenti che riportano dichiarazioni di terzi, il giudice d'appello deve indicare altri riscontri concreti per reggere la condanna in sede di legittimità.
- In presenza di prescrizione per taluni capi (calcolata tenendo conto della data di dichiarazione di fallimento e degli atti interruttivi/sospensivi), il giudice di legittimità può annullare senza rinvio il capo estinto e disporre il rinvio per gli altri capi carenti di supporto probatorio.
- Per l'applicazione di aggravanti legate al danno ai creditori è necessario dimostrare concretamente il pregiudizio; la mera constatazione di rimanenze mancate non è sufficiente senza prova del danno.
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