Cassazione Civile, Ordinanza n. 07761/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La società appaltatrice ha opposto lo stato passivo del fallimento della committente chiedendo l'ammissione di un credito risarcitorio complessivo di euro 6.491.280,59, asseritamente derivante dalla risoluzione di diritto, per fatto e colpa della committente, di un contratto di appalto pubblico avente ad oggetto progettazione e realizzazione di un polo multifunzionale. Il tribunale ha riconosciuto solo euro 176.623,80, corrispondenti ai maggiori oneri per il prolungamento delle polizze fideiussorie, e ha escluso sia il ristoro delle spese generali di cantiere durante la sospensione illegittima dei lavori sia il danno da mancato utile, ritenendo necessaria una prova ulteriore del danno. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione delle norme sugli appalti pubblici e dell'art. 2697 c.c.: con il primo motivo ha sostenuto che, nel regime applicabile ratione temporis, il danno da sospensione illegittima dei lavori comprende automaticamente le spese generali infruttifere, quantificate in via presuntiva dalla disciplina regolamentare, senza necessità di ulteriori prove; con il secondo motivo ha sostenuto che, in caso di risoluzione/recesso imputabile alla stazione appaltante, il lucro cessante dell'appaltatore va riconosciuto nella misura forfettaria del 10% dell'importo delle opere non eseguite, senza dover dimostrare l'impossibilità di reimpiegare mezzi e manodopera.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati congiuntamente. Ha affermato che, nell'appalto di opera pubblica, le spese generali conseguenti alla illegittima sospensione dei lavori e gli utili non conseguiti sono dovuti all'appaltatore a titolo risarcitorio in via automatica e presuntiva, anche senza prova specifica del danno, quando il comportamento della committente abbia determinato l'aggravio. Ha inoltre ribadito che, per il lucro cessante da mancato utile, il parametro presuntivo del 10% sull'importo delle opere non eseguite può operare quale criterio di liquidazione del danno anche nell'ipotesi di risoluzione per fatto imputabile alla stazione appaltante. Il decreto del tribunale è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1454 c.c.
richiamato dal tribunale per affermare la risoluzione di diritto del contratto prima del fallimento, in conseguenza del perdurante inadempimento della committente.
art. 1226 c.c.
il tribunale lo aveva ritenuto utilizzabile solo in presenza di impossibilità o estrema difficoltà di prova precisa del danno; la Corte, nel caso di specie, valorizza invece la disciplina speciale che consente una liquidazione presuntiva delle voci di danno.
art. 2697 c.c.
la ricorrente lo invoca per censurare l'erronea ripartizione/pretensione dell'onere probatorio; la Corte accoglie il ricorso perché il giudice di merito ha richiesto una prova non necessaria per voci di danno liquidabili in via presuntiva.
art. 34, comma 2, d.P.R. n. 554/1999
spese generali infruttifere
norma ritenuta dalla Corte idonea a fornire una disciplina analitica della quantificazione delle spese generali dovute in caso di illegittima sospensione dei lavori, con effetto di presunzione del danno.
art. 25, comma 2, lett. a), d.m. n. 145/2000
richiamato come norma che disciplina il danno da sospensione illegittima e rinvia alla previsione regolamentare sulle spese generali, confermando la liquidazione presuntiva.
art. 345 della l. n. 2248/1865, all. F
decimo dell'importo delle opere non eseguite
usato quale parametro presuntivo per il lucro cessante dell'appaltatore sia nel recesso della stazione appaltante sia, per analogia, nella risoluzione per fatto imputabile alla stessa.
art. 134 del d.lgs. n. 163/2006
indicato dalla ricorrente e richiamato dalla Corte come norma che trasfonde il criterio presuntivo del lucro cessante dell'appaltatore.
art. 122 del d.P.R. n. 554/1999
citato quale disposizione che ribadisce il criterio del 10% dell'importo delle opere non eseguite per la quantificazione del danno da mancato utile.
art. 160, comma 2, d.P.R. n. 207/2010
menzionato dalla Corte come disposizione che, in continuità con la disciplina precedente, conferma il rilievo del criterio presuntivo nel risarcimento da sospensione illegittima.
art. 107, comma 6, d.lgs. n. 50/2016
richiamato solo per continuità sistematica nella disciplina della sospensione illegittima dei lavori.
art. 109 d.lgs. n. 50/2016
richiamato come conferma del criterio presuntivo del 10% per il lucro cessante dell'appaltatore.
art. 123 d.lgs. n. 36/2023
richiamato come ulteriore conferma del criterio presuntivo del 10% per il lucro cessante dell'appaltatore.
art. 1382 c.c.
la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno
citato dalla Corte per spiegare che la disciplina speciale sulla sospensione illegittima opera in modo analogo a una clausola penale, consentendo il risarcimento anche senza prova del danno.
Massime di principio
- Nell'appalto di opera pubblica, la illegittima sospensione dei lavori può determinare a favore dell'appaltatore il diritto al ristoro delle spese generali di cantiere in via automatica e presuntiva, senza necessità di una prova specifica dell'ammontare del danno, quando il comportamento della stazione appaltante abbia causato l'aggravio.
- Le norme speciali in materia di appalti pubblici che fissano un criterio percentuale di liquidazione del danno servono a introdurre una presunzione legale o comunque una liquidazione forfettaria del pregiudizio, sottraendo la voce risarcitoria alla regola della prova rigorosa del danno-conseguenza.
- Nel caso di risoluzione o recesso imputabile alla stazione appaltante, il lucro cessante dell'appaltatore può essere determinato secondo il parametro presuntivo del 10% dell'importo delle opere non eseguite, senza che sia necessario provare specificamente l'impossibilità di reimpiegare mezzi e manodopera in altri lavori.
- Quando la disciplina speciale prevede criteri analitici o forfetari di quantificazione del danno, il giudice di merito non può negare la voce risarcitoria per difetto di prova del danno in senso stretto, se risultano provati i fatti costitutivi del diritto e la norma consente una liquidazione presuntiva.
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