Sentenza n. 17/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Perugia n. 53 del 31 marzo 2025, avente ad oggetto “Sede farmaceutica n. 46 Cenerente Canneto. Provvedimenti”, con la quale è stato deciso “di autorizzare, per quanto di competenza, ai sensi della Legge n. 475/1968 e ss.mm. e ii. e dell’art. 239, comma 1 della Legge Regionale n. 11/2015 recante “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali.”, l’installazione della nuova sede farmaceutica n. 46 del Comune di Perugia nei locali ubicati in via Sambuca n.1, Località Colle Umberto I”, con immediata esecutività, “stante l’urgenza … al fine di consentire all’interessato di procedere tempestivamente agli adempimenti necessari all’apertura della farmacia entro il termine di proroga del 21 giugno 2025 concesso dalla Regione Umbria”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento alla suddetta autorizzazione presupposto, conseguente e/o successivo e/o comunque connesso, anche allo stato non ancora conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio Comunale di Perugia n. 53 del 31 marzo 2025, con cui è stato autorizzato lo spostamento e l’installazione della sede farmaceutica n. 46 nei locali di via Sambuca n. 1, località Colle Umberto I
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale deducendo, in primo luogo, eccesso di potere per insufficiente istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei presupposti, sostenendo che il Comune non avrebbe verificato adeguatamente l’assenza di locali idonei e disponibili nella zona originariamente individuata per la sede farmaceutica n. 46, poiché sarebbero stati individuati almeno cinque immobili utilizzabili. In secondo luogo ha dedotto ulteriori profili di difetto di istruttoria e motivazione, irrazionalità manifesta, contraddittorietà e violazione della precedente deliberazione comunale n. 48 del 2012, contestando che la nuova ubicazione potesse essere considerata adiacente alle località di Cenerente e Canneto e sostenendo che essa avrebbe privato gli abitanti di tali frazioni di una farmacia prossima. In terzo luogo ha dedotto la violazione della disciplina statale e regionale in materia di sedi farmaceutiche, la violazione del principio di tipicità e l’incompetenza del Comune, assumendo che la deliberazione avesse realizzato una revisione implicita della pianificazione territoriale delle farmacie e che l’autorizzazione all’apertura spettasse all’ASL. I resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse della ricorrente, poiché esercente in altro Comune, nonché l’inammissibilità per mancata impugnazione della deliberazione comunale n. 48 del 2012.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, riconoscendo alla farmacia ricorrente una posizione differenziata e un interesse concreto e attuale, in ragione della localizzazione della nuova sede a ridosso del Comune di Corciano e del possibile sviamento della clientela e dell’avviamento commerciale nella zona di Colle Umberto. Ha inoltre respinto l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della deliberazione n. 48 del 2012, ritenendo che la ricorrente contestasse non l’atto presupposto in sé, ma la sua erronea applicazione e interpretazione. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha affermato che, dopo la riforma dell’ordinamento farmaceutico, la sede non costituisce una zona esclusiva rigidamente delimitata, ma una porzione territoriale individuata anche mediante il riferimento a località o frazioni, con funzione di assicurare un’equa distribuzione e un’adeguata accessibilità al servizio. Il farmacista dispone quindi, all’interno della zona assegnata o di una zona adiacente, di ampia libertà nella scelta della collocazione dell’esercizio, non comprimibile per finalità anticoncorrenziali. Il Comune doveva verificare l’assenza di farmacie entro 200 metri, l’adiacenza della nuova ubicazione alla zona originaria e l’assenza di pregiudizio per l’utenza; tali presupposti sono stati ritenuti accertati mediante l’istruttoria comunale. L’ulteriore questione relativa alla maggiore o minore idoneità e disponibilità degli immobili alternativi non doveva essere valutata in modo rigido, non potendo la farmacia concorrente utilizzare tale censura per tutelare un privilegio anticoncorrenziale. È stata esclusa anche la configurabilità di una revisione mascherata della pianificazione, poiché Colle Umberto è stata ritenuta nelle immediate vicinanze di Canneto e Cenerente. È stata infine respinta la censura di incompetenza: l’atto impugnato riguardava lo spostamento della sede farmaceutica nell’ambito della stessa zona, non l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, riservata all’ASL. Ricorso integralmente respinto e spese compensate.
Norme richiamate
l. 475/1968, artt. 1 e 2
La disciplina delle sedi farmaceutiche è stata richiamata quale base normativa della pianificazione e della localizzazione degli esercizi; il giudice ha ritenuto compatibile con essa lo spostamento nell’ambito della stessa zona o di una zona adiacente.
d.P.R. 1275/1971, art. 13
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della disciplina della localizzazione farmaceutica; la censura di violazione è stata respinta.
l. 362/1991, art. 5
Richiamato dalla ricorrente quale parametro normativo della pianificazione farmaceutica; il giudice ha escluso che l’atto comunale costituisse una revisione della pianificazione.
l.r. Umbria 11/2015, artt. 239 e 241
La deliberazione comunale è stata adottata anche ai sensi dell’art. 239, comma 1; il giudice ha ritenuto esercitato il potere comunale di assentire lo spostamento della sede, distinto dall’autorizzazione all’apertura e all’esercizio riservata all’ASL.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento che devono orientare l’intervento amministrativo a tutela dell’accessibilità al servizio farmaceutico.
Massime di principio
- Nell’ordinamento farmaceutico la sede assegnata non identifica necessariamente un’area rigidamente delimitata o una zona esclusiva dell’esercizio, ma una porzione territoriale individuata anche mediante il riferimento a località, frazioni o quartieri, funzionale all’equa distribuzione e all’accessibilità del servizio.
- Il titolare di una sede farmaceutica può scegliere liberamente la collocazione dell’esercizio all’interno della zona assegnata o di una zona adiacente, salvo il rispetto della distanza minima dalle altre farmacie e salvo che la nuova collocazione renda particolarmente difficoltoso l’accesso al servizio per la maggior parte dell’utenza della zona.
- Il Comune, chiamato a valutare lo spostamento di una sede farmaceutica, deve verificare l’assenza di farmacie a distanza inferiore a 200 metri, l’adiacenza della nuova sede alla zona originaria e l’assenza di un pregiudizio per l’accessibilità al servizio da parte della popolazione; non è invece tenuto a comparare rigidamente l’immobile prescelto con tutti gli immobili alternativi indicati da una farmacia concorrente, quando tale contestazione mira soltanto a preservare un vantaggio anticoncorrenziale.
- L’assenso comunale allo spostamento di una sede farmaceutica nell’ambito della stessa zona o di una zona adiacente non equivale a una revisione della pianificazione territoriale né all’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia: quest’ultima resta distinta e riservata all’autorità sanitaria competente.
- Una farmacia ubicata in un Comune diverso può avere legittimazione e interesse a impugnare lo spostamento di una sede farmaceutica comunale quando la nuova localizzazione è prossima al confine, incide su un tradizionale bacino di utenza e può determinare uno sviamento della clientela e una lesione dell’avviamento commerciale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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