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Sentenza

Sentenza n. 11125/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - della comunicazione di AGEA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura del 17 novembre 2022 prot. n. AGEA.AGA.2022.43494, avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, e relativi allegati, riferita ai periodi 2001/2002 e 2003/2004, inviata alla ricorrente a mezzo p.e.c. il 18 novembre 2022; - di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti da AGEA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2001/02” e nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2003/04”.

Giustizia amministrativa202301708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA del 17 novembre 2022 di ricalcolo del prelievo supplementare relativo ai periodi 2001/2002 e 2003/2004, con relativi atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia erogazioni agricole)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione con cui AGEA aveva ricalcolato il prelievo supplementare relativo ai periodi 2001/2002 e 2003/2004, nonché gli atti relativi al conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, alla compensazione e alla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta inefficacia ex lege del provvedimento impugnato, sostenendo che l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, aveva privato di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, imponendo la loro sostituzione con nuove comunicazioni adottate secondo la disciplina sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della univoca dichiarazione della ricorrente circa la sopravvenuta inefficacia ex lege del provvedimento impugnato. Secondo il giudice, la sopravvenienza normativa ha eliminato l’utilità concreta della decisione sull’illegittimità dell’originario ricalcolo, rendendo necessario procedere a una nuova rideterminazione del prelievo secondo le disposizioni sopravvenute. La declaratoria è stata adottata in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e del principio dispositivo. Nulla sulle spese, considerata la mancata costituzione di AGEA.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare il ricorso improcedibile quando, per sopravvenienze, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    Le comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono private di effetto e devono essere sostituite da nuove comunicazioni adottate secondo la disciplina sopravvenuta.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili al giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa priva di effetto il provvedimento amministrativo impugnato e impone la sua sostituzione con un nuovo atto, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’originaria impugnazione; il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La dichiarazione univoca della parte ricorrente circa la sopravvenuta perdita di utilità della decisione consente al giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, di pronunciare l’improcedibilità del ricorso senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’atto divenuto inefficace.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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