Cassazione Civile, Ordinanza n. 08501/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un’imposta sostitutiva versata da una fondazione per la rideterminazione del valore fiscale di partecipazioni azionarie detenute in una banca. La contribuente aveva effettuato una prima rivalutazione nel 2002 e una successiva nel 2008; nel frattempo una quota pari al 9% delle azioni era stata ceduta in regime di esenzione. In sede amministrativa l’ufficio aveva negato il rimborso per asserita decadenza ex art. 38 d.P.R. 602/1973; in giudizio aveva poi riconosciuto parzialmente il rimborso limitatamente alla quota già tassata due volte. La contribuente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del thema decidendum, sostenendo che la CTR avrebbe introdotto d’ufficio una questione non posta a base del diniego e che l’ufficio avrebbe dovuto attenersi alla sola eccezione di tardività; 2) nullità per violazione del d.lgs. 546/1992, artt. 18 e 57, perché la CTR aveva ritenuto nuova e quindi inammissibile la questione relativa alla non debenza dell’imposta sostitutiva sulle azioni cedute; 3) nullità per violazione degli artt. 32 e 57 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 111 Cost., deducendo che la questione dell’esenzione della plusvalenza era stata introdotta ritualmente o comunque era emersa dalle difese dell’ufficio; 4) violazione della disciplina sulle rivalutazioni delle partecipazioni (l. 448/2001, l. 244/2007, d.l. 70/2011 e richiamo al d.lgs. 153/1999), assumendo che, essendo la cessione del 9% esente da imposizione, l’imposta sostitutiva versata su tali azioni doveva essere rimborsata per evitare che un reddito non imponibile restasse comunque inciso dal tributo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo corretta la CTR nel considerare nuova la doglianza fondata sul regime di esenzione della cessione del 9% delle azioni, poiché il ricorso introduttivo aveva impostato la domanda di rimborso sul diverso tema della duplicazione d’imposta connessa alla seconda rivalutazione del 2008 e non sulla non imponibilità della cessione. Ha inoltre affermato che, nel giudizio di rimborso, il contribuente è attore anche in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, mentre le ulteriori argomentazioni difensive dell’ufficio sono mera difesa sempre ammissibile. Conseguentemente, è stato dichiarato inammissibile il quarto motivo, dipendente dalle censure precedenti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato come base del termine di decadenza per l’istanza di rimborso; il diniego amministrativo era motivato sull’intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
art. 7, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato dalla ricorrente sul tema della delimitazione del thema decidendum nel processo tributario.
art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per sostenere l’erronea declaratoria di inammissibilità di una questione ritenuta nuova.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Usato per contestare il divieto di nuove eccezioni e per sostenere che la questione fosse già ritualmente dedotta.
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme all’art. 57 per censurare la pretesa novità della questione introdotta in corso di causa.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sulla correttezza del procedimento e della decisione del giudice tributario.
art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla Corte per affermare che la causa petendi nel processo tributario è delimitata dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo.
art. 5, comma 1, l. 28 dicembre 2001, n. 448
Norma sulla prima rivalutazione delle partecipazioni che costituisce il presupposto del versamento dell’imposta sostitutiva iniziale.
art. 1, comma 91, l. 24 dicembre 2007, n. 244
Norma richiamata per la seconda rivalutazione delle partecipazioni effettuata nel 2008.
art. 7, comma 2, lett. ee) e ff), d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106
La Corte lo richiama come disciplina sopravvenuta che consente il rimborso dell’imposta già versata in caso di nuova rivalutazione, entro il limite dell’importo dovuto per l’ultima rideterminazione.
art. 13, comma 1, d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153
Richiamato dalla ricorrente come fonte della non imponibilità delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni detenute dalle fondazioni bancarie nelle banche.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il thema decidendum è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo: non può essere introdotta in seguito una causa petendi autonoma e logicamente distinta da quella originaria.
- Nel processo di rimborso il contribuente è attore in senso sia formale sia sostanziale; su di lui grava l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
- Le difese dell’amministrazione che si limitano a dedurre ragioni ulteriori o diverse rispetto a quelle poste a base dell’atto impugnato costituiscono mera difesa e sono sempre ammissibili.
- In materia di rivalutazione delle partecipazioni, il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata per una precedente rivalutazione può essere riconosciuto, in presenza di una successiva rivalutazione della medesima partecipazione o di quella residua, solo nei limiti dell’importo effettivamente dovuto sulla seconda rivalutazione, per evitare la doppia imposizione senza consentire una revoca della scelta iniziale.
- Quando una doglianza si fonda su un presupposto giuridico diverso da quello indicato nel ricorso introduttivo, il motivo è nuovo e resta precluso anche se i fatti storici richiamati erano già menzionati nella narrativa dell’atto.
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