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Ordinanza

Ordinanza n. 13567/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la declaratoria di illegittimità del silenzio sulla istanza di VISTO DA PARTE DELL'AMBASCIATA ITALIANA IN PAKISTAN.

Giustizia amministrativa202514030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la domanda sul silenzio. Ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie esclusivamente sulla ritualità della notificazione del ricorso. La prosecuzione del giudizio è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026. Le generalità del ricorrente devono essere oscurate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'amministrazione sull'istanza di visto presentata presso l'Ambasciata italiana in Pakistan

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di visto. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla ritualità della notificazione del ricorso, effettuata presso la sede reale dell'amministrazione anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha quindi sottoposto alle parti l'unica questione relativa alla validità della notificazione, assegnando un termine per il deposito di memorie.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    Consente al giudice, quando rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e non trattata dalle parti, di sottoporla al contraddittorio prima di decidere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce la base per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il collegio rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione rilevante ai fini della definizione del giudizio e non previamente discussa dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
  • Nei giudizi proposti contro amministrazioni dello Stato, la ritualità della notificazione del ricorso può richiedere la verifica dell'effettuazione della notifica presso l'Avvocatura generale dello Stato anziché presso la sede reale dell'amministrazione; ove tale profilo sia dubbio e rilevante, il giudice deve consentire alle parti di discuterlo prima di definire il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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