Cassazione Civile, Ordinanza n. 19917/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di alcune unità immobiliari costruite da una società costruttrice. Gli acquirenti avevano agito contro la venditrice lamentando l'inadempimento di opere promesse e ottenendo in primo grado un accoglimento solo parziale della domanda. La venditrice aveva allora proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni asseritamente subiti perché gli acquirenti si sarebbero opposti alla realizzazione di alcune opere, ostacolando così la commerciabilità di altre unità seminterrate del complesso. In appello la domanda riconvenzionale è stata respinta per difetto di prova convincente del danno economico. In cassazione la venditrice ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe trascurato un contratto preliminare condizionato alla realizzazione delle opere e tre testimonianze che proverebbero trattative fallite per affitti o vendite; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 116 c.p.c. e 111, comma 6, Cost., perché la corte d'appello si sarebbe limitata a formule generiche senza confrontarsi con le risultanze istruttorie e senza spiegare il mutamento di valutazione rispetto al primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la controversia era decisa in doppia conforme e la ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, come richiesto dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente assertiva e apparente: il giudice di merito aveva respinto la domanda riconvenzionale con la sola formula dell'insufficienza della prova del danno, senza spiegare perché il preliminare e le testimonianze richiamate fossero inidonei o inattendibili e senza confrontarsi con il diverso apprezzamento espresso dal primo giudice. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non viene specificato che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito sono diverse.
art. 348-ter, comma 5 c.p.c.
Nella doppia conforme il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede di indicare e confrontare le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado, al fine di dimostrare che non coincidono.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura è esperibile quando la sentenza sia affetta da nullità per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere intelligibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve dare conto, in modo non meramente assertivo, delle ragioni della decisione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come violato, in collegamento alla dedotta carente valutazione delle prove.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e non solo apparente.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a fondamento della sentenza di primo grado e di quella di appello.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando si limita a un'affermazione generica sull'insufficienza della prova senza confrontarsi con gli elementi istruttori decisivi già acquisiti e con le ragioni della loro pretesa inidoneità.
- Quando il giudice di appello riforma o conferma una decisione sulla base di una diversa valutazione delle prove, deve esplicitare il percorso logico seguito e le ragioni del dissenso rispetto al primo giudice, così da rendere controllabile la ratio decidendi.
- Il sindacato di legittimità non consente la rivalutazione del merito, ma consente di censurare la sentenza quando il difetto di motivazione impedisca di comprendere perché una domanda sia stata rigettata.
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